Art. 57 Sostituzione dell'art. 62 della legge regionale n. 2/2002 1. L'art. 62 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 62 regolamenti 1. Con regolamento regionale sono disciplinati: a) le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicita'; b) la composizione e il funzionamento della Commissione giudicatrice per l'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di impresa ricettiva di cui all'art. 90, comma 1, e le materie d'esame.».