Allegato 
 
Regolamento recante criteri  e  modalita'  per  la  realizzazione  di
  interventi  di  prevenzione   e   contrasto   dell'induzione   alla
  dipendenza dell'individuo  in  attuazione  dell'articolo  5,  della
  legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per  il  sostegno  dei
  diritti della persona e la piena liberta' individuale,  psicologica
  e morale dell'individuo). 
 
                               Capo I 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi  dell'art.  5,  della  legge
regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il  sostegno  dei  diritti
della persona e la piena liberta' intellettuale, psicologica e morale
dell'individuo),  disciplina  i  criteri  e  le  modalita'   per   la
concessione  di  contributi  per  la  realizzazione   di   interventi
finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dipendenza  indotta
da  singoli,  da  organizzazioni  indipendenti  o  da  gruppi,  anche
apparentemente religiosi, tramite comportamenti e  tecniche  tali  da
alterare l'autodeterminazione dell'individuo nonche' i criteri  e  le
modalita'  per  la  concessione  di  contributi  per  il  sostegno  e
l'assistenza delle vittime di tale dipendenza. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                  Interventi oggetto di contributo 
 
    1. Sono oggetto di contributo: 
      a)  i  progetti,  disciplinati  dal  capo  II,   rivolti   alla
prevenzione e al contrasto sul territorio dei fenomeni  di  induzione
illecita della volonta' dell'individuo anche attraverso l'attivazione
di appositi centri di sostegno e di aiuto  presso  sportelli  a  cio'
preposti, presentati dalle associazioni di volontariato e di utilita'
sociale, senza fini di lucro,  in  possesso  dei  requisiti  indicati
all'art. 3; 
      b) gli interventi,  disciplinati  dal  capo  III,  relativi  al
sostegno dei costi per la terapia psicologica e  l'assistenza  legale
conseguenti  al  fenomeno  di  induzione  illecita   della   volonta'
dell'individuo,   nei   casi    di    necessita'    determinati    da
indisponibilita' economica o da particolare incapacita' a reagire del
soggetto vittima di abusi. 
 
                               Capo II 
 
Contributi  per  la  realizzazione   e   l'attuazione   di   progetti
  finalizzati alla prevenzione e  al  contrasto  dell'induzione  alla
  dipendenza 
 
                               Art. 3. 
 
 
                      Requisiti dei beneficiari 
 
    1. Sono destinatari dei contributi di cui  al  presente  capo  le
associazioni di volontariato e di utilita'  sociale,  senza  fini  di
lucro, in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) presenza nell'atto costitutivo, nello statuto  o  nell'accordo
fra  gli  aderenti,  di  finalita'  coerenti  con  le  attivita'   di
prevenzione e di contrasto di  forme  di  induzione  alla  dipendenza
indotta da manipolazione e controllo nella vita  di  relazione  della
persona; 
    b) operativita' sul territorio regionale da almeno tre anni  alla
data di presentazione della domanda di  contributo  nel  campo  della
prevenzione e del contrasto delle forme di induzione alla  dipendenza
indotta da manipolazione e controllo nella vita  di  relazione  della
persona  e  da   comportamenti   e   tecniche   volte   ad   alterare
l'autodeterminazione   dell'individuo,   attuate   da   singoli,   da
organizzazioni  indipendenti  o  da   gruppi   anche   apparentemente
religiosi; 
    c) iscrizione al registro  regionale  del  volontariato  o  delle
associazioni di promozione sociale. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                       Requisiti dei progetti 
 
