Art. 90 Rendicontazione di misure contributive complesse 1. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle imprese conseguenti alla crisi internazionale anche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa connesse alla fase di rendicontazione di incentivi in materia di attivita' produttive, l'Amministrazione regionale e' autorizzata, in caso di misure contributive di particolare complessita', a prevedere nei relativi regolamenti attuativi quanto previsto all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000 come unica modalita' di rendicontazione.