Art. 44 Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 2/2002 1. L'art. 25 della legge regionale n. 2/2002, e' sostituito dal seguente: «Art. 25 competenze 1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi concernenti l'esercizio delle attivita', in conformita' a quanto previsto dalla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e dal decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 206 (Regolamento per il Portale dello sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3): a) gestiscono le procedure e le formalita' relative all'avvio ed esercizio delle attivita' disciplinate nei titoli III, IV e V; b) svolgono attivita' di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive, di agenzie di viaggio e turismo e di stabilimenti balneari; c) provvedono alla raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici ai fini e con le modalita' di cui all'art. 94; d) provvedono alla gestione di aree attrezzate a supporto del turismo itinerante ai fini e con le modalita' di cui all'art. 107; e) istituiscono punti informativi denominati «TurismoFVG» con lo scopo di fornire informazioni turistiche, offrire tutela e accoglienza al turista, in collaborazione con gli Uffici di informazione e accoglienza turistica di cui all'art. 24. 2. I Comuni svolgono: a) attivita' di promozione turistica delle localita' situate nel territorio di competenza; b) attivita' di promozione e di gestione di attivita' economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, mediante la partecipazione alle societa' d'area di cui all'art. 7; c) promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale mediante la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'art. 36.».