Art. 59 Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 2/2002 1. All'art. 65 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «da uno a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «uno, due, tre, tre Superior, quattro, quattro Superior, cinque»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento del Comune sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi piu' Comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale. In ogni caso il numero dei posti letto non puo' essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unita' abitative sono ubicate solo nei Comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento principale dell'albergo diffuso.»; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le country house - residenze rurali di cui all'art. 64, comma 7-bis, sono classificate in base ai requisiti minimi obbligatori indicati nell'allegato «A», lettera A3, facente parte integrante della presente legge.».