Art. 28 Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 12/2002 1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 12/2002 e' sostituito dal seguente: «1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate: a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attivita' artigiana previste all'art. 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria e' disposta l'immediata interruzione dell'attivita' e il sequestro delle relative attrezzature; b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'art. 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'art. 23, comma 6; c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'art. 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attivita' e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attivita'; d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attivita' o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 5; e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi: 1) superamento dei limiti dimensionali; 2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano; 3) trasferimento della sede legale in altra provincia; 4) trasformazione della forma giuridica della societa'; 5) per le societa' in accomandita semplice e per le societa' a responsabilita' limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'art. 10, comma 1, lettera b), e dall'art. 10, comma 2; 6) per i consorzi e le societa' consortili, superamento del limite previsto dall'art. 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane; 7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'art. 24, comma 4.».