Art. 30 
Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19  "Norme  per  la
  tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e
  delle piante ornamentali". 
  1. All'art. 10 della legge  regionale  12  aprile  1999,  n.  19  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera a) del comma 1 e' cosi sostituita: 
    "a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti  di
complemento, da svolgersi in  strutture  agricole  produttive,  quali
serre ed annessi rustici e insistente su un  unico  corpo  fondiario,
non superi il 10 per cento della superficie  totale  dell'azienda  in
cui si svolge  la  attivita'  orto-floro-vivaistica  e  comunque  non
ecceda il limite di 1.000 mq"; 
    b) la lettera b) del comma 1 e' cosi' sostituita: 
    "b) il volume massimo dei  ricavi  derivanti  dalla  vendita  dei
prodotti di complemento non  superi  i  limiti  entro  i  quali  tale
attivita' possa configurarsi, ai  sensi  dell'art.  2135  del  codice
civile quale connessa e non prevalente rispetto a  quella  principale
di orto-floro-vivaismo;". 
  2. Alle iniziative di valorizzazione e promozione della  produzione
orto-floro-vivaistica e delle attivita' di complemento si provvede in
sede di programma promozionale del settore primario di cui alla legge
regionale 14 marzo  1980,  n.  16  "Disciplina  delle  manifestazioni
fieristiche  e  iniziative  regionali  di  promozione  economica"   e
successive modificazioni. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con
le risorse gia'  allocate  nell'upb  U0217  "Azioni  a  sostegno  del
commercio estero  e  della  promozione  economica"  del  bilancio  di
previsione 2013.