Art. 27 
 
      Modifica all'art. 14-bis della legge regionale n. 12/2002 
 
  1. Dopo il comma  2  dell'art.  14-bis  della  legge  regionale  n.
12/2002 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  L'efficacia  dell'iscrizione,  modifica  e   cancellazione
dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre: 
  a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attivita'
con i requisiti  di  qualifica  artigiana  oppure,  qualora  non  sia
determinabile, dalla data dell'accertamento; 
  b)  per  la  modifica   all'iscrizione   all'A.I.A.,   dalla   data
dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla
data dell'accertamento; 
  c) per la  cancellazione  dall'A.I.A.,  dalla  data  di  cessazione
dell'attivita'  oppure  dalla  data  della  perdita   dei   requisiti
artigiani, nel rispetto delle  condizioni  di  cui  all'art.  14-ter,
comma 7, oppure, qualora non siano  determinabili,  la  cancellazione
d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento.».