Art. 85 
 
        Modifica all'art. 157 della legge regionale n. 2/2002 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 157 della  legge  regionale  n.  2/2002  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. In deroga alle disposizioni di  cui  alla  legge  regionale  31
maggio 2002, n. 14 (Disciplina  organica  dei  lavori  pubblici),  la
concessione dei contributi previsti dall'art. 156 avviene sulla  base
della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del
titolo abilitativo edilizio.».