Art. 34 Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 12/2002 1. All'art. 36 della legge regionale n. 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il presente capo si applica alle imprese di panificazione: a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso; b) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane o alla cottura completa degli stessi e che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Non e' considerata impresa di panificazione ai sensi del comma 1 l'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del prodotto intermedio di panificazione.».