Art. 44 
 
      Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. L'art. 25 della legge regionale n.  2/2002,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 25 competenze 
  1.  I  Comuni  esercitano  le  competenze  a   essi   espressamente
attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di  agenzie
di viaggio e turismo, con  particolare  riferimento  ai  procedimenti
amministrativi   concernenti   l'esercizio   delle   attivita',    in
conformita' a quanto previsto dalla legge regionale 12 febbraio 2001,
n. 3 (Disposizioni in materia di sportello  unico  per  le  attivita'
produttive e semplificazione di  procedimenti  amministrativi  e  del
corpo legislativo regionale), e  dal  decreto  del  Presidente  della
Regione 23 agosto 2011, n. 206  (Regolamento  per  il  Portale  dello
sportello unico per le attivita' produttive e  per  le  attivita'  di
servizi ai sensi dell'art. 5,  comma  5,  della  legge  regionale  12
febbraio 2001, n. 3): 
  a) gestiscono le procedure e le formalita'  relative  all'avvio  ed
esercizio delle attivita' disciplinate nei titoli III, IV e V; 
  b) svolgono attivita'  di  vigilanza  e  controllo  in  materia  di
strutture  ricettive,  di  agenzie  di  viaggio  e   turismo   e   di
stabilimenti balneari; 
  c) provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai  flussi
turistici ai fini e con le modalita' di cui all'art. 94; 
  d) provvedono alla gestione  di  aree  attrezzate  a  supporto  del
turismo itinerante ai fini e con le modalita' di cui all'art. 107; 
  e) istituiscono punti informativi denominati  «TurismoFVG»  con  lo
scopo  di  fornire  informazioni   turistiche,   offrire   tutela   e
accoglienza  al  turista,  in  collaborazione  con  gli   Uffici   di
informazione e accoglienza turistica di cui all'art. 24. 
  2. I Comuni svolgono: 
  a) attivita' di promozione turistica delle  localita'  situate  nel
territorio di competenza; 
  b) attivita' di promozione e di gestione  di  attivita'  economiche
turistiche di interesse  regionale  in  ambito  locale,  mediante  la
partecipazione alle societa' d'area di cui all'art. 7; 
  c)  promozione   e   commercializzazione   dell'offerta   turistica
regionale e locale mediante la partecipazione ai  Consorzi  turistici
di cui all'art. 36.».