    1. I progetti, presentati  dalle  associazioni  in  possesso  dei
requisiti previsti all'art. 3, sono rivolti  alla  prevenzione  e  al
contrasto della dipendenza  indotta  da  singoli,  da  organizzazioni
indipendenti o da gruppi,  anche  apparentemente  religiosi,  tramite
comportamenti  e  tecniche  tali  da  alterare   l'autodeterminazione
dell'individuo. 
    2. Per la realizzazione delle finalita' di  cui  al  comma  1,  i
progetti  possono  prevedere  l'attivazione  di  appositi  centri  di
sostegno e di aiuto nei confronti degli  utenti  presso  sportelli  a
cio' preposti, aventi le caratteristiche indicate all'art. 5. 
    3. Ogni progetto deve indicare: 
    a) gli obiettivi da perseguire in coerenza con  le  finalita'  di
cui al comma 1; 
    b) le azioni e le iniziative che si intendono realizzare  per  il
raggiungimento degli obiettivi; 
    c) le fasi del progetto, i tempi di realizzazione e  i  risultati
attesi, con particolare riferimento all'impatto  territoriale  e  gli
indicatori  che  si  intendono  utilizzare  per  la  valutazione  del
raggiungimento dei risultati; 
    d)  la  tipologia  e  il  numero  dei  soggetti  destinatari  del
progetto; 
    e)  i  prodotti  informativi  e  divulgativi  che  si   intendono
realizzare e l'eventuale organizzazione di manifestazioni e convegni; 
    f) le risorse strutturali e strumentali messe a disposizione  per
la realizzazione del progetto; 
    g)  le  professionalita'  degli  operatori  o  dei  collaboratori
coinvolti nel progetto,  con  espressa  indicazione  dei  nominativi,
delle qualifiche, delle  esperienze  professionali  e  dei  curricula
vitae coerenti con le attivita' del progetto; 
    h)  le  eventuali   collaborazioni   previste   con   particolare
riferimento a quelle con le Aziende per i Servizi Sanitari regionali,
con i Servizi Sociali dei Comuni e con gli altri  enti  territoriali,
corredate dalla  documentazione  di  convenzioni,  intese  o  accordi
raggiunti o in via di definizione; 
    i) il  piano  finanziario,  con  indicazione  del  costo  massimo
preventivato   per   la   realizzazione   del   progetto,   suddiviso
analiticamente per le singole voci di spesa; 
    j) l'eventuale attivazione di centri  di  sostegno  e  di  aiuto,
corredata da un piano dettagliato comprendente: 
        1) le modalita' organizzative con espressa indicazione  degli
orari di apertura e delle giornate  di  funzionamento  settimanali  e
annuali; 
        2) le professionalita' degli operatori e  dei  professionisti
impiegati, con espressa indicazione dei titoli, della  disponibilita'
oraria e delle mansioni affidate; 
        3) le risorse strutturali e strumentali messe a disposizione. 
 
                               Art. 5. 
 
