Art. 11 
 
                            Procedimento 
 
  1. Le domande di ammissione dell'incentivo sono  articolate  in  un
progetto,  redatte  secondo  lo  schema  approvato  con  decreto  del
Direttore centrale delle attivita' produttive, e sono corredate della
documentazione prevista dal regolamento di cui all'art. 10, comma 1. 
  2. Gli incentivi previsti dal presente capo sono concessi alle  PMI
con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma
4, della legge regionale  n.  7/2000,  secondo  criteri  e  modalita'
stabiliti con il regolamento di cui all'art. 10, comma 1. 
  3. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai  sensi
dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000. 
  4. L'entita' degli incentivi concessi a ciascuna PMI non  eccede  i
limiti fissati dalla normativa comunitaria in  materia  di  aiuti  di
Stato.