Art. 37 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 1. In attuazione dell'art. 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misura di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, e' istituito il "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" al quale confluiscono tutte le risorse che lo Stato destina alla Regione del Veneto per il trasporto pubblico locale. 2. La ripartizione del fondo di cui al comma 1, tra trasporto ferroviario e trasporto automobilistico e lagunare, e' deliberata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, sentita la competente commissione consiliare. 3. La ripartizione modale complessiva delle risorse annualmente disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare e' effettuata con le seguenti modalita': a) il 49,5 per cento per i servizi extraurbani; b) il 34,5 per cento per i servizi urbani; c) il 16 per cento per i servizi di navigazione. 4. Per l'esercizio finanziario 2013, le risorse da destinare al trasporto ferroviario non possono comunque essere superiori ad euro 150 milioni. 5. Al fine di assicurare una piu' equa e oggettiva ripartizione delle risorse destinate al trasporto automobilistico e lagunare, la Giunta regionale provvede alla definizione dei nuovi criteri di riparto derivanti dalle diverse attivita' in corso di revisione del livello dei servizi minimi e dei parametri standard, secondo quanto previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, entro il 31 maggio 2013. Trascorso inutilmente detto termine, le risorse disponibili per il trasporto automobilistico e lagunare saranno destinate, per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dal comma 3, come segue: a) per 2/3 sulla base delle percentuali di peso, espresso in termini di finanziamento di ogni ente, come risultanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 338 del 2011 (BUR n. 29 del 2011), n. 512 del 2011 (BUR n. 40 del 2011), n. 2207 del 2011 (BUR n. 3 del 2012) e n. 2311 del 2011 (BUR n. 8 del 2012); b) per 1/3 sulla base delle percentuali di peso come risultanti dal riparto effettuato con deliberazione della Giunta regionale n. 2208 del 2011 (BUR n. 3 del 2011). 6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 406.211.189,36 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb di nuova istituzione U0254 "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" (Area Omogenea (A0037) "Trasporti pubblici") del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.