Art. 33 
 
       Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 12/2002 
 
  1. All'art. 25 della legge regionale n. 12/2002 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 2 le parole  «all'Allegato  A»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'elenco allegato  alla  legge  4  gennaio  1990,  n.  1
(Disciplina dell'attivita' di estetista),»; 
  b) al comma 3 le parole «apparecchi di  cui  all'Allegato  A»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «apparecchi  elettromeccanici  per  uso
estetico di cui al comma 2, in conformita' alle disposizioni  di  cui
al regolamento emanato con decreto ministeriale 12  maggio  2011,  n.
110 (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della  legge  4
gennaio  1990,  n.  1,  relativo  agli  apparecchi   elettromeccanici
utilizzati per l'attivita' di estetista)»; 
  c) il comma 4 e' abrogato.