Art. 74 Inserimento dell'art. 100-bis nella legge regionale n. 2/2002 1. Dopo l'art. 100 della legge regionale n. 2/2002 e' inserito il seguente: «Art. 100-bis sospensione, divieto di prosecuzione dell'attivita' e applicazione delle sanzioni 1. Il Comune dispone la sospensione dell'attivita' di struttura ricettiva per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi: a) qualora l'attivita' esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA; b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all'art. 56, commi 1, 2 e 3; c) in caso di recidiva ai sensi dell'art. 100, comma 6. 2. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita', fatto salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 7, qualora accerti: a) che l'attivita' e' esercitata in mancanza di SCIA; b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attivita' non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione. 3. L'esercizio dell'attivita' di struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attivita' e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro. 4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale n. 1/1984. 5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 100 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito e' stata accertata la violazione.».