Art. 77 
 
     Sostituzione dell'art. 105 della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. L'art. 105 della legge regionale n.  2/2002  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 105 sanzioni amministrative 
  1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA  e'
punito con una sanzione pecuniaria amministrativa  da  2.500  euro  a
5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attivita'. 
  2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di  classificazione
comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa  da
500 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, puo' essere  disposta  la
sospensione dell'attivita' per  un  periodo  non  inferiore  a  sette
giorni e non superiore a novanta. 
  3. La stampa e la  diffusione  di  pubblicazioni  contenenti  false
indicazioni sui prezzi e  sulle  caratteristiche  dello  stabilimento
balneare, nonche' la violazione  delle  disposizioni  in  materia  di
pubblicita' dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione
di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro. 
  4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative  pecuniarie  sono
raddoppiate nella loro  misura  minima  e  massima.  Si  ha  recidiva
qualora la stessa violazione sia stata commessa  per  due  volte  nel
corso dell'anno solare, anche in caso  di  avvenuto  pagamento  della
sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione,  il
Comune   territorialmente   competente   dispone    la    sospensione
dell'attivita' per un periodo da tre a centottanta giorni. 
  5. Il Comune dispone la sospensione dell'attivita' di  stabilimento
balneare per un periodo da tre a  centottanta  giorni,  nei  seguenti
casi: 
  a) qualora l'attivita' esercitata sia diversa da quella  dichiarata
nella SCIA; 
  b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di  cui  all'art.
102, commi 1 e 2; 
  c) in caso di recidiva ai sensi del comma 4. 
  6. Il Comune dispone il  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita',
fatto salvo quanto previsto dall'art. 102, comma 6, qualora accerti: 
  a) che l'attivita' e' esercitata in mancanza di SCIA; 
  b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attivita'  non
si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno  dato  origine  alla
sospensione. 
  7. L'esercizio dell'attivita' di stabilimento balneare  durante  il
periodo di sospensione  o  divieto  di  esercizio  dell'attivita'  e'
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000
euro. 
  8. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni  secondo  i
rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale n. 1/1984. 
  9. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al  Comune
nel cui ambito e' stata accertata la violazione.».