Art. 80 Modifiche all'art. 147 della legge regionale n. 2/2002 1. All'art. 147 della legge regionale n. 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: «e di istruttore»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attivita' di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'art. 148.».