Art. 43 Azioni regionali di tutela ambientale finalizzate alla riduzione dell'inquinamento 1. Accertato il non utilizzo delle risorse di cui al fondo di rotazione previsto dall'art. 39 della legge regionale 19 febbraio 2007 n. 2, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" e successive modificazioni, si provvede al recupero delle stesse introitandole nel bilancio regionale. 2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate all'attuazione di interventi tesi alla riduzione dell'inquinamento. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, allocati nell'upb U0111 "Interventi in materia ambientale" del bilancio di previsione 2013 si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2013. 4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalita', criteri e modalita' per l'utilizzo delle disponibilita' di cui al presente articolo.