Art. 45 Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 2/2002 1. L'art. 38 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 38 definizione 1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita' di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, in conformita' ai principi in materia di tutela del consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).».