Art. 43 
 
          Azioni regionali di tutela ambientale finalizzate 
                  alla riduzione dell'inquinamento 
 
  1. Accertato il non utilizzo delle  risorse  di  cui  al  fondo  di
rotazione previsto dall'art. 39 della  legge  regionale  19  febbraio
2007 n. 2, "Legge  finanziaria  regionale  per  l'esercizio  2007"  e
successive  modificazioni,  si  provvede  al  recupero  delle  stesse
introitandole nel bilancio regionale. 
  2. Le entrate di cui al comma 1 sono  destinate  all'attuazione  di
interventi tesi alla riduzione dell'inquinamento. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione  del  comma  2,  allocati
nell'upb U0111 "Interventi in materia  ambientale"  del  bilancio  di
previsione 2013 si fa fronte  con  le  entrate  di  cui  al  comma  1
introitate nell'upb  E0050  "Recuperi  su  fondi  di  rotazione"  del
bilancio di previsione 2013. 
  4.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   competente   commissione
consiliare, stabilisce finalita', criteri e modalita' per  l'utilizzo
delle disponibilita' di cui al presente articolo.