Art. 49 Sostituzione dell'art. 49 della legge regionale n. 2/2002 1. L'art. 49 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 49 assicurazione 1. L'organizzatore e l'intermediario di viaggio, come definiti dall'art. 33 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e scambio), hanno l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo n. 79/2011. 2. In caso di accertata mancanza di polizza assicurativa si applica l'art. 40, comma 8.».