Art. 2 Finalita' e oggetto 1. In attuazione, in particolare, del principio 8 «Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione» dello SBA, e dei principi 3.3.2 «Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati» e 3.3.3. «Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse», la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitivita', anche tramite contratti di rete. 2. Per il conseguimento della finalita' di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato: a) per progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitivita' realizzati adottando gli interventi di cui all'art. 9, secondo la disciplina del capo II; b) per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III.