(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 10 aprile 2013 - SO n. 16) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Norme urgenti in materia di attivita' economiche 1. Nell'ambito dei rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, disciplinati da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle comunita' europee del 7 luglio 2004), Unioncamere FVG ha facolta' di delegare funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi, secondo le modalita' e ai soggetti indicati nella suddetta convenzione. 2. Al comma 16 dell'art. 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), le parole «quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «le organizzazioni regionali aderenti a organizzazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, e operanti da almeno cinque anni». 3. Per le finalita' di cui all'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 4. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia), l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi alle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio del Friuli-Venezia Giulia per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecniche utili alla digitalizzazione delle sale medesime. I contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa ammissibile. 5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi nel rispetto della regola de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore «de minimis». 6. Con regolamento, su proposta dell'assessore alle attivita' produttive, sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 4. 7. Per le finalita' previste dal comma 4 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche». 8. Per le finalita' di cui all'art. 9-bis della legge regionale n. 21/2006 e' autorizzata la spesa di 347.516,04 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 9. Per le finalita' di cui all'art. 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 10. I commi 56 e 57 dell'art. 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono sostituiti dai seguenti: «56. L'amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari avvalendosi dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA). A tal fine l'ERSA opera compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e puo' utilizzare i marchi collettivi regionali di cui alla deliberazione della giunta regionale 2 dicembre 2010, n. 2495 (Registrazione di marchi collettivi per la promozione del settore agricolo e agroalimentare e indirizzi per la gestione da parte dell'ERSA). 57. L'ERSA partecipa a eventi, mostre e fiere di rilievo nazionale e internazionale secondo modalita' individuate nel programma annuale delle attivita' allegato al bilancio di previsione. 57-bis. L'ERSA e' autorizzata a concedere un contributo annuale al comitato regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia (UNPLI) per promuovere l'organizzazione, da parte del comitato e delle Associazioni pro loco aderenti, di eventi enogastronomici diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari. Il comitato presenta domanda di contributo entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base dei criteri generali individuati dall'ERSA. La domanda e' corredata dell'elenco degli eventi per l'anno successivo individuati in ordine di priorita' e da un dettagliato preventivo di spesa che puo' prevedere una quota, fino al 15 per cento del contributo richiesto e nel limite massimo di 15.000 euro, destinata al rimborso forfettario delle spese sostenute dal comitato per l'attuazione degli eventi. L'ERSA inserisce l'elenco degli eventi nell'ambito del proprio programma annuale delle attivita' nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo e' ripartito dal comitato fra gli organizzatori dei singoli eventi. 57-ter. L'ERSA e', altresi', autorizzata a concedere contributi a comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per l'organizzazione di eventi e manifestazioni diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari regionali, secondo modalita' e criteri stabiliti con regolamento regionale. 57-quater. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali): a) il comma 1 e la lettera d) del comma 3 dell'art. 6; b) la lettera d) del comma 1 dell'art. 7; c) l'art. 9; d) il comma 2 dell'art. 10. 57-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 57-ter sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate); b) il comma 67 dell'art. 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (modificativo dell'art. 11 della legge regionale n. 29/1967); c) l'art. 29 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (modificativo dell'art. 11 della legge regionale n. 29/1967).». 11. Al fine di consentire l'applicazione, nel 2013, dell'art. 6, comma 57-bis, della legge regionale n. 1/2004, come inserito dal comma 10, l'ERSA puo' utilizzare fondi propri per l'erogazione del contributo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ERSA approva i criteri generali per la presentazione della domanda di contributo; la domanda e' presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; l'elenco degli eventi finanziabili e' approvato con decreto del direttore generale dell'ERSA entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. 12. A fronte della necessita' del comparto agroalimentare regionale di contrastare le criticita' derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla sua frammentazione e polverizzazione rispetto agli standard europei, la Regione concede finanziamenti agevolati alle cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede nel territorio regionale e che attuano in forma congiunta e integrata iniziative e progetti per il perseguimento di almeno una delle seguenti finalita': a) realizzazione di economie di scala o di scopo; b) realizzazione di una maggiore efficienza in ambito produttivo o commerciale. 13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole cooperative che soddisfano le seguenti condizioni: a) hanno unita' produttiva economica situata nel territorio regionale; b) producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli provenienti prevalentemente da unita' produttive situate nel territorio regionale; c) sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo); d) sono iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura; e) aderiscono, insieme ad almeno un'altra cooperativa in possesso dei medesimi requisiti, a un'iniziativa o a un progetto con finalita' e obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 12, lettere a) e b); f) non versano in condizioni di difficolta' ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, dell'1 ottobre 2004 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'). 