Art. 89 Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 1/2007 1. Dopo il comma 29 dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e' inserito il seguente: «29-bis. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali qualora i progetti risultino inseriti nel Programma di sviluppo e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali).».