Art. 21 Limiti di spesa e incentivo 1. L'intensita' massima dell'incentivo rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il 50 per cento delle spese ammesse. 2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ogni singolo progetto di aggregazione rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il limite di 150.000 euro. 3. Il limite minimo di spesa ammissibile, al di sotto del quale il progetto non e' finanziabile, e' pari a 20.000 euro. 4. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/2000, nella misura massima del 50 per cento dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dell'impresa capofila di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, che sara' svincolata successivamente alla positiva verifica della rendicontazione finale della spesa.