Allegato Regolamento recante criteri e modalita' per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto dell'induzione alla dipendenza dell'individuo in attuazione dell'articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena liberta' individuale, psicologica e morale dell'individuo). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 5, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 11 (Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena liberta' intellettuale, psicologica e morale dell'individuo), disciplina i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dipendenza indotta da singoli, da organizzazioni indipendenti o da gruppi, anche apparentemente religiosi, tramite comportamenti e tecniche tali da alterare l'autodeterminazione dell'individuo nonche' i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per il sostegno e l'assistenza delle vittime di tale dipendenza. Art. 2. Interventi oggetto di contributo 1. Sono oggetto di contributo: a) i progetti, disciplinati dal capo II, rivolti alla prevenzione e al contrasto sul territorio dei fenomeni di induzione illecita della volonta' dell'individuo anche attraverso l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto presso sportelli a cio' preposti, presentati dalle associazioni di volontariato e di utilita' sociale, senza fini di lucro, in possesso dei requisiti indicati all'art. 3; b) gli interventi, disciplinati dal capo III, relativi al sostegno dei costi per la terapia psicologica e l'assistenza legale conseguenti al fenomeno di induzione illecita della volonta' dell'individuo, nei casi di necessita' determinati da indisponibilita' economica o da particolare incapacita' a reagire del soggetto vittima di abusi. Capo II Contributi per la realizzazione e l'attuazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell'induzione alla dipendenza Art. 3. Requisiti dei beneficiari 1. Sono destinatari dei contributi di cui al presente capo le associazioni di volontariato e di utilita' sociale, senza fini di lucro, in possesso dei seguenti requisiti: a) presenza nell'atto costitutivo, nello statuto o nell'accordo fra gli aderenti, di finalita' coerenti con le attivita' di prevenzione e di contrasto di forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona; b) operativita' sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo nel campo della prevenzione e del contrasto delle forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona e da comportamenti e tecniche volte ad alterare l'autodeterminazione dell'individuo, attuate da singoli, da organizzazioni indipendenti o da gruppi anche apparentemente religiosi; c) iscrizione al registro regionale del volontariato o delle associazioni di promozione sociale. Art. 4. Requisiti dei progetti 1. I progetti, presentati dalle associazioni in possesso dei requisiti previsti all'art. 3, sono rivolti alla prevenzione e al contrasto della dipendenza indotta da singoli, da organizzazioni indipendenti o da gruppi, anche apparentemente religiosi, tramite comportamenti e tecniche tali da alterare l'autodeterminazione dell'individuo. 2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1, i progetti possono prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto nei confronti degli utenti presso sportelli a cio' preposti, aventi le caratteristiche indicate all'art. 5. 3. Ogni progetto deve indicare: a) gli obiettivi da perseguire in coerenza con le finalita' di cui al comma 1; b) le azioni e le iniziative che si intendono realizzare per il raggiungimento degli obiettivi; c) le fasi del progetto, i tempi di realizzazione e i risultati attesi, con particolare riferimento all'impatto territoriale e gli indicatori che si intendono utilizzare per la valutazione del raggiungimento dei risultati; d) la tipologia e il numero dei soggetti destinatari del progetto; e) i prodotti informativi e divulgativi che si intendono realizzare e l'eventuale organizzazione di manifestazioni e convegni; f) le risorse strutturali e strumentali messe a disposizione per la realizzazione del progetto; g) le professionalita' degli operatori o dei collaboratori coinvolti nel progetto, con espressa indicazione dei nominativi, delle qualifiche, delle esperienze professionali e dei curricula vitae coerenti con le attivita' del progetto; h) le eventuali collaborazioni previste con particolare riferimento a quelle con le Aziende per i Servizi Sanitari regionali, con i Servizi Sociali dei Comuni e con gli altri enti territoriali, corredate dalla documentazione di convenzioni, intese o accordi raggiunti o in via di definizione; i) il piano finanziario, con indicazione del costo massimo preventivato