Art. 59 
 
        Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. All'art. 65 della legge regionale n. 2/2002  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole «da uno a  cinque»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «uno, due, tre, tre Superior,  quattro,  quattro  Superior,
cinque»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I requisiti minimi qualitativi  per  la  classificazione  degli
alberghi diffusi sono indicati con regolamento  del  Comune  sul  cui
territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la  dislocazione
interessi piu' Comuni,  dal  Comune  in  cui  ha  sede  l'ufficio  di
ricevimento principale. In ogni caso il numero dei  posti  letto  non
puo' essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unita' abitative
sono ubicate solo nei Comuni amministrativamente  confinanti  con  il
Comune  in  cui  ha  sede   l'ufficio   di   ricevimento   principale
dell'albergo diffuso.»; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le country house - residenze rurali  di  cui  all'art.  64,
comma  7-bis,  sono  classificate  in  base   ai   requisiti   minimi
obbligatori indicati nell'allegato «A»,  lettera  A3,  facente  parte
integrante della presente legge.».