Art. 11 
 
                Norme in materia di autonomie locali 
 
  1. Al comma 15 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre  2003,
n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonche' di uffici  di
segreteria degli assessori regionali),  dopo  il  primo  periodo,  e'
aggiunto il seguente: «Le deliberazioni  e  le  determinazioni  degli
enti locali  sono  pubblicate,  entro  sette  giorni  dalla  data  di
adozione,  per  quindici   giorni   consecutivi,   salvo   specifiche
disposizioni di legge.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della  legge  regionale  9  gennaio
2006, n. 1 (Principi e  norme  fondamentali  del  sistema  Regione  -
autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Qualora, successivamente al quarto anno dalla  costituzione
di una associazione intercomunale, venga meno per uno o  piu'  comuni
con  popolazione  inferiore  a  3.000  abitanti  il  requisito  della
contiguita' territoriale di cui al comma 1, per effetto  del  recesso
di uno o piu' comuni o della mancata volonta', di uno o piu'  comuni,
di prorogare la durata dell'associazione, il comune o  i  comuni  non
contermini  possono  continuare  a  far  parte  dell'associazione   a
condizione che i medesimi,  se  interessati  a  restare  nella  forma
associativa, e i  restanti  comuni  deliberino  tale  volonta'  e  la
attestino nella convenzione quadro.». 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'art. 22  della  legge
regionale n. 1/2006, come inserito dal comma 2, trovano  applicazione
a decorrere dall'anno 2013. 
  4. All'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge
finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) alla lettera a) del comma 10 le parole «entro il 31 luglio» sono
sostituite dalle seguenti: «entro due  mesi  dall'entrata  in  vigore
della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013»; 
  b) alla lettera b) del comma 10  le  parole  «70  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole «30 per  cento»
dalle seguenti: «50 per cento»; 
  c) al comma 21 le parole «assegnato per l'anno 2012 un fondo»  sono
sostituite dalle seguenti:« assegnato per l'anno 2013 un fondo». 
  5. All'art. 14 della legge  regionale  27/2012  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole «ai sensi dell'art. 32, commi 11, 13 e  14,
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012)» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 1, commi da 454 a 458,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013)»; 
  b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. La Regione riconosce  agli  enti  locali,  oltre  a  quanto
previsto dal comma 4, ulteriori spazi finanziari fino a un massimo di
25 milioni di euro che sono ripartiti con deliberazione della  giunta
regionale, successivamente all'esito  dell'accordo  Stato-Regione  e,
comunque, nel rispetto dell'equilibrio e dei  vincoli  del  patto  di
stabilita' regionale.»; 
  c) i commi 3, 5 e 8 sono abrogati; 
  d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. In  attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  4,  l'entita'
dell'obiettivo specifico di ogni  singolo  ente  locale  definito  ai
sensi del comma 1, lettera a),  e'  rideterminato  con  deliberazione
della  giunta  regionale  da  adottarsi  su  proposta  dell'assessore
regionale competente in materia di autonomie locali. Con il  medesimo
atto deliberativo sono definiti, altresi', i termini e  le  modalita'
del monitoraggio sul patto  di  stabilita'  di  cui  al  comma  13  e
approvata la relativa modulistica.»; 
  e) al primo periodo del comma 7 le parole «dei commi 3  e  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 6»; 
  f) al comma 7 le parole «e comunque per un importo non superiore al
3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo  consuntivo
approvato» sono soppresse; 
  g) i commi 36 e 37 sono abrogati. 
  6. La deliberazione della  giunta  regionale  di  cui  al  comma  6
dell'art. 14 della legge regionale n. 27/2012,  come  sostituito  dal
comma 5, lettera d), e' approvata, per il 2013, entro quindici giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. 
  7.  In  attuazione  degli  esiti   della   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013,  le  disposizioni  contenute
nell'art. 12, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17
(Legge finanziaria 2009), come  sostituito  dall'art.  18,  comma  7,
della legge regionale n. 18/2011, nell'art. 12, comma 13, della legge
regionale n. 17/2008, come sostituito dall'art. 18,  comma  8,  della
legge regionale n. 18/2011, nell'art. 12, commi 16 e 17, della  legge
regionale n. 17/2008, nonche' nell'art.  14,  comma  1,  lettera  b),
della  legge  regionale  n.  27/2012,   trovano   applicazione   fino
all'entrata in vigore del decreto ministeriale  di  cui  all'art.  8,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183  (Legge  di  stabilita'
2012). 
  8. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 marzo  2012,
n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), e'  aggiunto  il
seguente: 
  «1-bis.  Nei  comuni  del  Friuli-Venezia  Giulia  con  popolazione
inferiore a 15.000 abitanti  l'art.  33,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo n. 163/2006 si applica a decorrere dal 1° ottobre 2013.». 
