Art. 4 
 
                            Consultazione 
 
  1.  La  Regione  valorizza  il  metodo  della  consultazione  nella
definizione delle politiche di promozione dello  sviluppo  delle  PMI
finalizzata  a  facilitarne  l'accesso  al  sistema  degli  incentivi
pubblici e dei finanziamenti, nonche'  al  sostegno  delle  opportune
forme di collegamento con il mondo della ricerca. 
  2. La politica di consultazione della Regione in materia di imprese
si fonda sul confronto con le associazioni regionali di  categoria  o
intercategoriali che  sono  rappresentate  in  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, direttamente o  mediante  forme
di apparentamento e con associazioni regionali di categoria  aderenti
a organizzazioni rappresentative e riconosciute a  livello  nazionale
e,  ove  ne  ricorra  l'ipotesi,  con  le  organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative. 
  3. In particolare la Regione, per il raggiungimento degli obiettivi
di  cui  al  comma  1,  valorizza  il  ruolo  delle  associazioni  di
rappresentanza delle imprese e dei loro organismi operativi.