Art. 37 
 
        Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 
 
  1. In attuazione dell'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio  2012,
n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misura  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del  settore  bancario.",  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135  e  successive
modificazioni, e' istituito il  "Fondo  regionale  per  il  trasporto
pubblico locale" al quale confluiscono tutte le risorse che lo  Stato
destina alla Regione del Veneto per il trasporto pubblico locale. 
  2. La ripartizione del fondo di  cui  al  comma  1,  tra  trasporto
ferroviario e trasporto automobilistico  e  lagunare,  e'  deliberata
dalla Giunta regionale entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della legge regionale di bilancio, sentita la competente  commissione
consiliare. 
  3. La ripartizione modale  complessiva  delle  risorse  annualmente
disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare e' effettuata
con le seguenti modalita': 
    a) il 49,5 per cento per i servizi extraurbani; 
    b) il 34,5 per cento per i servizi urbani; 
    c) il 16 per cento per i servizi di navigazione. 
  4. Per l'esercizio finanziario 2013, le  risorse  da  destinare  al
trasporto ferroviario non possono comunque essere superiori  ad  euro
150 milioni. 
  5. Al fine di assicurare una piu'  equa  e  oggettiva  ripartizione
delle risorse destinate al trasporto automobilistico e  lagunare,  la
Giunta regionale provvede  alla  definizione  dei  nuovi  criteri  di
riparto derivanti dalle diverse attivita' in corso di  revisione  del
livello dei servizi minimi e dei parametri standard,  secondo  quanto
previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina  ed
organizzazione  del   trasporto   pubblico   locale"   e   successive
modificazioni, entro il 31 maggio 2013. Trascorso  inutilmente  detto
termine, le risorse disponibili per il  trasporto  automobilistico  e
lagunare saranno destinate, per  l'anno  2013,  in  deroga  a  quanto
previsto dal comma 3, come segue: 
    a) per 2/3 sulla base delle  percentuali  di  peso,  espresso  in
termini   di   finanziamento   di   ogni   ente,   come    risultanti
dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale  n.  338
del 2011 (BUR n. 29 del 2011), n. 512 del 2011 (BUR n. 40 del  2011),
n. 2207 del 2011 (BUR n. 3 del 2012) e n. 2311 del 2011 (BUR n. 8 del
2012); 
    b) per 1/3 sulla base delle percentuali di peso  come  risultanti
dal riparto effettuato con deliberazione della  Giunta  regionale  n.
2208 del 2011 (BUR n. 3 del 2011). 
  6. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 406.211.189,36 per ciascuno degli esercizi 2013,
2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb  di  nuova
istituzione U0254 "Fondo regionale per il trasporto pubblico  locale"
(Area  Omogenea  (A0037)  "Trasporti  pubblici")  del   bilancio   di
previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.