Art. 89 
 
         Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 1/2007 
 
  1. Dopo il comma 29 dell'art. 7 della legge  regionale  23  gennaio
2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e' inserito il seguente: 
  «29-bis. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 31
della legge regionale n.  7/2000,  e  successive  modifiche,  non  si
applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione  previsti
in favore delle Agenzie per lo  sviluppo  dei  distretti  industriali
qualora i progetti risultino inseriti nel  Programma  di  sviluppo  e
approvati dalla Giunta regionale ai sensi  dell'art.  7  della  legge
regionale 11 novembre 1999, n. 27  (Per  lo  sviluppo  dei  Distretti
industriali).».