Art. 41 Modifiche all'art. 79 della legge regionale n. 7/2011 1. All'art. 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali nn. 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attivita' economiche), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4-bis e' abrogato; b) al comma 16, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Le imprese di tintolavanderia e di lavanderia a gettone sono tenute ad adeguarsi, entro due anni dall'adozione dei regolamenti comunali, alle prescrizioni ivi previste.».