Art. 87 Modifica all'art. 48 della legge regionale n. 18/2005 1. Dopo il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), e' inserito il seguente: «3-bis. Il regolamento di cui al comma 2 puo' aumentare, fino al 25 per cento dell'importo base ivi previsto, l'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera b).».