Art. 45 
 
      Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. L'art. 38 della legge regionale  n.  2/2002  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 38 definizione 
  1. Sono agenzie di viaggio e  turismo  le  imprese  turistiche  che
esercitano congiuntamente o disgiuntamente attivita'  di  produzione,
organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni  e  ogni  altra
forma di  prestazione  turistica  a  servizio  dei  clienti,  sia  di
accoglienza che  di  assistenza,  con  o  senza  vendita  diretta  al
pubblico, in  conformita'  ai  principi  in  materia  di  tutela  del
consumatore di cui al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206
(Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio  2003,
n. 229).».