Art. 46 
 
      Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. L'art. 40 della legge regionale  n.  2/2002  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  40  segnalazione  certificata  di   inizio   attivita'   per
l'esercizio di agenzia di viaggio e turismo 
  1. L'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio  e  turismo  e'
soggetto a segnalazione certificata di inizio attivita',  di  seguito
SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi), corredata  delle  dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' rese  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione   amministrativa),   e
riguardanti: 
  a) il godimento dei diritti civili e politici; 
  b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92
del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773  (Approvazione  del  Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza), e il non avere procedimenti
pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati; 
  c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza  passata  in
giudicato, ne' sottoposto a concordato preventivo; 
  d) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 45; 
  e)  la  disponibilita'  di  locali  destinati  in   via   esclusiva
all'attivita' di agenzia di viaggio e turismo o distinti in  caso  di
svolgimento di attivita' diverse negli stessi locali; 
  f) le generalita' del Direttore tecnico iscritto all'albo regionale
di cui all'art. 47; 
  g)  la  denominazione  dell'agenzia  di  viaggio  e   turismo;   la
denominazione  scelta,   segnalata   all'esterno   del   locale   con
un'insegna, e' tale da non ingenerare confusione  nel  consumatore  e
non essere coincidente con  la  denominazione  di  comuni  o  regioni
italiane, ai sensi del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 13 settembre 2002, (Recepimento dell'accordo fra  lo  Stato,
le Regioni e le Province autonome sui principi per  l'armonizzazione,
la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico). 
  2. Alla SCIA sono allegate: 
  a)  copia  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto,  in  caso  di
societa'; 
  b) una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  attestante
l'attribuzione dei poteri  di  rappresentanza  in  caso  di  gestione
dell'agenzia di viaggio da parte di un legale rappresentante o da  un
institore; 
  c)   la   documentazione   comprovante   l'avvenuta    stipulazione
dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 49  e  comprovante
l'avvenuto pagamento del premio. 
  3. La SCIA e' inoltrata  allo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive e per le attivita' di servizi, di seguito SUAP, del Comune
territorialmente competente,  in  conformita'  alla  legge  regionale
3/2001 e al decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.  59  (Attuazione
della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno). 
  4. L'attivita' puo' essere iniziata dalla data della  presentazione
della SCIA allo SUAP territorialmente competente, ed entro  i  dodici
mesi successivi, scaduti i quali e' necessaria  la  presentazione  di
una nuova SCIA. 
  5. Sono soggette a SCIA le variazioni intervenute nel  corso  dello
svolgimento  dell'attivita'  di  agenzia   di   viaggio   e   turismo
comportanti: 
  a) il trasferimento di titolarita'; 
  b) il cambio della direzione tecnica, da segnalare nel  termine  di
cui all'art. 55-bis, comma 4, lettera b); 
  c) la  variazione  della  denominazione  o  ragione  sociale  della
societa' o della ditta, se impresa individuale; 
  d) il trasferimento di sede. 
  6.  Sono  soggette  a  comunicazione  al  Comune   territorialmente
competente: 
  a) l'apertura stagionale di un'agenzia di viaggio e turismo, che in
ogni caso  non  puo'  essere  inferiore  a  quattro  mesi  nel  corso
dell'anno solare; 
  b) l'apertura di una filiale dell'agenzia di viaggio e turismo,  ai
fini   dell'accertamento    della    disponibilita'    dei    locali,
dell'esclusivita'  o  della  opportuna   distinzione   in   caso   di
svolgimento negli stessi di attivita' diverse; 
  c) la chiusura temporanea dell'agenzia di  viaggio  e  turismo,  da
comunicare almeno sette giorni prima della programmata chiusura,  che
non puo' essere superiore  a  quaranta  giorni  nel  corso  dell'anno
solare, eventualmente prorogabile fino a sei mesi in caso di gravi  e
comprovati motivi; 
  d) l'assenza del Direttore  tecnico  per  un  periodo  superiore  a
trenta giorni consecutivi. 
  7. Il Comune provvede a effettuare i controlli sulle  dichiarazioni
presentate, ai sensi dell'art. 71 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
  8. Il Comune territorialmente  competente,  in  caso  di  accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1  e  2,  nel
termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  SCIA,  adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di  essa,  salvo  che,  ove
cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a   conformare   alla
normativa vigente detta attivita' e i suoi effetti entro  un  termine
fissato dall'amministrazione, in ogni caso  non  inferiore  a  trenta
giorni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990. 
  9. L'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio  e  turismo  da
parte di cittadini di Stati non appartenenti  all'Unione  europea  e'
subordinato agli adempimenti  previsti  dal  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), e dal decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).».