Art. 74 
 
    Inserimento dell'art. 100-bis nella legge regionale n. 2/2002 
 
  1. Dopo l'art. 100 della legge regionale n. 2/2002 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 100-bis sospensione, divieto di prosecuzione dell'attivita' e
applicazione delle sanzioni 
  1. Il Comune dispone la  sospensione  dell'attivita'  di  struttura
ricettiva per un periodo da tre a centottanta  giorni,  nei  seguenti
casi: 
  a) qualora l'attivita' esercitata sia diversa da quella  dichiarata
nella SCIA; 
  b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di  cui  all'art.
56, commi 1, 2 e 3; 
  c) in caso di recidiva ai sensi dell'art. 100, comma 6. 
  2. Il Comune dispone il  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita',
fatto salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 7, qualora accerti: 
  a) che l'attivita' e' esercitata in mancanza di SCIA; 
  b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attivita'  non
si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno  dato  origine  alla
sospensione. 
  3. L'esercizio dell'attivita' di  struttura  ricettiva  durante  il
periodo di sospensione  o  divieto  di  esercizio  dell'attivita'  e'
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000
euro. 
  4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni  secondo  i
rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale n. 1/1984. 
  5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 100 sono integralmente
devoluti al Comune nel cui ambito e' stata accertata la violazione.».