Art. 54 
 
      Sostituzione dell'art. 56 della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. L'art. 56 della legge regionale  n.  2/2002  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  56  segnalazione  certificata  di   inizio   attivita'   per
l'esercizio di strutture ricettive turistiche 
  1. L'esercizio delle strutture  ricettive  turistiche  disciplinate
dalle norme del presente capo e' soggetto a segnalazione  certificata
di inizio attivita', di seguito SCIA, ai  sensi  dell'art.  19  della
legge n.  241/1990,  corredata  delle  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione e di atto di notorieta' rese ai sensi  degli  articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  e
riguardanti: 
  a) il godimento dei diritti civili e politici; 
  b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92
del regio decreto n. 773/1931 e il non avere  procedimenti  penali  a
proprio carico per i delitti ivi indicati; 
  c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza  passata  in
giudicato, ne' sottoposto a concordato preventivo; 
  d) l'essere in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  56-bis  in
caso di somministrazione di alimenti e bevande, e all'art. 88; 
  e) il titolo di disponibilita' della struttura ricettiva turistica; 
  f) il rispetto delle  norme  urbanistiche,  edilizie,  di  pubblica
sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  g) la denominazione e l'ubicazione della struttura ricettiva; 
  h) la data prevista per l'inizio dell'attivita'. 
  2. Alla SCIA sono allegate: 
  a) una  dichiarazione  sostitutiva  attestante  l'attribuzione  dei
poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'attivita' da  parte
di un legale rappresentante o di un institore; 
  b) una relazione tecnico-descrittiva  delle  caratteristiche  della
struttura; 
  c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata
su appositi moduli  approvati  con  decreto  del  Direttore  centrale
attivita'  produttive   e   forniti   dal   Comune   territorialmente
competente, ai fini della classificazione delle  strutture  ricettive
turistiche di cui agli articoli 64,  65,  67,  68,  81,  83  e  84  e
contenente l'indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui agli
allegati da «A» a «C» alla presente legge; 
  d)  una  dichiarazione  relativa  al  possesso  dei   requisiti   e
caratteristiche tecniche delle strutture di cui agli articoli 71, 73,
e 77, indicati negli allegati da «D» a «F» alla presente legge; 
  e)  la  notifica  igienico-sanitaria  (NIA)  resa  ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 29 aprile 2004,  sull'igiene  dei  prodotti  alimentari  e  della
deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3160 (Linee
guida applicative del Regolamento n. 852/2004 del Parlamento  europeo
e del Consiglio sull'igiene dei  prodotti  alimentari),  in  caso  di
somministrazione di alimenti e bevande; 
  f)  una  dichiarazione  relativa  alla  denominazione  e  al  segno
distintivo  della  struttura  ricettiva,  in  conformita'  a   quanto
previsto dal regolamento di cui all'art. 62. 
  3. In caso di esercizio di una casa  per  ferie,  e'  allegata  una
dichiarazione da cui risulta che la struttura  ospita  esclusivamente
assistiti,  associati,  dipendenti  e  loro   familiari,   dell'ente,
associazione, cooperativa o azienda da cui e' gestita ovvero da enti,
associazioni cooperative e aziende per le medesime finalita'. 
  4. La SCIA e'  inoltrata  allo  SUAP  del  Comune  territorialmente
competente, in conformita'  alla  legge  regionale  n.  3/2002  e  al
decreto legislativo n. 59/2010. 
  5. L'attivita' puo' essere iniziata dalla data della  presentazione
della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici  mesi  successivi,
scaduti i quali e' necessaria la presentazione di una nuova SCIA. 
  6.  Il  Comune  provvede  ad  acquisire  d'ufficio  ogni  eventuale
attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni
presentate, ai sensi dell'art. 71 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
  7. Il Comune territorialmente  competente,  in  caso  di  accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, nel
termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  SCIA,  adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di  essa,  salvo  che,  ove
cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a   conformare   alla
normativa vigente detta attivita' e i suoi effetti entro  un  termine
fissato dall'amministrazione, in ogni caso  non  inferiore  a  trenta
giorni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990. 
  8. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro  verificarsi,
le variazioni intervenute,  anche  se  non  comportanti  una  diversa
classificazione della struttura ricettiva.».