Art. 76 
 
     Sostituzione dell'art. 104 della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. L'art. 104 della legge regionale n.  2/2002  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 104 pubblicita' dei prezzi e dei servizi offerti 
  1. I  titolari  o  i  gestori  dello  stabilimento  balneare  hanno
l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione
dello  stabilimento,  la  sua  classificazione,  i  prezzi  praticati
nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. E' fatto obbligo
al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in  genere  di  esporre  in
maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.».