Art. 31 Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 12/2002 1. All'art. 24 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera h) del comma 1 le parole «e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura,» sono sostituite dalle seguenti: «o la trasformazione di un'impresa di panificazione di cui all'art. 36, comma 1,». b) alla lettera k) del comma 1 dopo la parola «tintolavanderia» sono inserite le seguenti: «e di lavanderia»; c) al comma 6 le parole «il tavolo di collaborazione di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 3/2001» sono sostituite dalle seguenti: «il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 3/2001».