Art. 33 Modifica della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" in materia di certificazione di sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici. 1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 le parole: "e della graduazione dei contributi stanziati" sono sostituite dalle seguenti: ", della graduazione dei contributi stanziati e dell'attribuzione della certificazione di sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici di cui all'art. 4-bis". 2. Dopo l'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Certificazione della sostenibilita' energetico - ambientale degli edifici). - 1. La Regione del Veneto definisce il sistema di certificazione della sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici, sulla base di attivita' tecniche di valutazione e controllo volontarie, relative al livello di prestazione energetico-ambientale raggiunto dagli edifici stessi. La certificazione della sostenibilita' energetico-ambientale si fonda su un complesso di procedure univoche e normalizzate che si avvalgono delle modalita' e dei criteri di valutazione definiti dalle linee guida in materia di edilizia sostenibile di cui all'art. 2, comma 2, per l'esame del progetto e/o dell'edificio realizzato. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, con regolamento: a) definisce il sistema di procedure per la certificazione della sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici e per l'effettuazione dei controlli, compresa la relativa modulistica; b) organizza specifici percorsi formativi e di aggiornamento per i tecnici incaricati della certificazione e dei controlli; c) approva il modello della targa che, identificata dal logo di cui all'art. 6, comma 3, riporta il risultato della certificazione ed e' destinata ad essere affissa all'edificio in luogo facilmente visibile; d) definisce le modalita' di istruzione e gestione di un registro dei certificati, collegato al relativo archivio, per la costituzione della banca dati dell'edilizia sostenibile; e) definisce le modalita' dell'effettuazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di competenza richiesti per i soggetti incaricati e della certificazione e dei controlli. 3. Per la realizzazione e la gestione del sistema di certificazione della sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici di cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad avvalersi di Veneto Innovazione Spa, di cui alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una societa' a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale", sottoscrivendo con la medesima apposita convenzione, per la definizione, in particolare, delle attivita' da svolgere secondo gli indirizzi impartiti annualmente dalla Giunta regionale medesima, nonche' delle modalita' di rimborso dei costi sostenuti.". 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0210 "Studi piani e progetti nel settore energetico" del bilancio di previsione 2013.