per la realizzazione del progetto, suddiviso analiticamente per le singole voci di spesa; j) l'eventuale attivazione di centri di sostegno e di aiuto, corredata da un piano dettagliato comprendente: 1) le modalita' organizzative con espressa indicazione degli orari di apertura e delle giornate di funzionamento settimanali e annuali; 2) le professionalita' degli operatori e dei professionisti impiegati, con espressa indicazione dei titoli, della disponibilita' oraria e delle mansioni affidate; 3) le risorse strutturali e strumentali messe a disposizione. Art. 5. Requisiti dei centri di sostegno e aiuto 1. I progetti di cui al presente capo possono prevedere l'attivazione di appositi centri di sostegno e aiuto presso sportelli a cio' preposti, gestiti dalle associazioni individuate all'art. 3, per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) colloqui con la vittima o con i suoi familiari per l'identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori; b) indicazione alla vittima o ai suoi familiari dei percorsi di aiuto e delle soluzioni di uscita dalle forme di manipolazione e controllo; c) organizzazione di attivita' di informazione sul territorio volte a prevenire il fenomeno della manipolazione e del controllo nella vita di relazione della persona; d) rilascio del parere vincolante, previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) della legge regionale n. 11/2012, sulle richieste di contributo per il sostegno dei costi della terapia psicologica e dell'assistenza legale. 2. Le attivita' indicate al comma 1, lett. a), b), d) sono svolte da personale in possesso dei seguenti requisiti e qualifiche: a) per le attivita' di consulenza di tipo psicologico, un'esperienza attestata nel settore del counselling e una delle seguenti lauree: psicologia, pedagogia, scienze dell'educazione e della formazione sociale; b) per le attivita' di consulenza di tipo giuridico, laurea in scienze giuridiche. 3. Ogni centro dispone di un'unica sede che deve essere ubicata nel territorio della regione e essere dotata delle risorse strumentali e logistiche necessarie. La sede deve essere nella disponibilita' dell'associazione ed essere costituita almeno da: a) un locale dedicato all'organizzazione e alla gestione del servizio fornito agli utenti; b) un locale deputato all'effettiva e diretta attivita' di ascolto, erogata attraverso colloqui individuali. Art. 6. Spese ammissibili 1. L'ammissibilita' a contributo dei costi indicati al comma 2 e' subordinata al rispetto dei principi di diretta riferibilita', di stretta inerenza e di proporzionalita' rispetto all'attivita' del progetto, compresa l'eventuale attivazione di centri di sostegno e di aiuto. 2. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa: a) stipendi e compensi corrisposti al personale impiegato per la realizzazione delle attivita' previste nel progetto, comprese le prestazioni professionali e le prestazioni d'opera occasionale e le spese per la stipula di contratti di assicurazione a favore dei soggetti che prestano attivita' di volontariato nell'ambito delle iniziative previste dal progetto; b) spese per la realizzazione di ricerche e studi compreso l'acquisto, anche mediante abbonamento, di libri, pubblicazioni o banche dati specializzate; c) acquisizione di servizi concernenti la realizzazione di iniziative di comunicazione o di attivita' divulgative e promozionali; d) spese per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni e convegni riguardanti: 1) redazione e stampa di materiale divulgativo; 2) locazione degli spazi e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative, qualora tenute in locali diversi da quelli di cui alla successiva lettera e); 3) compensi a relatori non facenti parte dell'associazione e rimborsi dei costi per trasferte, pasti e pernottamenti; 4) servizi di catering; e) spese di locazione dei locali destinati allo svolgimento delle attivita' previste nei progetti, compresa l'eventuale attivazione di centri di sostegno e di aiuto. Nel caso di locazione di beni immobili, il costo rendicontabile deve essere rapportato al periodo di effettivo ed esclusivo utilizzo del bene per l'attivita' progettuale, moltiplicando il canone annuale per il numero dei giorni di utilizzazione dell'immobile per l'attivita' progettuale e suddividendo il prodotto per 365. Nel caso l'immobile in locazione non sia interamente utilizzato ai fini dell'attivita' progettuale, essendo l'attivita' svolta solo in alcuni locali, la quota del canone di effettivo ed esclusivo utilizzo annuale, ottenuta dall'applicazione della precedente formula, deve essere rapportato al numero di metri quadri di effettivo