Art. 85 Modifica all'art. 157 della legge regionale n. 2/2002 1. Il comma 1 dell'art. 157 della legge regionale n. 2/2002 e' sostituito dal seguente: «1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'art. 156 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.».