 
              Requisiti dei centri di sostegno e aiuto 
 
    1.  I  progetti  di  cui  al  presente  capo  possono   prevedere
l'attivazione di appositi centri di sostegno e aiuto presso sportelli
a cio' preposti, gestiti dalle associazioni individuate  all'art.  3,
per lo svolgimento delle seguenti attivita': 
    a)  colloqui  con  la  vittima  o  con  i  suoi   familiari   per
l'identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori; 
    b) indicazione alla vittima o ai suoi familiari dei  percorsi  di
aiuto e delle soluzioni di uscita  dalle  forme  di  manipolazione  e
controllo; 
    c) organizzazione di attivita'  di  informazione  sul  territorio
volte a prevenire il fenomeno della  manipolazione  e  del  controllo
nella vita di relazione della persona; 
    d) rilascio del parere vincolante, previsto dall'art. 4, comma  2
lettera a) della legge  regionale  n.  11/2012,  sulle  richieste  di
contributo per il sostegno dei  costi  della  terapia  psicologica  e
dell'assistenza legale. 
    2. Le attivita' indicate al comma 1, lett. a), b), d) sono svolte
da personale in possesso dei seguenti requisiti e qualifiche: 
      a)  per  le  attivita'  di  consulenza  di  tipo   psicologico,
un'esperienza attestata nel  settore  del  counselling  e  una  delle
seguenti lauree: psicologia,  pedagogia,  scienze  dell'educazione  e
della formazione sociale; 
      b) per le attivita' di consulenza di tipo giuridico, laurea  in
scienze giuridiche. 
    3. Ogni centro dispone di un'unica sede che deve  essere  ubicata
nel  territorio  della  regione  e  essere   dotata   delle   risorse
strumentali e  logistiche  necessarie.  La  sede  deve  essere  nella
disponibilita' dell'associazione ed essere costituita almeno da: 
      a) un locale dedicato all'organizzazione e  alla  gestione  del
servizio fornito agli utenti; 
      b) un locale deputato  all'effettiva  e  diretta  attivita'  di
ascolto, erogata attraverso colloqui individuali. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. L'ammissibilita' a contributo dei costi indicati al comma 2 e'
subordinata al rispetto dei principi  di  diretta  riferibilita',  di
stretta inerenza e di  proporzionalita'  rispetto  all'attivita'  del
progetto, compresa l'eventuale attivazione di centri di sostegno e di
aiuto. 
    2. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa: 
    a) stipendi e compensi corrisposti al personale impiegato per  la
realizzazione delle attivita'  previste  nel  progetto,  comprese  le
prestazioni professionali e le prestazioni d'opera occasionale  e  le
spese per la stipula di  contratti  di  assicurazione  a  favore  dei
soggetti che prestano attivita'  di  volontariato  nell'ambito  delle
iniziative previste dal progetto; 
    b) spese per  la  realizzazione  di  ricerche  e  studi  compreso
l'acquisto, anche mediante abbonamento,  di  libri,  pubblicazioni  o
banche dati specializzate; 
    c)  acquisizione  di  servizi  concernenti  la  realizzazione  di
iniziative  di   comunicazione   o   di   attivita'   divulgative   e
promozionali; 
    d)   spese   per   l'organizzazione   e   la   realizzazione   di
manifestazioni e convegni riguardanti: 
    1) redazione e stampa di materiale divulgativo; 
    2) locazione degli spazi  e  delle  attrezzature  destinati  allo
svolgimento delle iniziative, qualora tenute  in  locali  diversi  da
quelli di cui alla successiva lettera e); 
    3) compensi a relatori  non  facenti  parte  dell'associazione  e
rimborsi dei costi per trasferte, pasti e pernottamenti; 
    4) servizi di catering; 
      e) spese di locazione dei  locali  destinati  allo  svolgimento
delle  attivita'  previste   nei   progetti,   compresa   l'eventuale
attivazione di centri di sostegno e di aiuto. Nel caso  di  locazione
di beni immobili, il costo rendicontabile deve essere  rapportato  al
periodo di effettivo ed esclusivo utilizzo del bene  per  l'attivita'
progettuale, moltiplicando il canone annuale per il numero dei giorni
di  utilizzazione  dell'immobile  per   l'attivita'   progettuale   e
suddividendo il prodotto per 365. Nel caso  l'immobile  in  locazione
non sia interamente utilizzato ai  fini  dell'attivita'  progettuale,
essendo l'attivita' svolta solo in alcuni locali, la quota del canone
di   effettivo    ed    esclusivo    utilizzo    annuale,    ottenuta
dall'applicazione della precedente formula, deve essere rapportato al
numero di  metri  quadri  di  effettivo  utilizzo,  moltiplicando  la
suddetta quota di effettivo utilizzo annuale per i metri  quadri  dei
locali utilizzati per il progetto e suddividendo il prodotto  per  il
totale dei metri quadri complessivi; 
      f) spese di cancelleria fino a un massimo di 500 euro. 
 