utilizzo, moltiplicando la suddetta quota di effettivo utilizzo annuale per i metri quadri dei locali utilizzati per il progetto e suddividendo il prodotto per il totale dei metri quadri complessivi; f) spese di cancelleria fino a un massimo di 500 euro. Art. 7. Modalita' di presentazione della domanda 1. Le associazioni in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 presentano la domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, di seguito denominata Direzione competente, entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, contiene: a) la relazione sull'attivita' di prevenzione e di contrasto alle forme di induzione alla dipendenza indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, svolta nel corso del triennio precedente alla richiesta di contributo; b) la descrizione della proposta progettuale contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 3; c) il preventivo dettagliato delle spese previste per l'attivita' oggetto della richiesta di contributo. 3. La domanda e', inoltre, corredata dall'indicazione delle modalita' di pagamento del contributo, redatta secondo il modello di cui all'allegato B al presente regolamento e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta secondo il modello di cui all'allegato C al presente regolamento. Art. 8. Richiesta di integrazioni 1. Al fine di valutare l'ammissibilita' delle domande, la Direzione competente svolge l'istruttoria delle domande pervenute e chiede eventuali integrazioni che devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile. Art. 9. Intensita' dei contributi 1. I contributi di cui al presente Capo, sono determinati nella misura del novanta per cento della spesa ammessa, fino ad un massimo di: a) diecimila euro per i progetti che prevedono esclusivamente attivita' di promozione, prevenzione e contrasto dei fenomeni di induzione illecita della volonta'; b) cinquantamila euro per i progetti che prevedono oltre alle attivita' di cui alla lettera a) anche l'attivazione di appositi centri di sostegno e di aiuto presso sportelli a cio' preposti; c) i contributi di cui alle lettere a) e b) sono aumentati per un massimo di trentamila euro per l'organizzazione e la realizzazione sul territorio regionale di manifestazioni e convegni di particolare rilevanza sociale inerenti a tematiche sulla prevenzione e sul contrasto dei fenomeni di induzione e illecita della volonta'. Art. 10. Modalita' e criteri di valutazione delle domande di contributo 1. La Direzione competente procede alla valutazione delle domande ammesse mediante predisposizione di una graduatoria redatta sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun progetto in relazione ai seguenti criteri: a) integrazione del progetto con la rete dei servizi territoriali e livello di apporto al sistema dei servizi sociosanitari regionali: 1) attribuzione di 5 punti a fronte di convenzioni o accordi di collaborazione previsti e in via di definizione con le Aziende per i Servizi sanitari regionali, con i Servizi sociali dei Comuni e con gli altri enti territoriali; 2) attribuzione di 10 punti a fronte di ogni convenzione o accordo di collaborazione gia' stipulato con le Aziende per i Servizi sanitari regionali, con i Servizi sociali dei Comuni e con gli altri enti territoriali; b) sistematicita' degli interventi che si intendono realizzare nel corso del progetto: 1) attribuzione di un punteggio da 1 a 10 in relazione al numero dei soggetti destinatari del progetto e alla quantita' e qualita' degli interventi previsti da valutare in relazione agli obiettivi indicati nel progetto; 2) attribuzione di un punteggio da 1 a 10 in relazione alle professionalita' degli operatori coinvolti nel progetto, misurabile in termini di curriculum e di attivita' gia' svolte da valutare in relazione agli obiettivi indicati nel progetto; c) attivazione di centri di sostegno e aiuto rivolti alle vittime degli abusi e ai loro familiari presso sportelli a cio' preposti e relative modalita' organizzative e operative: 1) attribuzione di un punteggio da 1 a 10 in relazione alle professionalita' degli operatori presenti allo sportello misurabile in termini di qualifiche e di esperienze professionali coerenti con le mansioni affidate; 2) attribuzione di un punteggio da 1 a 10 in relazione alle modalita' operative con riguardo alla durata delle giornate di apertura settimanale e annuali e all'orario di apertura giornaliero dello sportello. 2. Sono collocate in graduatoria le domande che hanno ottenuto almeno 20 punti. In caso di parita' in graduatoria, viene applicato l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico e' attestato dal numero progressivo di protocollo. 