Art. 29 
 
       Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 12/2002 
 
  1. All'art. 21 della legge regionale n. 12/2002 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) alla lettera d) del comma 2 le parole «al  riconoscimento  delle
medesime»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «,   annualmente,
all'eventuale aggiornamento degli stessi»; 
  b) dopo la lettera a) del comma 3 e' inserita la seguente: 
  «a-bis)  progetti  di  orientamento  e  assistenza   alle   imprese
artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;».