Art. 2 
 
        Sostituzione dell'art. 18 septies della l.r. 28/2005 
 
  1. L'art. 18 septies della l.r. 28/2005 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 septies Requisiti  obbligatori  delle  grandi  strutture  di
vendita - 1.  I  requisiti  obbligatori  delle  grandi  strutture  di
vendita sono i seguenti: 
    a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita: 
      1) dotazione di  una  classificazione  energetica,  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno  2009  (Linee
guida nazionali per  la  certificazione  energetica  degli  edifici),
superiore o uguale alla classe energetica globale B; 
      2) produzione di energia termica  da  fonte  rinnovabile  senza
emissione in atmosfera tale da  garantire  il  rispetto  dei  livelli
minimi prestazionali indicati nell'allegato 3, comma 1, lettera c), e
al comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28  (Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia  da
fonti rinnovabili, recanti modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), fermo restando quanto  prescritto
nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento  qualora
l'attivita' commerciale insista su uno dei comuni di cui all'allegato
4 (Individuazione dei Comuni tenuti all'adozione del Piano di  Azione
Comunale «PAC » ai sensi dell'art. 12  comma  2,  lettera  a),  della
deliberazione  della  Giunta  regionale  6  dicembre  2010,  n.  1025
(Zonizzazione e classificazione del  territorio  regionale  ai  sensi
della L.R. 9/2010 e al d.lgs. 155/2010 ed individuazione  della  rete
regionale di rilevamento della qualita'  dell'aria  -  Revoca  D.G.R.
27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001,1325/2003); 
      3)  potenza  elettrica  degli  impianti  alimentati  da   fonti
rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno  o  nelle
relative pertinenze dell'attivita' commerciale tale da  garantire  il
rispetto di quanto previsto per gli edifici di  cui  all'allegato  3,
comma 3, lettera c), del d.lgs. 28/2011, aumentati del  5  per  cento
qualora l'attivita' commerciale insista su  uno  dei  comuni  di  cui
all'allegato 4 della del. g.r. 1025/2010; 
      4) collaborazione con associazioni di volontariato sociale  per
la realizzazione di progetti di raccolta e ridistribuzione a soggetti
deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti; 
      5) attivazione di specifici programmi per la limitazione  della
produzione di rifiuti,  la  riduzione  di  imballaggi  monouso  e  di
shopper in plastica, la vendita di prodotti a  mezzo  erogatori  alla
spina, l'uso di sistemi di riuso per imballaggi secondari e  terziari
in plastica e/o legno ed altre modalita' proposte dal richiedente; 
      6) realizzazione di apposite aree di  servizio  destinate  alla
raccolta  differenziata  ed  allo  stoccaggio  dei  rifiuti  prodotti
dall'esercizio; 
      7) attivazione  di  un  sistema  di  gestione  dei  rifiuti  da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), limitatamente agli
esercizi che commerciano prevalentemente tali prodotti. 
    b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla  lettera
a), per le grandi strutture con superficie  di  vendita  superiore  a
4.000 metri quadrati: 
      1) protezione dei bersagli  piu'  esposti  all'inquinamento  da
polveri  attraverso   fasce   verdi   di   protezione   adeguatamente
piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti
della  struttura  da  realizzare  e  dalle  emissioni  del   traffico
afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  28  marzo  1983  (Limiti  massimi   di
accettabilita' delle concentrazioni  e  di  esposizione  relativi  ad
inquinanti  dell'aria  nell'ambiente  esterno)  e  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione  delle
direttive CEE numeri 80/779,  82/884,  84/360  e  85/203  concernenti
norme in materia di qualita'  dell'aria,  relativamente  a  specifici
agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento  prodotto   dagli   impianti
industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero
183); 
      2) valutazione degli effetti  acustici  cumulativi  all'interno
della struttura ed all'esterno, con riferimento ai bersagli  ritenuti
significativi, in relazione agli  obiettivi  e  livelli  di  qualita'
definiti  dalla  legge  26  ottobre  1995,  n.  447   (Legge   quadro
sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto  2005,
n.  194  (Attuazione  della  direttiva   2002/49/CE   relativa   alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e  dal  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   14   novembre   1997
(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore); 
      3) progetto per la raccolta di almeno il  50  per  cento  delle
acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero
di  dimensioni   adeguate   al   fabbisogno   di   operazioni   quali
l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per  la
quale non sia richiesta l'acqua potabile; 
      4)  esistenza  di  servizi  di  trasporto   pubblico   per   il
collegamento dell'area dove e' insediata la struttura,  in  relazione
agli orari  di  attivita'  della  stessa  ovvero,  in  assenza  o  ad
integrazione del servizio pubblico, esistenza di servizi di trasporto
privato; 
      5) nel caso in cui l'area di insediamento della  struttura  non
disponga delle infrastrutture previste dallo  strumento  urbanistico,
esistenza di apposita  convenzione  sottoscritta  dal  comune  e  dal
richiedente,  per  la  realizzazione  delle  infrastrutture   stesse,
contenente la subordinazione  dell'avvio  dell'attivita'  alla  piena
funzionalita' delle infrastrutture; 
      6) realizzazione di  spazi  destinati  ai  bambini,  attrezzati
anche per l'igiene e la cura degli stessi. 
  2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, non  si
applicano agli ampliamenti della superficie di vendita  inferiori  al
20 per cento ed alle modifiche di settore merceologico».