3. La graduatoria, approvata con decreto del Direttore competente, rimane in vigore fino al 31 dicembre dell'anno della sua approvazione e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale periodo di tempo. Art. 11. Concessione ed erogazione dei contributi 1. Entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande di contributo, la Direzione competente provvede alla concessione dei contributi secondo l'ordine di graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande collocate in graduatoria, l'ultima domanda finanziabile puo' essere sostenuta per un importo inferiore alla percentuale prevista dall'art. 9. 3. Il decreto di concessione dispone altresi' l'erogazione di un importo non superiore al settanta per cento dell'ammontare del contributo concesso e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione. Il saldo del contributo viene corrisposto contestualmente all'approvazione della rendicontazione. 4. I contributi concessi sono utilizzabili esclusivamente per la realizzazione dei progetti previsti e indicati nella documentazione allegata alla richiesta di contributo. Eventuali variazioni o modifiche devono essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della direzione competente. 5. I beneficiari dei contributi sono tenuti a comunicare alla Direzione competente l'avvio delle attivita' progettuali e l'attivazione dei centri di sostegno e aiuto eventualmente previsti. Art. 12. Rendicontazione dei contributi 1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente capo trasmettono entro il termine fissato dal decreto di concessione la documentazione prevista dall'art. 43, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. In sede di rendicontazione i beneficiari dei contributi allegano altresi' una relazione sulle attivita' e sui progetti finanziati che evidenzi, in particolare, gli obiettivi raggiunti. 3. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati gli altri contributi eventualmente ottenuti per la stessa attivita', la cui somma non deve superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario dei contributi regionali di cui al presente regolamento. Qualora la somma degli altri contributi superi l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, si procede alla rideterminazione del contributo regionale. 4. La mancata rendicontazione entro il termine indicato nel decreto di concessione comporta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'art. 49, della legge regionale n. 7/2000. 5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere prorogato una sola volta per particolari esigenze valutate dalla Direzione competente. 6. Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, la Direzione competente provvede all'approvazione della documentazione inviata e all'erogazione del saldo del contributo concesso. Capo III Contributi per il sostegno dei costi di terapia psicologica e di assistenza legale Art. 13. Requisiti dei beneficiari e oggetto dei contributi 1. Sono destinatari dei contributi di cui al presente capo le persone vittime di manipolazioni e di controllo psicologico in presenza delle seguenti condizioni: a) le vittime sono minorenni ovvero con un reddito familiare complessivo inferiore a 30.000,00 euro lordi annui moltiplicati per ciascuno dei componenti del nucleo familiare; b) e' rilasciato parere favorevole da uno dei centri di sostegno e aiuto ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 11/2012. Art. 14. Spese ammissibili e intensita' dei contributi 1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, purche' strettamente connesse all'assistenza legale e alla terapia psicologica necessarie alle vittime degli abusi per uscire dalla situazione di dipendenza, in particolare: a) gli emolumenti da corrispondere a professionisti legali per l'assistenza legale; b) gli emolumenti da corrispondere a professionisti abilitati per l'assistenza e la terapia psicologica. 2. I professionisti legali e quelli abilitati per l'assistenza e la terapia psicologica ai quali sono riferiti i contributi di cui al presente Capo, non devono avere alcun rapporto di collaborazione o dipendenza con i centri di sostegno e aiuto che hanno espresso il parere favorevole previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 11/2012. 3. I contributi sono concessi nella misura del cinquanta per cento della spesa ammessa e non possono superare: a) l'importo di euro diecimila per le spese riferite all'assistenza legale; b) l'importo di euro duemila per le spese riferite all'assistenza e alla terapia psicologica. Art. 15. Modalita' di presentazione delle domande 1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti indicati all'art. 13 o coloro che su di essi esercitano la potesta', la tutela, la curatela ovvero l'amministrazione di sostegno. 