Art. 53 Inserimento dell'art. 55-bis nella legge regionale n. 2/2002 1. Dopo l'art. 55 della legge regionale n. 2/2002 e' inserito il seguente: «Art. 55-bis sospensione, divieto di prosecuzione dell'attivita' e applicazione delle sanzioni 1. Il Comune dispone la sospensione dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi: a) qualora l'attivita' esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA; b) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico, il titolare non abbia provveduto alla segnalazione di cui all'art. 40, comma 5, lettera b), entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione o sostituzione; c) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'art. 40, commi 1 e 2; d) in caso di recidiva ai sensi dell'art. 55, comma 12. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 8, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti: a) che l'attivita' di agenzia di viaggio e turismo e' esercitata in mancanza di SCIA; b) la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'art. 40; c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attivita', non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione. 3. L'esercizio dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attivita' e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro. 4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). 5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 55 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito e' stata accertata la violazione.».