Art. 57 
 
      Sostituzione dell'art. 62 della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. L'art. 62 della legge regionale  n.  2/2002  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 62 regolamenti 
  1. Con regolamento regionale sono disciplinati: 
  a) le caratteristiche della denominazione, del segno  distintivo  e
della sua pubblicita'; 
  b)  la  composizione   e   il   funzionamento   della   Commissione
giudicatrice per l'esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di
impresa  ricettiva  di  cui  all'art.  90,  comma  1,  e  le  materie
d'esame.».