Art. 27 Modifica all'art. 14-bis della legge regionale n. 12/2002 1. Dopo il comma 2 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 12/2002 e' inserito il seguente: «2-bis. L'efficacia dell'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre: a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attivita' con i requisiti di qualifica artigiana oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento; b) per la modifica all'iscrizione all'A.I.A., dalla data dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento; c) per la cancellazione dall'A.I.A., dalla data di cessazione dell'attivita' oppure dalla data della perdita dei requisiti artigiani, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 14-ter, comma 7, oppure, qualora non siano determinabili, la cancellazione d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento.».