Art. 87 
 
        Modifica all'art. 48 della legge regionale n. 18/2005 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 48  della  legge  regionale  9  agosto
2005, n. 18 (Norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e  la
qualita' del lavoro), e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il regolamento di cui al comma 2 puo' aumentare, fino al 25
per cento dell'importo base ivi previsto, l'ammontare degli incentivi
di cui al comma 1, lettera b).».