(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
        Friuli-Venezia Giulia del 10 aprile 2013 - SO n. 16) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
          Norme urgenti in materia di attivita' economiche 
 
  1. Nell'ambito dei rapporti  tra  la  Regione  e  Unioncamere  FVG,
disciplinati da apposita convenzione, ai sensi dell'art. 42, comma 2,
della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il  sostegno
e  lo  sviluppo  competitivo  delle  piccole  e  medie  imprese   del
Friuli-Venezia Giulia.  Adeguamento  alla  sentenza  della  Corte  di
giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99,  e
al parere motivato della Commissione delle comunita'  europee  del  7
luglio 2004),  Unioncamere  FVG  ha  facolta'  di  delegare  funzioni
amministrative concernenti la concessione di  incentivi,  secondo  le
modalita' e ai soggetti indicati nella suddetta convenzione. 
  2. Al comma 16 dell'art. 13 della legge regionale 27 febbraio 2012,
n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito  delle
imprese),  le  parole  «quelle  firmatarie  di  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi  a  tali  settori,  operanti  da  almeno
cinque anni e presenti con  le  proprie  articolazioni  in  tutte  le
province  della  Regione»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «le
organizzazioni  regionali   aderenti   a   organizzazioni   nazionali
firmatarie di contratti collettivi nazionali  di  lavoro  relativi  a
tali settori, e operanti da almeno cinque anni». 
  3. Per le finalita' di  cui  all'art.  42,  comma  1,  della  legge
regionale n. 4/2005, e' autorizzata la spesa di  1.500.000  euro  per
l'anno 2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio  1.5.2.1028  e  del
capitolo 9609 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  4. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera  d),  della
legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti  regionali  per
la promozione, la  valorizzazione  del  patrimonio  e  della  cultura
cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive  e  per
la localizzazione  delle  sale  cinematografiche  nel  Friuli-Venezia
Giulia),  l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere
contributi alle piccole sale cinematografiche ubicate nel  territorio
del  Friuli-Venezia  Giulia  per  l'acquisto  e  l'installazione   di
attrezzature  tecniche  utili  alla   digitalizzazione   delle   sale
medesime. I contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa
ammissibile. 
  5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi nel rispetto  della
regola de minimis ai sensi del regolamento (CE)  n.  1198/2006  della
Commissione, del 15 dicembre 2006,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti  di  importanza  minore  «de
minimis». 
  6. Con  regolamento,  su  proposta  dell'assessore  alle  attivita'
produttive, sono stabiliti i criteri e le  modalita'  di  concessione
dei contributi di cui al comma 4. 
  7. Per le finalita' previste dal comma 4 e' autorizzata la spesa di
150.000 euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
5.2.1.5049 e del capitolo 5921 di nuova istituzione  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del  bilancio  per  l'anno  2013,  con  la  denominazione
«Contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche». 
  8. Per le finalita' di cui all'art. 9-bis della legge regionale  n.
21/2006 e' autorizzata la spesa di 347.516,04 euro per l'anno 2013  a
carico dell'unita' di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo  9207  dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  9. Per le finalita' di  cui  all'art.  6,  comma  79,  della  legge
regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006),  e'
autorizzata la spesa  di  200.000  euro  per  l'anno  2013  a  carico
dell'unita' di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9187 dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  10. I commi 56 e 57 dell'art. 6 della legge  regionale  26  gennaio
2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono sostituiti dai seguenti: 
  «56. L'amministrazione regionale e'  autorizzata  a  promuovere  la
valorizzazione dei prodotti  agricoli  e  agroalimentari  avvalendosi
dell'Agenzia regionale per lo sviluppo  rurale  (ERSA).  A  tal  fine
l'ERSA opera compatibilmente con la normativa comunitaria in  materia
di aiuti di Stato e puo' utilizzare i marchi collettivi regionali  di
cui alla deliberazione della giunta regionale  2  dicembre  2010,  n.
2495 (Registrazione  di  marchi  collettivi  per  la  promozione  del
settore agricolo e agroalimentare e  indirizzi  per  la  gestione  da
parte dell'ERSA). 
  57. L'ERSA partecipa a eventi, mostre e fiere di rilievo  nazionale
e internazionale secondo modalita' individuate nel programma  annuale
delle attivita' allegato al bilancio di previsione. 
