Art. 92 Clausola valutativa 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione ed efficacia delle disposizioni di cui al titolo II, capi II e III, della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2014, presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione che illustra: a) le eventuali criticita' emerse in sede di attuazione; b) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati; c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate. 2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.