Art. 31 
 
       Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 12/2002 
 
  1. All'art. 24 della legge regionale n. 12/2002 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a)  alla  lettera  h)  del  comma  1  le  parole  «e  l'ampliamento
dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura,» sono
sostituite dalle seguenti: «o  la  trasformazione  di  un'impresa  di
panificazione di cui all'art. 36, comma 1,». 
  b) alla lettera k) del comma 1  dopo  la  parola  «tintolavanderia»
sono inserite le seguenti: «e di lavanderia»; 
  c) al comma 6  le  parole  «il  tavolo  di  collaborazione  di  cui
all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 3/2001» sono sostituite
dalle seguenti: «il gruppo tecnico  regionale  per  la  gestione  del
portale di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 3/2001».