Art. 21 Modifiche all'art. 64 della l.r. 52/2012 1. Dopo il comma 1 dell'art. 64 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005), e' aggiunto il seguente: «1 bis Fino al termine di cui al comma 1, il limite dimensionale massimo di cui al comma 1 puo' essere elevato a 20.000 metri quadrati solo per le grandi strutture la cui superficie di vendita sia destinata almeno per il 90 per cento al settore merceologico non alimentare, che si caratterizzino per un'offerta merceologica tale da poter risultare di particolare interesse per un mercato anche di scala sovraregionale, da valutare in sede di conferenza di servizi di cui all'art. 18 sexies della l.r. 28/2005, a condizione che tale dimensione sia nei limiti dimensionali previsti dal relativo piano attuativo gia' approvato al 29 settembre 2012».