Art. 2 Sostituzione dell'art. 18 septies della l.r. 28/2005 1. L'art. 18 septies della l.r. 28/2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 septies Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita - 1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti: a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita: 1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B; 2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati nell'allegato 3, comma 1, lettera c), e al comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento qualora l'attivita' commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 (Individuazione dei Comuni tenuti all'adozione del Piano di Azione Comunale «PAC » ai sensi dell'art. 12 comma 2, lettera a), della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al d.lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualita' dell'aria - Revoca D.G.R. 27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001,1325/2003); 3) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno o nelle relative pertinenze dell'attivita' commerciale tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici di cui all'allegato 3, comma 3, lettera c), del d.lgs. 28/2011, aumentati del 5 per cento qualora l'attivita' commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato 4 della del. g.r. 1025/2010; 4) collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e ridistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti; 5) attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalita' proposte dal richiedente; 6) realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio; 7) attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), limitatamente agli esercizi che commerciano prevalentemente tali prodotti. b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati: 1) protezione dei bersagli piu' esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183); 2) valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura ed all'esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualita' definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); 3) progetto per la raccolta di almeno il 50 per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua potabile; 4) esistenza di servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove e' insediata la struttura, in relazione agli orari di attivita' della stessa ovvero, in assenza o ad integrazione del servizio pubblico, esistenza di servizi di trasporto privato; 5) nel caso in cui l'area di insediamento della struttura non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle infrastrutture stesse, contenente la subordinazione dell'avvio dell'attivita' alla piena funzionalita' delle infrastrutture; 6) realizzazione di spazi destinati ai bambini, attrezzati anche per l'igiene e la cura degli stessi. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, non si applicano agli ampliamenti della superficie di vendita inferiori al 20 per cento ed alle modifiche di settore merceologico».