Art. 92 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione  ed
efficacia delle disposizioni di cui al titolo  II,  capi  II  e  III,
della presente legge. A tal  fine  la  Giunta  regionale,  a  partire
dall'anno 2014, presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di
ciascun anno una relazione che illustra: 
  a) le eventuali criticita' emerse in sede di attuazione; 
  b) il numero di domande presentate, di quelle accolte,  l'ammontare
degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati; 
  c) le principali cause di esclusione e  di  rigetto  delle  domande
presentate. 
  2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari
che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel  Bollettino  ufficiale
della Regione e  sul  sito  ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia.