Art. 90 
 
          Rendicontazione di misure contributive complesse 
 
  1. Al fine di  attenuare  le  tensioni  finanziarie  delle  imprese
conseguenti    alla    crisi    internazionale    anche    attraverso
l'accelerazione delle  procedure  di  spesa  connesse  alla  fase  di
rendicontazione di incentivi  in  materia  di  attivita'  produttive,
l'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata,  in  caso  di   misure
contributive di particolare complessita', a  prevedere  nei  relativi
regolamenti attuativi quanto previsto  all'art.  41-bis  della  legge
regionale n. 7/2000 come unica modalita' di rendicontazione.