Art. 29 Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 12/2002 1. All'art. 21 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) del comma 2 le parole «al riconoscimento delle medesime» sono sostituite dalle seguenti: «, annualmente, all'eventuale aggiornamento degli stessi»; b) dopo la lettera a) del comma 3 e' inserita la seguente: «a-bis) progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;».