Art. 11 Procedimento 1. Le domande di ammissione dell'incentivo sono articolate in un progetto, redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale delle attivita' produttive, e sono corredate della documentazione prevista dal regolamento di cui all'art. 10, comma 1. 2. Gli incentivi previsti dal presente capo sono concessi alle PMI con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, secondo criteri e modalita' stabiliti con il regolamento di cui all'art. 10, comma 1. 3. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000. 4. L'entita' degli incentivi concessi a ciascuna PMI non eccede i limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.