Art. 43 
 
    Inserimento dell'art. 24-bis nella legge regionale n. 2/2002 
 
  1. Dopo l'art. 24 della legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2
(Disciplina organica del turismo), e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis funzionamento IAT 
  1. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere  alla
TurismoFVG un contributo per il funzionamento delle IAT  gestite  dai
Comuni della regione.». 
  2. Per le finalita' previste dall'art. 24-bis, comma 1, della legge
regionale n. 2/2002, come inserito dal comma  1,  e'  autorizzata  la
spesa di 450.000  euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di
bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9335 di  nuova  istituzione  nello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2013-2015 e  del  bilancio  per  l'anno  2013  con  la  denominazione
«Contributo alla TurismoFVG per il funzionamento  delle  IAT  gestite
dai Comuni della regione». 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte
mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 1.3.1.5037  e
dal capitolo 9238 dello stato di previsione della spesa del  bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.