Art. 33 Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 12/2002 1. All'art. 25 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «all'Allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attivita' di estetista),»; b) al comma 3 le parole «apparecchi di cui all'Allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 2, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attivita' di estetista)»; c) il comma 4 e' abrogato.