Art. 6 
 
     Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale 
 
  1. Le norme statali e  regionali  vigenti  che  regolano  la  tassa
automobilistica regionale continuano ad  applicarsi  per  quanto  non
espressamente disposto dal presente articolo. 
  2. A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo  anno  dalla
loro costruzione si applica l'esenzione di cui al comma  2  dell'art.
63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale": 
  a) ai veicoli muniti di apposito certificato  recante  gli  estremi
identificativi  del  veicolo  rilasciato  da  Automobilclub   Storico
Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano  Alfa  Romeo,
previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285
"Nuovo codice della strada" e successive modificazioni; 
  b)  ai  motoveicoli  inseriti  nell'elenco   dei   motoveicoli   di
particolare interesse storico  e  collezionistico  predisposto  dalla
Federazione  Motociclistica  Italiana   (FMI)   ovvero   muniti   del
certificato, recante  gli  estremi  identificativi  del  motoveicolo,
rilasciato dalla medesima federazione. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto dal  periodo  di
imposta fisso  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  4. La Giunta regionale e' autorizzata ad introdurre nuove modalita'
di determinazione della garanzia fideiussoria e  di  riversamento  da
parte dei riscossori della tassa automobilistica.