Art. 76 Sostituzione dell'art. 104 della legge regionale n. 2/2002 1. L'art. 104 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 104 pubblicita' dei prezzi e dei servizi offerti 1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. E' fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.».