Art. 28 
 
        Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 12/2002 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 17 della  legge  regionale  n.  12/2002  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni  sono  irrogate  le
sanzioni amministrative di seguito elencate: 
  a) da 1.600 euro  a  9.900  euro  in  caso  di  inosservanza  delle
disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attivita' artigiana
previste all'art. 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta
al registro delle imprese, in aggiunta alla  sanzione  pecuniaria  e'
disposta l'immediata interruzione dell'attivita' e il sequestro delle
relative attrezzature; 
  b) da 1.600 euro  a  6.900  euro  in  caso  di  inosservanza  delle
disposizioni in materia di utilizzo di  riferimenti  all'artigianato,
previste all'art. 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di
maestro artigiano previste all'art. 23, comma 6; 
  c)  da  100  euro  a  600  euro  in  caso  di  inosservanza   della
disposizione di cui all'art. 14, comma 4,  qualora  la  presentazione
della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non  sia  contestuale
all'inizio dell'attivita' e avvenga entro il termine di trenta giorni
dall'inizio dell'attivita'; 
  d) da 100 euro a 600 euro in caso di  mancata  comunicazione  della
cessazione  dell'attivita'  o  di  comunicazione  presentata  decorsi
novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art.  14,  comma
5; 
  e) da 20 euro a 120 euro in caso  di  mancata  comunicazione  o  di
comunicazione presentata decorsi novanta giorni  dalla  scadenza  del
termine  di  cui  all'art.  14,  comma   5,   dei   seguenti   eventi
modificativi: 
  1) superamento dei limiti dimensionali; 
  2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i  requisiti
di imprenditore artigiano; 
  3) trasferimento della sede legale in altra provincia; 
  4) trasformazione della forma giuridica della societa'; 
  5) per le societa' in accomandita semplice  e  per  le  societa'  a
responsabilita'  limitata,   mancanza   delle   condizioni   previste
rispettivamente dall'art. 10, comma 1, lettera b),  e  dall'art.  10,
comma 2; 
  6) per i consorzi e le societa' consortili, superamento del  limite
previsto dall'art. 12, comma 2, relativamente alla partecipazione  di
imprese non artigiane; 
  7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'art. 24,
comma 4.».