2. La domanda, redatta secondo l'allegato D al presente regolamento e in regola con l'imposta di bollo, e' presentata alla Direzione competente entro il 30 giugno di ogni anno. Le domande presentate dopo la scadenza del termine sono prese in considerazione nell'anno successivo. 3. La domanda e' corredata dalla seguente documentazione: a) relazione sulla situazione del soggetto vittima di manipolazioni e controllo psicologico e parere favorevole sulla necessita' degli interventi oggetto di richiesta di contributo espresso da uno dei centri di sostegno e aiuto come previsto dall'art. 4, della legge regionale n. 11/2012; b) relazione, redatta dai professionisti indicati all'art. 14, sulle attivita' di rispettiva competenza che si ritengono necessarie per svolgere l'assistenza legale o psicologica a favore del soggetto vittima di manipolazioni e controllo psicologico e relativo preventivo di spesa; c) dichiarazione, redatta dai professionisti indicati all'art. 14, attestante l'assenza di rapporti di collaborazione o dipendenza con i centri di sostegno e aiuto che hanno espresso il parere favorevole previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 11/2012; d) per le vittime non minorenni, copia delle dichiarazioni dei redditi del soggetto vittima di manipolazioni e controllo psicologico e di ciascuno dei componenti del nucleo familiare riferite all'anno di presentazione della domanda; e) indicazione delle modalita' di pagamento redatta secondo il modello di cui all'allegato B al regolamento; f) consenso al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) redatto secondo il modello di cui all'allegato E al regolamento. 4. Al fine di valutare l'ammissibilita' delle domande, la Direzione competente svolge l'istruttoria delle domande pervenute e chiede eventuali integrazioni che devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile. Art. 16. Concessione ed erogazione dei contributi 1. Entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande di contributo, la Direzione competente provvede all'adozione del provvedimento di concessione dei contributi di cui al presente capo fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse si procede alla ripartizione proporzionale dei fondi tra tutte le richieste presentate. 3. Il decreto di concessione dispone altresi' l'erogazione di un importo non superiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo concesso e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione. Il saldo del contributo viene corrisposto contestualmente all'approvazione della rendicontazione. 4. I contributi concessi devono essere utilizzati per la realizzazione delle attivita' indicate nella documentazione allegata alla richiesta di contributo. Eventuali variazioni o modifiche devono essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della direzione competente. Non sono ammissibili variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente. Art. 17. Rendicontazione dei contributi 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, della legge regionale n. 7/2000, i soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente capo trasmettono, entro il termine fissato dal decreto di concessione, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale e corredata da una dichiarazione attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. 2. La mancata rendicontazione entro il termine indicato nel decreto di concessione comporta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite secondo quanto previsto dall'art. 49, della legge regionale n. 7/2000. 3. Il termine di cui al comma 2 puo' essere prorogato una sola volta per particolari esigenze valutate dalla Direzione competente. 4. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulta inferiore alla spesa ammessa si procede alla rideterminazione del contributo. 5. Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, la Direzione competente provvede all'approvazione della documentazione inviata e all'erogazione del saldo del contributo concesso. Capo IV Disposizioni transitorie e finali Art. 18. Modifiche degli allegati 1. Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale competente. Art. 19. Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 20. Norma transitoria 1. Per l'anno 2013, le domande di contributo di cui al capo II sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. La Direzione competente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, provvede alla concessione dei contributi. Art. 21. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).