Art. 12 
 
            Sostituzione dell'art. 34 della l.r. 28/2005 
 
  1. L'art. 34 della l.r. 28/2005 e' sostituito dal  seguente:  «Art.
34   Assegnazione   dei   posteggi   1.   Ai   fini   del    rilascio
dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio  nel
mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune  predispone  appositi
bandi. 
  2.  Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  e   della   contestuale
concessione di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i
bandi, entro il 31 gennaio, il 30  aprile,  il  31  luglio  e  il  31
ottobre di ogni anno, alla redazione del Bollettino  ufficiale  della
Regione Toscana (BURT),  che  provvede  alla  pubblicazione  entro  i
trenta giorni successivi. I bandi  sono  pubblicati  anche  sul  sito
internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni
imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. 
  3. L'autorizzazione e la contestuale concessione nel mercato, nella
fiera o fuori mercato, sono rilasciate  tenendo  conto  dei  seguenti
criteri di priorita': 
    a)   maggiore   professionalita'   acquisita,   anche   in   modo
discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle  aree  pubbliche;  la
professionalita' valutabile e' riferita all'anzianita'  di  esercizio
dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si
riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione puo'  avere
specifica valutazione nel limite  del  40  per  cento  del  punteggio
complessivo. L'anzianita' di impresa  e'  comprovata  dall'iscrizione
quale impresa attiva nel registro delle  imprese,  riferita  nel  suo
complesso  al  soggetto  titolare  dell'impresa  al   momento   della
partecipazione alla selezione, cumulata con quella  del  titolare  al
quale eventualmente e' subentrato  nella  titolarita'  del  posteggio
medesimo; 
    b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici  o  in  aree
aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso
edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera  a),
da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione  dell'impegno,
da parte del soggetto candidato a  rendere  compatibile  il  servizio
commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e  pertanto,  a
rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi  comprese  quelle
correlate alla tipologia dei prodotti  offerti  in  vendita  ed  alle
caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite  dall'autorita'
competente ai fini della salvaguardia delle predette aree. 
  4. Nel caso delle fiere i  cui  posteggi  sono  assegnati  mediante
appositi bandi a cadenza prestabilita per il  periodo  corrispondente
alla  durata  della  manifestazione,   il   criterio   di   priorita'
dell'esperienza connessa al  maggior  numero  di  presenze  pregresse
nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero  di
volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo
di ammortamento degli investimenti di  cui  al  punto  1  dell'intesa
sancita il 5 luglio 2012 in sede  di  Conferenza  unificata.  Decorso
tale periodo, alle procedure  di  selezione  per  l'assegnazione  del
posteggio in questione si applicano  comunque  i  criteri  prioritari
stabiliti al comma 3,  ai  fini  della  decorrenza  per  il  soggetto
selezionato di un nuovo limitato periodo di  priorita'  collegato  al
numero delle presenze pregresse. 
  5. I posteggi occasionalmente liberi sono assegnati  tenendo  conto
del maggior numero di presenze maturate nel mercato,  nella  fiera  o
nel posteggio fuori mercato. A parita'  di  numero  di  presenze,  si
tiene conto dell'anzianita' complessiva dell'impresa maturata,  anche
in  modo  discontinuo,  dal   soggetto   richiedente   e   comprovata
dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. 
  6. La registrazione delle presenze nel mercato  e  nelle  fiere  e'
effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante  l'annotazione
dei dati  anagrafici  dell'operatore,  della  tipologia  e  dei  dati
identificativi del titolo abilitativo di cui e' titolare. 
  7.  Non  e'  ammesso  il  cumulo   delle   presenze   relative   ad
autorizzazioni diverse. 
  8. Nelle  fiere  di  durata  fino  a  due  giorni  la  presenza  si
acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio  per
l'intera manifestazione. 
  9. Nelle fiere di durata superiore a  due  giorni  la  presenza  si
acquisisce con una  partecipazione  dell'assegnatario  del  posteggio
pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione. 
  10. L'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio  nei
mercati, nelle fiere  o  fuori  mercato  di  nuova  istituzione  sono
rilasciate tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento  di
cui all'art. 22. ».