                               Art. 7. 
 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
 
    1. Le associazioni in possesso dei requisiti previsti all'art.  3
presentano la domanda di contributo, redatta secondo  il  modello  di
cui all'allegato A al presente regolamento, alla  Direzione  centrale
salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali,  di  seguito
denominata Direzione competente, entro il 31 gennaio di ogni anno. 
    2.  La   domanda   di   contributo,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante dell'associazione, contiene: 
    a) la relazione sull'attivita' di prevenzione e di contrasto alle
forme  di  induzione  alla  dipendenza  indotta  da  manipolazione  e
controllo nella vita di relazione della persona, svolta nel corso del
triennio precedente alla richiesta di contributo; 
    b) la  descrizione  della  proposta  progettuale  contenente  gli
elementi di cui all'art. 4, comma 3; 
    c) il preventivo dettagliato delle spese previste per l'attivita'
oggetto della richiesta di contributo. 
    3. La  domanda  e',  inoltre,  corredata  dall'indicazione  delle
modalita' di pagamento del contributo, redatta secondo il modello  di
cui all'allegato B al  presente  regolamento  e  dalla  dichiarazione
sostitutiva di  atto  notorio  redatta  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato C al presente regolamento. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Richiesta di integrazioni 
 
    1.  Al  fine  di  valutare  l'ammissibilita'  delle  domande,  la
Direzione competente svolge l'istruttoria delle domande  pervenute  e
chiede eventuali integrazioni che devono pervenire entro  il  termine
di trenta giorni dalla richiesta, decorso  inutilmente  il  quale  la
domanda viene dichiarata inammissibile. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                      Intensita' dei contributi 
 
    1. I contributi di cui al presente Capo, sono  determinati  nella
misura del novanta per cento della spesa ammessa, fino ad un  massimo
di: 
      a) diecimila euro per i progetti che  prevedono  esclusivamente
attivita' di promozione, prevenzione  e  contrasto  dei  fenomeni  di
induzione illecita della volonta'; 
      b) cinquantamila euro per i progetti che prevedono  oltre  alle
attivita' di cui alla lettera  a)  anche  l'attivazione  di  appositi
centri di sostegno e di aiuto presso sportelli a cio' preposti; 
      c) i contributi di cui alle lettere a) e b) sono aumentati  per
un massimo di trentamila euro per l'organizzazione e la realizzazione
sul territorio regionale di manifestazioni e convegni di  particolare
rilevanza sociale  inerenti  a  tematiche  sulla  prevenzione  e  sul
contrasto dei fenomeni di induzione e illecita della volonta'. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                 Modalita' e criteri di valutazione 
                     delle domande di contributo 
 
    1. La Direzione competente procede alla valutazione delle domande
ammesse mediante predisposizione di  una  graduatoria  redatta  sulla
base dei punteggi attribuiti  a  ciascun  progetto  in  relazione  ai
seguenti criteri: 
      a)  integrazione  del  progetto  con  la   rete   dei   servizi
territoriali  e  livello  di   apporto   al   sistema   dei   servizi
sociosanitari regionali: 
        1) attribuzione di 5 punti a fronte di convenzioni o  accordi
di collaborazione previsti e in via di definizione con le Aziende per
i Servizi sanitari regionali, con i Servizi sociali dei Comuni e  con
gli altri enti territoriali; 
        2) attribuzione di 10 punti a fronte di  ogni  convenzione  o
accordo di collaborazione gia' stipulato con le Aziende per i Servizi
sanitari regionali, con i Servizi sociali dei Comuni e con gli  altri
enti territoriali; 
      b) sistematicita' degli interventi che si intendono  realizzare
nel corso del progetto: 
        1) attribuzione di un punteggio da 1 a  10  in  relazione  al
numero dei soggetti destinatari  del  progetto  e  alla  quantita'  e
qualita' degli interventi previsti  da  valutare  in  relazione  agli
obiettivi indicati nel progetto; 
      2) attribuzione di un punteggio da 1 a  10  in  relazione  alle
professionalita' degli operatori coinvolti nel  progetto,  misurabile
in termini di curriculum e di attivita' gia' svolte  da  valutare  in
relazione agli obiettivi indicati nel progetto; 
      c) attivazione di centri  di  sostegno  e  aiuto  rivolti  alle
vittime degli abusi e ai  loro  familiari  presso  sportelli  a  cio'
preposti e relative modalita' organizzative e operative: 
        1) attribuzione di un punteggio da 1 a 10 in  relazione  alle
professionalita' degli operatori presenti allo  sportello  misurabile
in termini di qualifiche e di esperienze professionali  coerenti  con
le mansioni affidate; 
        2) attribuzione di un punteggio da 1 a 10 in  relazione  alle
modalita' operative  con  riguardo  alla  durata  delle  giornate  di
apertura settimanale e annuali e all'orario di  apertura  giornaliero
dello sportello. 
    2. Sono collocate in graduatoria le domande  che  hanno  ottenuto
almeno 20 punti. In caso di parita' in graduatoria,  viene  applicato
l'ordine cronologico di presentazione delle domande  e  nel  caso  di
domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico
e' attestato dal numero progressivo di protocollo. 
    3.  La  graduatoria,  approvata   con   decreto   del   Direttore
competente, rimane in vigore fino al 31 dicembre dell'anno della  sua
approvazione e viene utilizzata  per  la  ripartizione  di  tutte  le
risorse che si rendono disponibili in tale periodo di tempo. 
 