  57-bis. L'ERSA e' autorizzata a concedere un contributo annuale  al
comitato regionale della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  dell'Unione
nazionale  delle   pro   loco   d'Italia   (UNPLI)   per   promuovere
l'organizzazione, da parte del comitato e delle Associazioni pro loco
aderenti, di eventi enogastronomici diretti a valorizzare i  prodotti
agricoli e agroalimentari. Il comitato presenta domanda di contributo
entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base  dei  criteri  generali
individuati dall'ERSA. La  domanda  e'  corredata  dell'elenco  degli
eventi per l'anno successivo individuati in ordine di priorita' e  da
un dettagliato preventivo di spesa che puo' prevedere una quota, fino
al 15 per cento del contributo richiesto  e  nel  limite  massimo  di
15.000 euro, destinata al rimborso forfettario delle spese  sostenute
dal comitato per l'attuazione degli eventi. L'ERSA inserisce l'elenco
degli  eventi  nell'ambito  del  proprio  programma   annuale   delle
attivita'  nel  limite  delle  risorse  finanziarie  disponibili.  Il
contributo e'  ripartito  dal  comitato  fra  gli  organizzatori  dei
singoli eventi. 
  57-ter. L'ERSA e', altresi', autorizzata a concedere  contributi  a
comuni,  enti,  istituti,  associazioni,  consorzi  e  comitati   per
l'organizzazione di eventi e manifestazioni diretti a  valorizzare  i
prodotti agricoli e agroalimentari  regionali,  secondo  modalita'  e
criteri stabiliti con regolamento regionale. 
  57-quater. Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni  della  legge
regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere  il
consumo dei prodotti agricoli regionali): 
  a) il comma 1 e la lettera d) del comma 3 dell'art. 6; 
  b) la lettera d) del comma 1 dell'art. 7; 
  c) l'art. 9; 
  d) il comma 2 dell'art. 10. 
  57-quinquies. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento  di  cui  al  comma  57-ter  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
  a) l'art.  11  della  legge  regionale  30  dicembre  1967,  n.  29
(Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate); 
  b) il comma 67 dell'art. 6 della legge regionale 2  febbraio  2005,
n. 1 (modificativo dell'art. 11 della legge regionale n. 29/1967); 
  c) l'art.  29  della  legge  regionale  27  novembre  2006,  n.  24
(modificativo dell'art. 11 della legge regionale n. 29/1967).». 
  11. Al fine di consentire l'applicazione, nel  2013,  dell'art.  6,
comma 57-bis, della legge regionale  n.  1/2004,  come  inserito  dal
comma 10, l'ERSA puo' utilizzare fondi propri  per  l'erogazione  del
contributo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge l'ERSA approva i criteri generali per  la  presentazione  della
domanda di contributo; la domanda e' presentata entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge;  l'elenco  degli  eventi
finanziabili  e'  approvato  con  decreto  del   direttore   generale
dell'ERSA entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. 
  12. A fronte della necessita' del comparto agroalimentare regionale
di   contrastare   le   criticita'   derivanti   dal   suo    ridotto
dimensionamento e dalla sua frammentazione e polverizzazione rispetto
agli standard europei, la  Regione  concede  finanziamenti  agevolati
alle cooperative di produzione, trasformazione e  commercializzazione
di prodotti agricoli che hanno sede nel territorio  regionale  e  che
attuano in forma congiunta e integrata iniziative e progetti  per  il
perseguimento di almeno una delle seguenti finalita': 
  a) realizzazione di economie di scala o di scopo; 
  b) realizzazione di una maggiore efficienza in ambito produttivo  o
commerciale. 
  13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi  alle  singole
cooperative che soddisfano le seguenti condizioni: 
  a)  hanno  unita'  produttiva  economica  situata  nel   territorio
regionale; 
  b) producono,  trasformano  o  commercializzano  prodotti  agricoli
provenienti  prevalentemente  da  unita'   produttive   situate   nel
territorio regionale; 
  c) sono iscritte nel registro regionale delle  cooperative  di  cui
all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n.  27  (Disciplina
organica  in  materia  di  promozione  e   vigilanza   del   comparto
cooperativo); 
  d) sono iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione
speciale del registro delle imprese presso la  camera  di  commercio,
industria, artigianato, agricoltura; 
  e) aderiscono, insieme ad almeno un'altra cooperativa  in  possesso
dei medesimi requisiti, a un'iniziativa o a un progetto con finalita'
e obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 12, lettere a)  e
b); 
  f)  non  versano  in  condizioni  di  difficolta'  ai  sensi  della
comunicazione della Commissione 2004/C 244/02,  dell'1  ottobre  2004
(Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta'). 
