Art. 41 
 
        Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 7/2011 
 
  1.  All'art.  79  della  legge  regionale  17  giugno  2011,  n.  7
(Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12  (Disciplina
organica  dell'artigianato).  Modifiche  alle  leggi  regionali   nn.
50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia  di  attivita'
economiche), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 4-bis e' abrogato; 
  b) al comma 16, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: 
  «Le imprese di tintolavanderia  e  di  lavanderia  a  gettone  sono
tenute ad adeguarsi, entro due  anni  dall'adozione  dei  regolamenti
comunali, alle prescrizioni ivi previste.».