                              Art. 11. 
 
 
              Concessione ed erogazione dei contributi 
 
    1. Entro novanta giorni dal termine per  la  presentazione  delle
domande  di  contributo,  la  Direzione  competente   provvede   alla
concessione dei contributi  secondo  l'ordine  di  graduatoria,  fino
all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 
    2.  Qualora  le  risorse  disponibili  non  siano  sufficienti  a
soddisfare  tutte  le  domande  collocate  in  graduatoria,  l'ultima
domanda finanziabile puo' essere sostenuta per un  importo  inferiore
alla percentuale prevista dall'art. 9. 
    3. Il decreto di concessione dispone altresi' l'erogazione di  un
importo non  superiore  al  settanta  per  cento  dell'ammontare  del
contributo concesso e stabilisce  il  termine  per  la  presentazione
della rendicontazione. Il  saldo  del  contributo  viene  corrisposto
contestualmente all'approvazione della rendicontazione. 
    4. I contributi concessi sono utilizzabili esclusivamente per  la
realizzazione dei progetti previsti e indicati  nella  documentazione
allegata  alla  richiesta  di  contributo.  Eventuali  variazioni   o
modifiche devono essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte
della direzione competente. 
    5. I beneficiari dei contributi sono  tenuti  a  comunicare  alla
Direzione  competente   l'avvio   delle   attivita'   progettuali   e
l'attivazione dei centri di sostegno e aiuto eventualmente previsti. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                   Rendicontazione dei contributi 
 
    1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente  capo
trasmettono entro il termine fissato dal decreto  di  concessione  la
documentazione prevista dall'art. 43, della legge regionale 20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
    2. In  sede  di  rendicontazione  i  beneficiari  dei  contributi
allegano altresi'  una  relazione  sulle  attivita'  e  sui  progetti
finanziati che evidenzi, in particolare, gli obiettivi raggiunti. 
    3. In sede di rendicontazione sono  inoltre  indicati  gli  altri
contributi eventualmente ottenuti per la  stessa  attivita',  la  cui
somma non deve superare l'ammontare dei costi effettivamente  rimasti
a carico del beneficiario dei contributi regionali di cui al presente
regolamento.  Qualora  la  somma  degli   altri   contributi   superi
l'ammontare  dei  costi   effettivamente   rimasti   a   carico   del
beneficiario,  si  procede  alla  rideterminazione   del   contributo
regionale. 
    4. La mancata  rendicontazione  entro  il  termine  indicato  nel
decreto  di  concessione  comporta  la  revoca  del  contributo   con
conseguente obbligo di restituzione delle  somme  percepite,  secondo
quanto previsto dall'art. 49, della legge regionale n. 7/2000. 
    5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere  prorogato  una  sola
volta per particolari esigenze valutate dalla Direzione competente. 
    6. Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al
comma 1, la  Direzione  competente  provvede  all'approvazione  della
documentazione inviata e  all'erogazione  del  saldo  del  contributo
concesso. 
 
