Art. 21 
 
              Modifiche all'art. 64 della l.r. 52/2012 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 64 della legge regionale 28  settembre
2012, n.  52  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  commercio  per
l'attuazione  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201  e  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla  l.r.  28/2005  e
alla l.r. 1/2005), e' aggiunto il seguente: «1 bis Fino al termine di
cui al comma 1, il limite dimensionale massimo di cui al comma 1 puo'
essere elevato a 20.000 metri quadrati solo per le  grandi  strutture
la cui superficie di vendita sia destinata almeno per il 90 per cento
al settore merceologico non alimentare,  che  si  caratterizzino  per
un'offerta  merceologica  tale  da  poter  risultare  di  particolare
interesse per un mercato anche di scala sovraregionale,  da  valutare
in sede di conferenza di servizi di cui all'art. 18 sexies della l.r.
28/2005, a condizione che tale dimensione sia nei limiti dimensionali
previsti dal relativo piano attuativo gia' approvato al 29  settembre
2012».