Art. 56 
 
      Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. L'art. 57 della legge regionale  n.  2/2002  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 57 aggiornamento della classificazione 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  56,  comma  8,  il
mantenimento dei requisiti della struttura indicati nella  scheda  di
denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all'art.  56,  comma
2, lettera c), ai fini della classificazione, e' soggetto a  verifica
periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il titolare o  gestore  delle
strutture ricettive invia al Comune  territorialmente  competente  la
scheda di denuncia delle attrezzature  e  dei  servizi  compilata  su
moduli  approvati  con  decreto  del  Direttore  centrale   attivita'
produttive e forniti dal Comune territorialmente  competente  stesso,
entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla
data di inizio attivita' indicata nella SCIA. 
  3. Qualora la struttura ricettiva sia gia' stata classificata  alla
data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013,  n.  4
(Incentivi per il rafforzamento e il  rilancio  della  competitivita'
delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia
Giulia e modifiche alle leggi  regionali  nn.  12/2002  e  7/2011  in
materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di
turismo),   la   verifica   periodica   e    l'aggiornamento    della
classificazione  decorrono  dalla  data   di   adozione   dell'ultimo
provvedimento di classificazione da parte del Comune.».