Art. 12 Sostituzione dell'art. 34 della l.r. 28/2005 1. L'art. 34 della l.r. 28/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 34 Assegnazione dei posteggi 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi. 2. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. 3. L'autorizzazione e la contestuale concessione nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorita': a) maggiore professionalita' acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalita' valutabile e' riferita all'anzianita' di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione puo' avere specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L'anzianita' di impresa e' comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale eventualmente e' subentrato nella titolarita' del posteggio medesimo; b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorita' competente ai fini della salvaguardia delle predette aree. 4. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante appositi bandi a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, il criterio di priorita' dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1 dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata. Decorso tale periodo, alle procedure di selezione per l'assegnazione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al comma 3, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorita' collegato al numero delle presenze pregresse. 5. I posteggi occasionalmente liberi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parita' di numero di presenze, si tiene conto dell'anzianita' complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. 6. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere e' effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui e' titolare. 7. Non e' ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. 8. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione. 9. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione. 10. L'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui all'art. 22. ».