Art. 34 
 
       Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 12/2002 
 
  1. All'art. 36 della legge regionale n. 12/2002 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il presente capo si applica alle imprese di panificazione: 
  a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione  che
per  struttura  e  organizzazione  del  lavoro  sono  in   grado   di
esercitare, nel proprio ambito,  l'intero  ciclo  di  produzione  del
pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura  totale
del pane stesso; 
  b) che sono abilitate ad  attivare  un  impianto  di  panificazione
finalizzato alla  produzione  di  impasti  da  pane  o  alla  cottura
completa degli stessi e che per struttura e organizzazione del lavoro
sono in  grado  di  esercitare,  nel  proprio  ambito,  il  ciclo  di
produzione volto all'ottenimento di tali prodotti.»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Non e' considerata impresa di panificazione  ai  sensi  del
comma 1 l'esercizio commerciale che si limita al completamento  della
cottura del prodotto intermedio di panificazione.».