Art. 2 
 
                      Norme urgenti in materia 
            di tutela ambientale e difesa del territorio 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 31  dicembre  2012,
n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo la parola  «realizzazione»  sono
inserite le seguenti: «o per la sola progettazione,». 
  2. In relazione al disposto di  cui  al  comma  1  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio  per  l'anno  2013  all'unita'  di  bilancio
2.3.1.1049 nella denominazione  del  capitolo  1836  dopo  la  parola
«realizzazione»  sono  aggiunte  le  seguenti:   «o   per   la   sola
progettazione». 
  3. Dopo il comma 10 dell'art. 13 della legge regionale  5  dicembre
2008, n. 16  (Norme  urgenti  in  materia  di  ambiente,  territorio,
edilizia,   urbanistica,    attivita'    venatoria,    ricostruzione,
adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo),  e'
inserito il seguente: 
  «10-bis. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale  di
tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati concessioni
di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da
quello idropotabile nonche'  autorizzazioni,  concessioni,  permessi,
nulla  osta,  atti  di  consenso,  concernenti  opere,  interventi  o
attivita', compresi i relativi  rinnovi  e  varianti,  che  siano  in
contrasto con le misure di  salvaguardia  del  Piano.  Le  misure  di
salvaguardia del Piano,  con  esclusione  di  quelle  concernenti  il
deflusso minimo vitale, sono  definite  con  la  deliberazione  della
giunta regionale di adozione del progetto del Piano.». 
  4. Al comma 8 dell'art. 17 della legge regionale 3 luglio 2002,  n.
16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale  in
materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «ai  fini
dell'approvvigionamento di energia» sono soppresse. 
  5. Alle lettere a) e b)  del  comma  2  dell'art.  14  della  legge
regionale 15 ottobre 2009, n.  17  (Disciplina  delle  concessioni  e
conferimento di funzioni in materia  di  demanio  idrico  regionale),
dopo le parole «province, comuni, amministrazioni  statali,  consorzi
di bonifica o comunita' montane» sono aggiunte le seguenti: «e  altri
enti pubblici». 
  6. All'art. 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16  (Norme
urgenti in materia di ambiente,  territorio,  edilizia,  urbanistica,
attivita'   venatoria,   ricostruzione,   adeguamento    antisismico,
trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014»; 
  b) al comma 2 le parole «31 dicembre 2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014»; 
  c) al comma 3 le parole «31 dicembre 2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». 
  7. La progettazione e la realizzazione delle opere di protezione di
un edificio di proprieta' comunale in localita' Pian  di  Thaina  del
costo complessivo di  300.000  euro,  gia'  affidate  in  delegazione
amministrativa intersoggettiva al comune di  Cimolais  in  base  alla
deliberazione della giunta regionale n. 2678  del  21  ottobre  2005,
sono   sostituite   dalla   progettazione   e   dalla   realizzazione
dell'intervento per la  difesa  del  centro  abitato  del  comune  di
Cimolais, di cui lo studio del dissesto geologico in  localita'  Crep
de Savath, ha evidenziato la priorita' assoluta. 
  8. In attuazione a quanto disposto dal  comma  7  l'amministrazione
regionale e'  autorizzata  a  sostituire  l'intervento  previsto  nel
decreto   di   delegazione    amministrativa    intersoggettiva    n.
ALP/2392-Pn/lg/12 del 25 ottobre 2005, a integrazione dell'intervento
relativo al completamento delle opere paramassi a lato  della  strada
statale 251 presso il centro abitato del  comune  di  Cimolais,  gia'
affidato in  delegazione  amministrativa  intersoggettiva  al  comune
medesimo con il decreto n. ALP/2395-Pn/lg/11 del 25  ottobre  2005  e
fermi restando  l'impegno  della  somma  di  300.000  euro  a  valere
sull'unita' di bilancio 2.4.2.1052 e  sul  capitolo  di  spesa  2541,
nonche' l'erogazione a  titolo  di  acconto  del  10  per  cento  del
finanziamento, a favore del comune di Cimolais per le spese sostenute
e documentate per la progettazione delle opere di  protezione  di  un
edificio di proprieta' comunale in localita' Pian di Thaina. 
