Art. 43 Inserimento dell'art. 24-bis nella legge regionale n. 2/2002 1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e' inserito il seguente: «Art. 24-bis funzionamento IAT 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla TurismoFVG un contributo per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione.». 2. Per le finalita' previste dall'art. 24-bis, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, come inserito dal comma 1, e' autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9335 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione «Contributo alla TurismoFVG per il funzionamento delle IAT gestite dai Comuni della regione». 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 1.3.1.5037 e dal capitolo 9238 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.