  14. I finanziamenti  di  cui  al  comma  12  sono  erogati  con  le
disponibilita' del Fondo di rotazione regionale  per  interventi  nel
settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre  1982,  n.
80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per  interventi  nel
settore agricolo), e sono concessi, a titolo di «de minimis»,  previa
valutazione favorevole da parte della Direzione  centrale  competente
in materia  di  risorse  agroalimentari  in  ordine  alla  congruenza
dell'iniziativa o del progetto con le finalita' di cui al comma 12  e
in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 12. 
  15. La domanda per la concessione dei finanziamenti  e'  presentata
dalle  cooperative  al   competente   servizio   dell'amministrazione
regionale con l'indicazione della banca individuata per  l'erogazione
dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'art. 2 della
legge regionale n. 80/1982 e con allegata: 
  a) una relazione in merito al possesso  dei  requisiti  di  cui  al
comma 13, lettere a), b), c) e d); 
  b) la documentazione in ordine al progetto o all'iniziativa di  cui
al comma 13, lettera e); 
  c) la documentazione contabile per la  determinazione  dell'importo
del finanziamento in conformita' a quanto previsto dal comma 16; 
  d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'  in  ordine
al possesso del requisito di cui al comma 13, lettera f), e in ordine
a tutti gli aiuti «de minimis» eventualmente ottenuti  nell'esercizio
finanziario  di  concessione  del  finanziamento,  nonche'  nei   due
esercizi finanziari precedenti. 
  16. I finanziamenti sono concessi per un importo massimo pari  alle
spese correnti sostenute dalla  cooperativa  richiedente  nell'ultimo
esercizio contabile chiuso. 
  17. I finanziamenti sono  erogati  secondo  le  modalita'  definite
dalla convenzione sottoscritta tra amministrazione regionale e banche
ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n.  80/1982  e  hanno  una
durata  massima  di  diciotto  mesi  comprensiva   del   periodo   di
preammortamento. 
  18. Al fine di  armonizzare  le  disposizioni  regionali  a  quanto
previsto dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30  dicembre  2009,
n. 194 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni  legislative),
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   n.   25/2010,   come
sostituito dall'art. 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012  e  modificato
dall'art. 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n.  228  (Legge
di stabilita' 2013), ai commi 1, 2, e 2-bis  dell'art.  13-bis  della
legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di  demanio
marittimo con finalita' turistico-ricreativa e  modifica  alla  legge
regionale n. 16/2002 in materia di difesa  del  suolo  e  di  demanio
idrico), le parole «fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2020». 
  19. Al fine di rendere omogenea la gestione delle  concessioni  dei
beni del demanio marittimo statale e regionale, in analogia a  quanto
previsto dall'art. 13-bis della legge regionale n. 22/2006, al  comma
18, dell'art. 13,  della  legge  regionale  25  luglio  2012,  n.  14
(Assestamento del bilancio 2012), le parole «fino a tale  data»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020». 
  20. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale  15  ottobre
2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di  funzioni
in materia di demanio idrico regionale), e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. I titolari di concessione per l'utilizzo a  fini  agricoli,
comunque intesi, di beni del demanio idrico  regionale,  dopo  cinque
anni dalla data di decorrenza della concessione e per una sola  volta
nel periodo di vigenza della stessa, possono avanzare  ai  competenti
uffici  regionali  istanza  per  la  variazione  della  tipologia  di
utilizzo del bene demaniale concesso, la  cui  accoglibilita'  rimane
subordinata  all'acquisizione  dell'autorizzazione  idraulica  e  dei
pareri di cui al comma 3 e ferma  restando  la  rideterminazione  del
canone da applicare fino alla scadenza della  concessione  in  essere
conformemente alla nuova tipologia di utilizzo.». 
  21. L'amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  confermare  il
contributo concesso ai sensi dell'art. 6, commi 72 e 74, della  legge
regionale n. 1/2004, anche in caso di prolungamento della durata  del
piano di ammortamento del mutuo contratto dal beneficiario. 