  9. La restituzione del valore delle  decurtazioni  e  dei  recuperi
dell'incentivo  ordinario  individuato  in  attuazione  dei   criteri
contenuti nel piano di valorizzazione di cui all'art. 26 della  legge
regionale n. 1/2006 puo' essere compensata, fatti  salvi  i  rapporti
interni di debito  e  credito  tra  le  amministrazioni  partecipanti
all'aggregazione sovracomunale: 
  a)  a  richiesta  del  comune  che  era  capofila  della  disciolta
associazione intercomunale o del comune sede della  disciolta  unione
di comuni, a valere sui fondi di parte corrente spettanti  al  comune
medesimo e assegnati dalla Direzione centrale competente  in  materia
di autonomie locali; 
  b) a richiesta del comune capofila dell'associazione  intercomunale
o dell'unione di comuni e qualora la forma associativa abbia concluso
gli anni di incentivazione previsti, a  valere  sui  fondi  di  parte
corrente spettanti rispettivamente al comune  capofila  o  al  comune
sede dell'unione e assegnati dalla Direzione centrale  competente  in
materia di autonomie locali. 
  10. Al comma 39 dell'art. 11 della legge regionale n.  17/2008,  le
parole «15 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «15  ottobre
2014». 
  11. Le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge  6  luglio
2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011,
come modificato dall'art. 1, comma 138, della legge n. 228/2012,  non
si applicano agli enti locali  della  Regione  per  gli  acquisti  di
immobili finanziati in tutto o in parte dalla Regione. 
  12. Le disposizioni dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013), non si applicano  ai  comuni
per  gli  acquisti,  finanziati  dalla  Regione,  di  mezzi  per   la
protezione civile. 
  13. La tempistica relativa all'intervento di viabilita'  montana  e
ciclabile di competenza della comunita' montana del Torre, Natisone e
Collio, finanziato  con  le  risorse  ASTER  stanziate  nel  bilancio
regionale 2006, di cui  all'accordo  quadro,  stipulato  in  data  23
aprile 2007, come modificato con l'accordo quadro stipulato  in  data
14 settembre 2009, fra la Regione e la comunita' montana  del  Torre,
Natisone e Collio e' fissata, per l'inizio lavori, al 30 maggio  2012
e, per la rendicontazione, al 31 dicembre 2013. 
  14.  La  tempistica  relativa  all'intervento  di  messa  a  norma,
manutenzione e ammodernamento di edifici scolastici,  finanziato  con
le risorse ASTER  stanziate  nel  bilancio  regionale  2007,  di  cui
all'accordo quadro, stipulato in data 10 marzo 2009, fra la Regione e
la comunita' montana del Torre, Natisone  e  Collio  e  i  comuni  di
Attimis, Faedis, Lusevera, San Floriano del Collio, San Leonardo, San
Pietro al Natisone e Tarcento, e' fissata, per l'inizio lavori, al 31
dicembre 2012, per l'ultimazione dei lavori, al 31 dicembre  2013  e,
per la rendicontazione, al 30 giugno 2014. 
  15. Dopo l'art. 10 della legge regionale 11 novembre  2011,  n.  14
(Razionalizzazione  e  semplificazione  dell'ordinamento  locale   in
territorio montano. Istituzione delle unioni dei comuni montani),  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis (Segretario). - 1.  In  alternativa  alla  figura  del
direttore, lo statuto dell'unione montana puo' prevedere  la  nomina,
da parte del presidente, del segretario il quale svolge per  l'unione
montana, oltre alle funzioni spettanti al direttore di  cui  all'art.
10, le funzioni precedentemente attribuite al segretario  all'interno
della comunita' montana, compresa quella di ufficiale rogante. 
  2. Il segretario dell'unione montana e' scelto preferibilmente  tra
i segretari dei comuni a essa aderenti.». 
  16. L'art. 29 della legge regionale n. 14/2011 e' abrogato. 
  17. Dopo il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale  n.  1/2006,
e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Qualora alla data di costituzione dell'unione il segretario
dell'unione non svolga gia' le funzioni  di  segreteria  in  tutti  i
comuni  dell'unione,  il  sindaco  puo'  confermare  l'incarico   del
segretario  comunale,  diverso  da  quello  dell'unione,  fino   alla
scadenza del contratto.». 
  18. Dopo il  numero  1-ter)  della  lettera  a)  del  comma  16-bis
dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre  2009,  n.  24  (Legge
finanziaria 2010), e' aggiunto il seguente: 
      «1-quater)  per  l'assunzione   del   personale   educativo   e
ausiliario  dei  servizi  educativi,  scolastici,   di   integrazione
scolastica e ricreatori.». 
  19. L'amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  confermare  il
contributo a favore dell'ANCI di cui all'art.  10,  comma  39,  della
legge regionale 25 luglio 2012,  n.  14  (Assestamento  del  bilancio
2012), da utilizzare per spese di funzionamento e di  personale  gia'
sostenute o da sostenere nell'anno in corso. 
  20. La struttura  regionale  competente  conferma  con  decreto  il
contributo di cui al  comma  19  e  fissa  i  nuovi  termini  per  la
rendicontazione. 
  21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa tabella I.