Art. 56 Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale n. 2/2002 1. L'art. 57 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 57 aggiornamento della classificazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56, comma 8, il mantenimento dei requisiti della struttura indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi di cui all'art. 56, comma 2, lettera c), ai fini della classificazione, e' soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento ogni cinque anni. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il titolare o gestore delle strutture ricettive invia al Comune territorialmente competente la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su moduli approvati con decreto del Direttore centrale attivita' produttive e forniti dal Comune territorialmente competente stesso, entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla data di inizio attivita' indicata nella SCIA. 3. Qualora la struttura ricettiva sia gia' stata classificata alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitivita' delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali nn. 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo), la verifica periodica e l'aggiornamento della classificazione decorrono dalla data di adozione dell'ultimo provvedimento di classificazione da parte del Comune.».