14. I finanziamenti di cui al comma 12 sono erogati con le disponibilita' del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e sono concessi, a titolo di «de minimis», previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari in ordine alla congruenza dell'iniziativa o del progetto con le finalita' di cui al comma 12 e in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 12. 15. La domanda per la concessione dei finanziamenti e' presentata dalle cooperative al competente servizio dell'amministrazione regionale con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 80/1982 e con allegata: a) una relazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 13, lettere a), b), c) e d); b) la documentazione in ordine al progetto o all'iniziativa di cui al comma 13, lettera e); c) la documentazione contabile per la determinazione dell'importo del finanziamento in conformita' a quanto previsto dal comma 16; d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine al possesso del requisito di cui al comma 13, lettera f), e in ordine a tutti gli aiuti «de minimis» eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonche' nei due esercizi finanziari precedenti. 16. I finanziamenti sono concessi per un importo massimo pari alle spese correnti sostenute dalla cooperativa richiedente nell'ultimo esercizio contabile chiuso. 17. I finanziamenti sono erogati secondo le modalita' definite dalla convenzione sottoscritta tra amministrazione regionale e banche ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 80/1982 e hanno una durata massima di diciotto mesi comprensiva del periodo di preammortamento. 18. Al fine di armonizzare le disposizioni regionali a quanto previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2010, come sostituito dall'art. 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e modificato dall'art. 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013), ai commi 1, 2, e 2-bis dell'art. 13-bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020». 19. Al fine di rendere omogenea la gestione delle concessioni dei beni del demanio marittimo statale e regionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 13-bis della legge regionale n. 22/2006, al comma 18, dell'art. 13, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020». 20. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), e' aggiunto il seguente: «4-bis. I titolari di concessione per l'utilizzo a fini agricoli, comunque intesi, di beni del demanio idrico regionale, dopo cinque anni dalla data di decorrenza della concessione e per una sola volta nel periodo di vigenza della stessa, possono avanzare ai competenti uffici regionali istanza per la variazione della tipologia di utilizzo del bene demaniale concesso, la cui accoglibilita' rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 3 e ferma restando la rideterminazione del canone da applicare fino alla scadenza della concessione in essere conformemente alla nuova tipologia di utilizzo.». 21. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'art. 6, commi 72 e 74, della legge regionale n. 1/2004, anche in caso di prolungamento della durata del piano di ammortamento del mutuo contratto dal beneficiario. 22. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 21 il soggetto beneficiario presenta istanza alla Direzione centrale attivita' produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 23. Al comma 46 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dopo le parole «per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «, ristrutturazione o adeguamento». 24. In relazione al disposto di cui all'art. 2, comma 46, della legge regionale n. 18/2011, come modificato dal comma 23, all'unita' di bilancio 1.5.2.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 4058 dopo le parole «per l'acquisto» sono aggiunte le seguenti: «, ristrutturazione o adeguamento». 25. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare il contributo gia' concesso, ai sensi dell'art. 161 della legge regionale 16 febbraio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto del direttore del servizio sviluppo sistema turistico regionale 29 novembre 2011, n. 2099/TUR (Concessione contributo al comune di Grado per il rifacimento di un trampolino a mare), al comune di Grado e finalizzato all'intervento per il rifacimento del trampolino a mare, previa istanza del comune, per la realizzazione di strutture balneari o strutture adibite alla balneazione fisse o mobili. 26. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, un contributo pari a 300.000 euro per il perseguimento delle finalita' istituzionali. 27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa, e' presentata alla Direzione centrale attivita' produttive - Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalita' di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. 28. Per le finalita' previste dal comma 26 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unita' di bilancio 1.5.1.1034 e del capitolo 2077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributo al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), per il perseguimento delle finalita' istituzionali». 29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unita' di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 - partita 59, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 30. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), e' aggiunto il seguente: «1-bis. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.». 31. All'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 54 dopo le parole «un contributo straordinario» sono inserite le seguenti: «fino a 200.000 euro a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore»; b) al comma 55 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla concessione del contributo si provvede secondo criteri e modalita' definite nell'apposito regolamento di esecuzione da adottarsi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000. Le domande gia' presentate sono restituite ai soggetti richiedenti.»; c) al comma 56 le parole «500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro». 32. Per le finalita' di cui all'art. 89 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e' disposto uno stanziamento di 98.500 euro, da assegnare ai comuni di Gradisca d'Isonzo e di Udine per il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi gia' emessi. 33. Per le finalita' previste dal comma 32 e' autorizzata la spesa di 98.500 euro per l'anno 2013, a carico dell'unita' di bilancio 1.3.2.1018 e del capitolo 3049 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributi al comune di Gradisca d'Isonzo e al comune di Udine per il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi gia' emessi». 34. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A.