                              Capo III 
 
 
                Contributi per il sostegno dei costi 
            di terapia psicologica e di assistenza legale 
 
 
                              Art. 13. 
 
 
                      Requisiti dei beneficiari 
                      e oggetto dei contributi 
 
    1. Sono destinatari dei contributi di cui  al  presente  capo  le
persone vittime  di  manipolazioni  e  di  controllo  psicologico  in
presenza delle seguenti condizioni: 
      a) le vittime sono minorenni ovvero con  un  reddito  familiare
complessivo inferiore a 30.000,00 euro lordi annui  moltiplicati  per
ciascuno dei componenti del nucleo familiare; 
      b) e'  rilasciato  parere  favorevole  da  uno  dei  centri  di
sostegno e aiuto ai sensi dell'art. 4, comma  2,  lettera  a),  della
legge regionale n. 11/2012. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                          Spese ammissibili 
                     e intensita' dei contributi 
 
    1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di  spesa,
purche' strettamente connesse all'assistenza legale  e  alla  terapia
psicologica necessarie alle vittime  degli  abusi  per  uscire  dalla
situazione di dipendenza, in particolare: 
      a) gli emolumenti da corrispondere a professionisti legali  per
l'assistenza legale; 
      b) gli emolumenti da corrispondere a  professionisti  abilitati
per l'assistenza e la terapia psicologica. 
    2. I professionisti legali e quelli abilitati per l'assistenza  e
la terapia psicologica ai quali sono riferiti i contributi di cui  al
presente Capo, non devono avere alcun rapporto  di  collaborazione  o
dipendenza con i centri di sostegno e aiuto  che  hanno  espresso  il
parere favorevole previsto dall'art. 4, comma 2,  lettera  a),  della
legge regionale n. 11/2012. 
    3. I contributi sono concessi  nella  misura  del  cinquanta  per
cento della spesa ammessa e non possono superare: 
      a)  l'importo  di  euro  diecimila  per   le   spese   riferite
all'assistenza legale; 
      b)  l'importo  di  euro   duemila   per   le   spese   riferite
all'assistenza e alla terapia psicologica. 
 
                              Art. 15. 
 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
    1. Possono presentare domanda di contributo i  soggetti  indicati
all'art. 13 o coloro che  su  di  essi  esercitano  la  potesta',  la
tutela, la curatela ovvero l'amministrazione di sostegno. 
    2.  La  domanda,  redatta  secondo  l'allegato  D   al   presente
regolamento e in regola con l'imposta di bollo,  e'  presentata  alla
Direzione competente entro il 30 giugno  di  ogni  anno.  Le  domande
presentate dopo la scadenza del termine sono prese in  considerazione
nell'anno successivo. 
    3. La domanda e' corredata dalla seguente documentazione: 
    a)  relazione  sulla   situazione   del   soggetto   vittima   di
manipolazioni e  controllo  psicologico  e  parere  favorevole  sulla
necessita'  degli  interventi  oggetto  di  richiesta  di  contributo
espresso da  uno  dei  centri  di  sostegno  e  aiuto  come  previsto
dall'art. 4, della legge regionale n. 11/2012; 
    b) relazione, redatta dai professionisti  indicati  all'art.  14,
sulle attivita' di rispettiva competenza che si ritengono  necessarie
per svolgere l'assistenza legale o psicologica a favore del  soggetto
vittima  di  manipolazioni  e  controllo   psicologico   e   relativo
preventivo di spesa; 
    c) dichiarazione, redatta dai  professionisti  indicati  all'art.
14, attestante l'assenza di rapporti di collaborazione  o  dipendenza
con i centri di  sostegno  e  aiuto  che  hanno  espresso  il  parere
favorevole previsto dall'art. 4, comma 2,  lettera  a),  della  legge
regionale n. 11/2012; 
      d) per le vittime non minorenni, copia delle dichiarazioni  dei
redditi del soggetto vittima di manipolazioni e controllo psicologico
e di ciascuno dei componenti del nucleo familiare  riferite  all'anno
di presentazione della domanda; 
      e) indicazione delle modalita' di pagamento redatta secondo  il
modello di cui all'allegato B al regolamento; 
      f) consenso al  trattamento  dei  dati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di  trattamento
dei dati personali) redatto secondo il modello di cui all'allegato  E
al regolamento. 
    4.  Al  fine  di  valutare  l'ammissibilita'  delle  domande,  la
Direzione competente svolge l'istruttoria delle domande  pervenute  e
chiede eventuali integrazioni che devono pervenire entro  il  termine
di trenta giorni dalla richiesta, decorso  inutilmente  il  quale  la
domanda viene dichiarata inammissibile. 
 
