Art. 49 
 
      Sostituzione dell'art. 49 della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. L'art. 49 della legge regionale  n.  2/2002  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 49 assicurazione 
  1. L'organizzatore e  l'intermediario  di  viaggio,  come  definiti
dall'art. 33 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23  maggio  2011,
n. 79 (Codice della  normativa  statale  in  tema  di  ordinamento  e
mercato del turismo, a norma dell'art. 14  della  legge  28  novembre
2005,  n.  246,  nonche'  attuazione  della  direttiva   2008/122/CE,
relativa ai  contratti  di  multiproprieta',  contratti  relativi  ai
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti  di  rivendita  e
scambio), hanno l'obbligo di stipulare  una  polizza  assicurativa  a
garanzia dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  assunti  verso  i
clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo
dei servizi offerti, in conformita' a quanto previsto dagli  articoli
19 e 50 del decreto legislativo n. 79/2011. 
  2. In caso di accertata mancanza di polizza assicurativa si applica
l'art. 40, comma 8.».