Art. 11 Norme in materia di autonomie locali 1. Al comma 15 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonche' di uffici di segreteria degli assessori regionali), dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora, successivamente al quarto anno dalla costituzione di una associazione intercomunale, venga meno per uno o piu' comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il requisito della contiguita' territoriale di cui al comma 1, per effetto del recesso di uno o piu' comuni o della mancata volonta', di uno o piu' comuni, di prorogare la durata dell'associazione, il comune o i comuni non contermini possono continuare a far parte dell'associazione a condizione che i medesimi, se interessati a restare nella forma associativa, e i restanti comuni deliberino tale volonta' e la attestino nella convenzione quadro.». 3. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2006, come inserito dal comma 2, trovano applicazione a decorrere dall'anno 2013. 4. All'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 10 le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013»; b) alla lettera b) del comma 10 le parole «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole «30 per cento» dalle seguenti: «50 per cento»; c) al comma 21 le parole «assegnato per l'anno 2012 un fondo» sono sostituite dalle seguenti:« assegnato per l'anno 2013 un fondo». 5. All'art. 14 della legge regionale 27/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «ai sensi dell'art. 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 1, commi da 454 a 458, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013)»; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. La Regione riconosce agli enti locali, oltre a quanto previsto dal comma 4, ulteriori spazi finanziari fino a un massimo di 25 milioni di euro che sono ripartiti con deliberazione della giunta regionale, successivamente all'esito dell'accordo Stato-Regione e, comunque, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilita' regionale.»; c) i commi 3, 5 e 8 sono abrogati; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'entita' dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente locale definito ai sensi del comma 1, lettera a), e' rideterminato con deliberazione della giunta regionale da adottarsi su proposta dell'assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Con il medesimo atto deliberativo sono definiti, altresi', i termini e le modalita' del monitoraggio sul patto di stabilita' di cui al comma 13 e approvata la relativa modulistica.»; e) al primo periodo del comma 7 le parole «dei commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»; f) al comma 7 le parole «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo approvato» sono soppresse; g) i commi 36 e 37 sono abrogati. 6. La deliberazione della giunta regionale di cui al comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 27/2012, come sostituito dal comma 5, lettera d), e' approvata, per il 2013, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 7. In attuazione degli esiti della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013, le disposizioni contenute nell'art. 12, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), come sostituito dall'art. 18, comma 7, della legge regionale n. 18/2011, nell'art. 12, comma 13, della legge regionale n. 17/2008, come sostituito dall'art. 18, comma 8, della legge regionale n. 18/2011, nell'art. 12, commi 16 e 17, della legge regionale n. 17/2008, nonche' nell'art. 14, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 27/2012, trovano applicazione fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012). 8. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nei comuni del Friuli-Venezia Giulia con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 si applica a decorrere dal 1° ottobre 2013.». 9. La restituzione del valore delle decurtazioni e dei recuperi dell'incentivo ordinario individuato in attuazione dei criteri contenuti nel piano di valorizzazione di cui all'art. 26 della legge regionale n. 1/2006 puo' essere compensata, fatti salvi i rapporti interni di debito e credito tra le amministrazioni partecipanti all'aggregazione sovracomunale: a) a richiesta del comune che era capofila della disciolta associazione intercomunale o del comune sede della disciolta unione di comuni, a valere sui fondi di parte corrente spettanti al comune medesimo e assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali; b) a richiesta del comune capofila dell'associazione intercomunale o dell'unione di comuni e qualora la forma associativa abbia concluso gli anni di incentivazione previsti, a valere sui fondi di parte corrente spettanti rispettivamente al comune capofila o al comune sede dell'unione e assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali. 10. Al comma 39 dell'art. 11 della legge regionale n. 17/2008, le parole «15 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2014». 11. Le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 138, della legge n. 228/2012, non si applicano agli enti locali della Regione per gli acquisti di immobili finanziati in tutto o in parte dalla Regione. 12. Le disposizioni dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013), non si applicano ai comuni per gli acquisti, finanziati dalla Regione, di mezzi per la protezione civile. 13. La tempistica relativa all'intervento di viabilita' montana e ciclabile di competenza della comunita' montana del Torre, Natisone e Collio, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 23 aprile 2007, come modificato con l'accordo quadro stipulato in data 14 settembre 2009, fra la Regione e la comunita' montana del Torre, Natisone e Collio e' fissata, per l'inizio lavori, al 30 maggio 2012 e, per la rendicontazione, al 31 dicembre 2013. 14. La tempistica relativa all'intervento di messa a norma, manutenzione e ammodernamento di edifici scolastici, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 10 marzo 2009, fra la Regione e la comunita' montana del Torre, Natisone e Collio e i comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Tarcento, e' fissata, per l'inizio lavori, al 31 dicembre 2012, per l'ultimazione dei lavori, al 31 dicembre 2013 e, per la rendicontazione, al 30 giugno 2014. 15. Dopo l'art. 10 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle unioni dei comuni montani), e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Segretario). - 1. In alternativa alla figura del direttore, lo statuto dell'unione montana puo' prevedere la nomina, da parte del presidente, del segretario il quale svolge per l'unione montana, oltre alle funzioni spettanti al direttore di cui all'art. 10, le funzioni precedentemente attribuite al segretario all'interno della comunita' montana, compresa quella di ufficiale rogante. 2. Il segretario dell'unione montana e' scelto preferibilmente tra i segretari dei comuni a essa aderenti.». 16. L'art. 29 della legge regionale n. 14/2011 e' abrogato. 17. Dopo il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2006, e' inserito il seguente: «5-bis. Qualora alla data di costituzione dell'unione il segretario dell'unione non svolga gia' le funzioni di segreteria in tutti i comuni dell'unione, il sindaco puo' confermare l'incarico del segretario comunale, diverso da quello dell'unione, fino alla scadenza del contratto.». 18. Dopo il numero 1-ter) della lettera a) del comma 16-bis dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), e' aggiunto il seguente: «1-quater) per l'assunzione del personale educativo e ausiliario dei servizi educativi, scolastici, di integrazione scolastica e ricreatori.». 19. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare il contributo a favore dell'ANCI di cui all'art. 10, comma 39, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), da utilizzare per spese di funzionamento e di personale gia' sostenute o da sostenere nell'anno in corso. 20. La struttura regionale competente conferma con decreto il contributo di cui al comma 19 e fissa i nuovi termini per la rendicontazione. 21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.