Art. 53 
 
    Inserimento dell'art. 55-bis nella legge regionale n. 2/2002 
 
  1. Dopo l'art. 55 della legge regionale n. 2/2002  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 55-bis sospensione, divieto di prosecuzione dell'attivita'  e
applicazione delle sanzioni 
  1. Il Comune dispone la sospensione dell'attivita'  di  agenzia  di
viaggio e turismo per un periodo da tre  a  centottanta  giorni,  nei
seguenti casi: 
  a) qualora l'attivita' esercitata sia diversa da quella  dichiarata
nella SCIA; 
  b) qualora in caso  di  cessazione  o  sostituzione  del  direttore
tecnico, il titolare non abbia provveduto alla  segnalazione  di  cui
all'art. 40, comma 5, lettera b), entro sessanta giorni dall'avvenuta
cessazione o sostituzione; 
  c) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di
cui all'art. 40, commi 1 e 2; 
  d) in caso di recidiva ai sensi dell'art. 55, comma 12. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40,  comma  8,  il  Comune
dispone il divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'  di  agenzia  di
viaggio e turismo qualora accerti: 
  a) che l'attivita' di agenzia di viaggio e turismo e' esercitata in
mancanza di SCIA; 
  b) la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'art. 40; 
  c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attivita', non
si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno  dato  origine  alla
sospensione. 
  3. L'esercizio dell'attivita'  di  agenzia  di  viaggio  e  turismo
durante  il  periodo  di   sospensione   o   divieto   di   esercizio
dell'attivita' e' punito con una sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 500 euro a 1.000 euro. 
  4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni  secondo  i
rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio
1984, n. 1 (Norme per l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
regionali). 
  5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 55 sono  integralmente
devoluti al Comune nel cui ambito e' stata accertata la violazione.».