Art. 46 Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 2/2002 1. L'art. 40 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 40 segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di agenzia di viaggio e turismo 1. L'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo e' soggetto a segnalazione certificata di inizio attivita', di seguito SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e riguardanti: a) il godimento dei diritti civili e politici; b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e il non avere procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati; c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, ne' sottoposto a concordato preventivo; d) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 45; e) la disponibilita' di locali destinati in via esclusiva all'attivita' di agenzia di viaggio e turismo o distinti in caso di svolgimento di attivita' diverse negli stessi locali; f) le generalita' del Direttore tecnico iscritto all'albo regionale di cui all'art. 47; g) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo; la denominazione scelta, segnalata all'esterno del locale con un'insegna, e' tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non essere coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico). 2. Alla SCIA sono allegate: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, in caso di societa'; b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'agenzia di viaggio da parte di un legale rappresentante o da un institore; c) la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 49 e comprovante l'avvenuto pagamento del premio. 3. La SCIA e' inoltrata allo sportello unico per le attivita' produttive e per le attivita' di servizi, di seguito SUAP, del Comune territorialmente competente, in conformita' alla legge regionale 3/2001 e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno). 4. L'attivita' puo' essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP territorialmente competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali e' necessaria la presentazione di una nuova SCIA. 5. Sono soggette a SCIA le variazioni intervenute nel corso dello svolgimento dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo comportanti: a) il trasferimento di titolarita'; b) il cambio della direzione tecnica, da segnalare nel termine di cui all'art. 55-bis, comma 4, lettera b); c) la variazione della denominazione o ragione sociale della societa' o della ditta, se impresa individuale; d) il trasferimento di sede. 6. Sono soggette a comunicazione al Comune territorialmente competente: a) l'apertura stagionale di un'agenzia di viaggio e turismo, che in ogni caso non puo' essere inferiore a quattro mesi nel corso dell'anno solare; b) l'apertura di una filiale dell'agenzia di viaggio e turismo, ai fini dell'accertamento della disponibilita' dei locali, dell'esclusivita' o della opportuna distinzione in caso di svolgimento negli stessi di attivita' diverse; c) la chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo, da comunicare almeno sette giorni prima della programmata chiusura, che non puo' essere superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare, eventualmente prorogabile fino a sei mesi in caso di gravi e comprovati motivi; d) l'assenza del Direttore tecnico per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi. 7. Il Comune provvede a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 8. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990. 9. L'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e' subordinato agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).».