Art. 77 Sostituzione dell'art. 105 della legge regionale n. 2/2002 1. L'art. 105 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 105 sanzioni amministrative 1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA e' punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attivita'. 2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta. 3. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonche' la violazione delle disposizioni in materia di pubblicita' dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro. 4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre a centottanta giorni. 5. Il Comune dispone la sospensione dell'attivita' di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi: a) qualora l'attivita' esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA; b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti di cui all'art. 102, commi 1 e 2; c) in caso di recidiva ai sensi del comma 4. 6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita', fatto salvo quanto previsto dall'art. 102, comma 6, qualora accerti: a) che l'attivita' e' esercitata in mancanza di SCIA; b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attivita' non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione. 7. L'esercizio dell'attivita' di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attivita' e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro. 8. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale n. 1/1984. 9. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito e' stata accertata la violazione.».