Art. 80 
 
       Modifiche all'art. 147 della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. All'art. 147 della legge regionale n. 2/2002 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a)  alla  fine  della  rubrica  sono  aggiunte  le  parole:  «e  di
istruttore»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  L'abilitazione  tecnica  all'esercizio  dell'attivita'  di
istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per  istruttori
organizzati dal Collegio e il  superamento  dei  relativi  esami,  ai
sensi del regolamento di cui all'art. 148.».