Art. 33 
Modifica della legge regionale 9 marzo  2007,  n.  4  "Iniziative  ed
  interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" in materia
  di certificazione  di  sostenibilita'  energetico-ambientale  degli
  edifici. 
  1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2007, n.  4
le parole:  "e  della  graduazione  dei  contributi  stanziati"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  ",  della  graduazione  dei  contributi
stanziati e dell'attribuzione della certificazione di  sostenibilita'
energetico-ambientale degli edifici di cui all'art. 4-bis". 
  2. Dopo l'art. 4 della legge  regionale  9  marzo  2007,  n.  4  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  4-bis  (Certificazione  della  sostenibilita'  energetico  -
ambientale degli edifici). - 1. La Regione del  Veneto  definisce  il
sistema di certificazione della sostenibilita'  energetico-ambientale
degli edifici, sulla base di  attivita'  tecniche  di  valutazione  e
controllo   volontarie,   relative   al   livello   di    prestazione
energetico-ambientale   raggiunto   dagli    edifici    stessi.    La
certificazione della sostenibilita' energetico-ambientale si fonda su
un complesso di procedure univoche e normalizzate  che  si  avvalgono
delle modalita' e dei criteri di  valutazione  definiti  dalle  linee
guida in materia di edilizia sostenibile di cui all'art. 2, comma  2,
per l'esame del progetto e/o dell'edificio realizzato. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  la  Giunta  regionale,  con
regolamento: 
    a) definisce il sistema di procedure per la certificazione  della
sostenibilita'   energetico-ambientale   degli    edifici    e    per
l'effettuazione dei controlli, compresa la relativa modulistica; 
    b) organizza specifici percorsi formativi e di aggiornamento  per
i tecnici incaricati della certificazione e dei controlli; 
    c) approva il modello della targa che, identificata dal  logo  di
cui all'art. 6, comma 3, riporta il risultato della certificazione ed
e' destinata ad  essere  affissa  all'edificio  in  luogo  facilmente
visibile; 
    d) definisce le modalita' di istruzione e gestione di un registro
dei certificati, collegato al relativo archivio, per la  costituzione
della banca dati dell'edilizia sostenibile; 
    e) definisce le modalita' dell'effettuazione dei controlli  sulla
sussistenza dei requisiti di  competenza  richiesti  per  i  soggetti
incaricati e della certificazione e dei controlli. 
  3. Per la realizzazione e la gestione del sistema di certificazione
della sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici  di  cui  al
comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad  avvalersi  di  Veneto
Innovazione Spa, di cui alla legge regionale 6 settembre 1988, n.  45
"Costituzione di una  societa'  a  partecipazione  regionale  per  lo
sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il  CNR  per  studi  e
ricerche in materia di interesse regionale",  sottoscrivendo  con  la
medesima apposita convenzione, per la  definizione,  in  particolare,
delle  attivita'  da  svolgere  secondo   gli   indirizzi   impartiti
annualmente dalla Giunta regionale medesima, nonche' delle  modalita'
di rimborso dei costi sostenuti.". 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2013,  si  fa  fronte
con le risorse allocate nell'upb U0210 "Studi piani  e  progetti  nel
settore energetico" del bilancio di previsione 2013.