                              Art. 16. 
 
 
              Concessione ed erogazione dei contributi 
 
    1. Entro novanta giorni dal termine per  la  presentazione  delle
domande di contributo, la Direzione competente provvede  all'adozione
del provvedimento di concessione dei contributi di  cui  al  presente
capo fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 
    2.  Qualora  le  risorse  disponibili  non  siano  sufficienti  a
soddisfare tutte le domande  ammesse  si  procede  alla  ripartizione
proporzionale dei fondi tra tutte le richieste presentate. 
    3. Il decreto di concessione dispone altresi' l'erogazione di  un
importo non superiore  al  cinquanta  per  cento  dell'ammontare  del
contributo concesso e stabilisce  il  termine  per  la  presentazione
della rendicontazione. Il  saldo  del  contributo  viene  corrisposto
contestualmente all'approvazione della rendicontazione. 
    4.  I  contributi  concessi  devono  essere  utilizzati  per   la
realizzazione delle attivita' indicate nella documentazione  allegata
alla richiesta di contributo. Eventuali variazioni o modifiche devono
essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della  direzione
competente.  Non  sono  ammissibili  variazioni  a   consuntivo   non
autorizzate preventivamente. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                   Rendicontazione dei contributi 
 
    1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  41,  della  legge
regionale n. 7/2000, i soggetti beneficiari dei contributi di cui  al
presente capo trasmettono, entro il termine fissato  dal  decreto  di
concessione, copia non  autenticata  della  documentazione  di  spesa
annullata in originale e corredata da una dichiarazione attestante la
corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. 
    2. La mancata  rendicontazione  entro  il  termine  indicato  nel
decreto  di  concessione  comporta  la  revoca  del  contributo   con
conseguente obbligo di restituzione  delle  somme  percepite  secondo
quanto previsto dall'art. 49, della legge regionale n. 7/2000. 
    3. Il termine di cui al comma 2 puo' essere  prorogato  una  sola
volta per particolari esigenze valutate dalla Direzione competente. 
    4. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulta  inferiore  alla
spesa ammessa si procede alla rideterminazione del contributo. 
    5. Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al
comma 1, la  Direzione  competente  provvede  all'approvazione  della
documentazione inviata e  all'erogazione  del  saldo  del  contributo
concesso. 
 
                               Capo IV 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
 
                              Art. 18. 
 
 
                      Modifiche degli allegati 
 
    1. Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al presente
regolamento  sono  disposte  con  decreto  del   Direttore   centrale
competente. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                           Norma di rinvio 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le disposizioni di cui alla  legge  regionale  20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
 
                              Art. 20. 
 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Per l'anno 2013, le domande di contributo di cui  al  capo  II
sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del   presente   Regolamento.   La   Direzione   competente,    entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, provvede alla concessione dei contributi. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
(Omissis).