  22. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma  21  il  soggetto
beneficiario  presenta  istanza  alla  Direzione  centrale  attivita'
produttive - Servizio sviluppo  sistema  turistico  regionale,  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
  23. Al comma 46 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2011,
n. 18 (Legge finanziaria 2012), dopo le parole «per l'acquisto»  sono
inserite le seguenti: «, ristrutturazione o adeguamento». 
  24. In relazione al disposto di cui all'art.  2,  comma  46,  della
legge regionale n. 18/2011, come modificato dal comma 23,  all'unita'
di bilancio 1.5.2.1033 dello stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno
2013, nella denominazione del  capitolo  4058  dopo  le  parole  «per
l'acquisto»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   ristrutturazione   o
adeguamento». 
  25. L'amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  confermare  il
contributo  gia'  concesso,  ai  sensi  dell'art.  161  della   legge
regionale 16 febbraio 2002, n. 2 (Disciplina organica  del  turismo),
con decreto del direttore del  servizio  sviluppo  sistema  turistico
regionale 29 novembre 2011, n. 2099/TUR  (Concessione  contributo  al
comune di Grado per il rifacimento  di  un  trampolino  a  mare),  al
comune di Grado e finalizzato all'intervento per il  rifacimento  del
trampolino a mare, previa istanza del comune, per la realizzazione di
strutture balneari o  strutture  adibite  alla  balneazione  fisse  o
mobili. 
  26. L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Consorzio per lo sviluppo  industriale  della  zona  dell'Aussa-Corno
(ZIAC), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti
di stato, un contributo pari a  300.000  euro  per  il  perseguimento
delle finalita' istituzionali. 
  27. La domanda per la concessione del contributo di  cui  al  comma
26, corredata di  una  relazione  illustrativa,  e'  presentata  alla
Direzione  centrale  attivita'  produttive   -   Servizio   marketing
territoriale e promozione internazionale, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.  Con  il  decreto  di
concessione sono fissate le modalita' di erogazione del contributo  e
di rendicontazione della spesa. 
  28. Per le finalita' previste dal comma 26 e' autorizzata la  spesa
di 300.000 euro per l'anno 2013, a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.5.1.1034 e del capitolo 2077 di nuova istituzione  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del  bilancio  per  l'anno  2013,  con  la  denominazione
«Contributo al Consorzio  per  lo  sviluppo  industriale  della  zona
dell'Aussa-Corno  (ZIAC),  per  il  perseguimento   delle   finalita'
istituzionali». 
  29. Agli oneri derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  28  si
provvede mediante prelievo di pari importo  dall'unita'  di  bilancio
10.7.1.3470 e  dal  capitolo  9700  -  partita  59,  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  30. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale  18  gennaio
1999, n. 3 (Disciplina dei  consorzi  di  sviluppo  industriale),  e'
aggiunto il seguente: 
  «1-bis. I consorzi non sono  soggetti  alle  norme  in  materia  di
tesoreria unica.». 
  31. All'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge
finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 54 dopo le parole «un  contributo  straordinario»  sono
inserite le seguenti: «fino a 200.000 euro a titolo di  "de  minimis"
ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del  15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del
trattato CE agli aiuti d'importanza minore»; 
  b) al comma 55 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla
concessione del contributo si provvede secondo  criteri  e  modalita'
definite nell'apposito regolamento  di  esecuzione  da  adottarsi  ai
sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000. Le  domande  gia'
presentate sono restituite ai soggetti richiedenti.»; 
  c) al comma 56 le  parole  «500.000  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «200.000 euro». 
  32. Per le finalita' di cui all'art. 89  della  legge  regionale  5
dicembre 2005, n. 29 (Normativa  organica  in  materia  di  attivita'
commerciali e di somministrazione di  alimenti  e  bevande.  Modifica
alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina  organica  del
turismo»), e' disposto uno stanziamento di 98.500 euro, da  assegnare
ai comuni di Gradisca d'Isonzo e di Udine  per  il  finanziamento  di
interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici  sulla  base
di bandi gia' emessi. 
  33. Per le finalita' previste dal comma 32 e' autorizzata la  spesa
di 98.500 euro per l'anno 2013,  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
1.3.2.1018 e del capitolo 3049 di nuova istituzione  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del  bilancio  per  l'anno  2013,  con  la  denominazione
«Contributi al comune di Gradisca d'Isonzo e al comune di  Udine  per
il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei  locali
storici sulla base di bandi gia' emessi». 
  34. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa tabella A.