Art. 2 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. In attuazione,  in  particolare,  del  principio  8  «Promuovere
l'aggiornamento  delle  competenze  nelle  PMI  e   ogni   forma   di
innovazione» dello SBA, e dei  principi  3.3.2  «Aiutare  le  PMI  ad
affrontare i  mercati  globalizzati»  e  3.3.3.  «Aiutare  le  PMI  a
contribuire a un'economia efficiente sul  piano  delle  risorse»,  la
Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle  microimprese  e
delle piccole e medie  imprese  finalizzati  al  rafforzamento  e  al
rilancio della competitivita', anche tramite contratti di rete. 
  2.  Per  il  conseguimento  della  finalita'  di  cui  al  comma  1
l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  alle  PMI
richiedenti incentivi nel rispetto  della  normativa  comunitaria  in
materia di aiuti di Stato: 
  a)  per  progetti  volti  al  rafforzamento  e  al  rilancio  della
competitivita' realizzati adottando gli interventi di cui all'art. 9,
secondo la disciplina del capo II; 
  b) per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la
crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti
di rete, secondo la disciplina del capo III.