Art. 54 Sostituzione dell'art. 56 della legge regionale n. 2/2002 1. L'art. 56 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 56 segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di strutture ricettive turistiche 1. L'esercizio delle strutture ricettive turistiche disciplinate dalle norme del presente capo e' soggetto a segnalazione certificata di inizio attivita', di seguito SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e riguardanti: a) il godimento dei diritti civili e politici; b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto n. 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati; c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, ne' sottoposto a concordato preventivo; d) l'essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 56-bis in caso di somministrazione di alimenti e bevande, e all'art. 88; e) il titolo di disponibilita' della struttura ricettiva turistica; f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro; g) la denominazione e l'ubicazione della struttura ricettiva; h) la data prevista per l'inizio dell'attivita'. 2. Alla SCIA sono allegate: a) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell'attivita' da parte di un legale rappresentante o di un institore; b) una relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche della struttura; c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale attivita' produttive e forniti dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui agli articoli 64, 65, 67, 68, 81, 83 e 84 e contenente l'indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati da «A» a «C» alla presente legge; d) una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e caratteristiche tecniche delle strutture di cui agli articoli 71, 73, e 77, indicati negli allegati da «D» a «F» alla presente legge; e) la notifica igienico-sanitaria (NIA) resa ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3160 (Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari), in caso di somministrazione di alimenti e bevande; f) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo della struttura ricettiva, in conformita' a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 62. 3. In caso di esercizio di una casa per ferie, e' allegata una dichiarazione da cui risulta che la struttura ospita esclusivamente assistiti, associati, dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione, cooperativa o azienda da cui e' gestita ovvero da enti, associazioni cooperative e aziende per le medesime finalita'. 4. La SCIA e' inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformita' alla legge regionale n. 3/2002 e al decreto legislativo n. 59/2010. 5. L'attivita' puo' essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali e' necessaria la presentazione di una nuova SCIA. 6. Il Comune provvede ad acquisire d'ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 7. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990. 8. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione della struttura ricettiva.».