Art. 2 Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 14/R/2004 1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del d.p.g.r. 14/R/2004, e' inserito il seguente: «2-bis. L'accumulo dei fanghi sui terreni agricoli e' consentito solo nei casi in cui lo stesso rientri nelle operazioni strettamente connesse alla fase di spandimento dei fanghi medesimi.». 2. Dopo il comma 2 bis dell'art. 12 del d.p.g.r. 14/R/2004, e' inserito il seguente: «2-ter. Nei casi in cui e' consentito l'accumulo, i fanghi sono interrati mediante aratura durante le operazioni di spandimento, o immediatamente dopo le stesse, e comunque entro le ore ventiquattro del medesimo giorno in cui e' stato effettuato lo scarico al suolo.».