Art. 21 
 
                     Limiti di spesa e incentivo 
 
  1. L'intensita' massima dell'incentivo rispetta  i  limiti  massimi
previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di  Stato  e
comunque non supera il 50 per cento delle spese ammesse. 
  2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile  per  ogni  singolo
progetto di aggregazione rispetta i  limiti  massimi  previsti  dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di  Stato  e  comunque  non
supera il limite di 150.000 euro. 
  3. Il limite minimo di spesa ammissibile, al di sotto del quale  il
progetto non e' finanziabile, e' pari a 20.000 euro. 
  4. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai  sensi
dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000,  nella  misura  massima
del 50 per cento dell'incentivo  concesso,  previa  presentazione  da
parte dell'impresa  capofila  di  apposita  fideiussione  bancaria  o
polizza assicurativa d'importo almeno pari  alla  somma  da  erogare,
maggiorata  degli   eventuali   interessi,   che   sara'   svincolata
successivamente alla positiva verifica della  rendicontazione  finale
della spesa.