Art. 6 Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale 1. Le norme statali e regionali vigenti che regolano la tassa automobilistica regionale continuano ad applicarsi per quanto non espressamente disposto dal presente articolo. 2. A decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione si applica l'esenzione di cui al comma 2 dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale": a) ai veicoli muniti di apposito certificato recante gli estremi identificativi del veicolo rilasciato da Automobilclub Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni; b) ai motoveicoli inseriti nell'elenco dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico predisposto dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) ovvero muniti del certificato, recante gli estremi identificativi del motoveicolo, rilasciato dalla medesima federazione. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto dal periodo di imposta fisso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La Giunta regionale e' autorizzata ad introdurre nuove modalita' di determinazione della garanzia fideiussoria e di riversamento da parte dei riscossori della tassa automobilistica.