  9.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
Consorzio  artigiano  e  piccole   imprese   di   Cividale   srl   un
finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale
e interessi, relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato
finanziario,  necessari  alla  realizzazione  della  variante   aerea
dell'attuale tracciato, della linea elettrica da 132 KV, interferente
con il progetto di lottizzazione del consorzio medesimo. 
  10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma
9 e' presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche
per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge.  Tale  domanda  e'  corredata  della  relazione
tecnica illustrativa, nonche' del preventivo di spesa. Nel decreto di
concessione sono stabiliti le modalita' di erogazione e i termini  di
rendicontazione del contributo. 
  11. Per le finalita' previste dal comma 9 e' autorizzato il  limite
di impegno ventennale di 6.500 euro annui a decorrere dall'anno  2013
con l'onere di 19.500 euro relativo alle annualita'  autorizzate  per
gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 1.5.2.1030
e del capitolo  1804  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno
2013. L'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli  anni  dal
2016 al 2032 fa carico  alle  corrispondenti  unita'  di  bilancio  e
capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 
  12. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 11 si provvede
mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 1.5.2.1030  e
dal capitolo 1804 limite 2 dello stato di previsione della spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno
2013. 
  13. Il contributo di cui al  comma  9  e'  concesso  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato
agli aiuti d'importanza minore «de minimis». 
  14. I commi 51, 52 e  53  dell'art.  2  della  legge  regionale  n.
27/2012 sono abrogati. 
  15. Nelle attivita'  di  recupero  e  ripristino  di  siti  e  aree
degradate  da  attivita'  antropiche  che  comportano   significative
alterazioni della morfologia del suolo, deve essere  privilegiato  il
ripristino  morfologico  delle  forme  del   paesaggio   preesistenti
l'intervento. I  procedimenti  riguardanti  il  rilascio  di  pareri,
permessi e autorizzazioni che prevedono il recupero e  il  ripristino
del suolo devono tener conto della fattibilita' tecnica ed  economica
del ripristino morfologico, da  considerarsi  come  migliore  tecnica
possibile sovraordinata  alle  diverse  alternative  ammissibili.  La
disposizione non si applica  nel  caso  l'attivita'  antropica  abbia
originato, o dia origine a corpi idrici  di  superficie,  ovvero  non
produca significative  alterazioni  morfologiche  del  suolo,  oppure
comporti  costi  non  compatibili  a  carico   del   proponente.   La
disposizione si  applica  ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
pubblicazione della presente legge e a quelli di revisione,  riesame,
o variante di progetti gia' valutati alla medesima data. 
  16. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme  in  materia
di  energia  e  distribuzione  dei  carburanti),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) alla lettera j) del comma 2 dell'art. 16, dopo  le  parole  «del
tipo di conduttori» sono aggiunte le seguenti: «, dei sostegni»; 
  b) alla lettera g) del comma 1 dell'art. 41,  le  parole  «impianti
attualmente  attivi»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «impianti
attualmente esistenti». 
  17. Al comma 48 dell'art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001,
n. 4 (Legge  finanziaria  2001),  dopo  le  parole  «all'Associazione
culturale e sportiva del Corpo forestale regionale» sono aggiunte  le
seguenti:  «e  all'Associazione  nazionale  forestali   sezione   del
Friuli-Venezia Giulia». 
  18. In relazione al disposto di cui all'art.  8,  comma  48,  della
legge regionale n. 4/2001, come modificato dal comma  17,  all'unita'
di bilancio 2.1.1.5030 dello stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno
2013, nella denominazione del capitolo 2800  dopo  le  parole  «Corpo
forestale regionale» sono aggiunte le seguenti:  «e  all'Associazione
nazionale forestali sezione del Friuli-Venezia Giulia». 
  19. Al comma 3-bis dell'art. 28 della legge regionale  7  settembre
1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei  rifiuti),
dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'
agli impianti di tipo  a)  e  b)  se  di  societa'  a  partecipazione
pubblica». 
  20. Al comma 58 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2011,
n. 18 (Legge finanziaria 2012), dopo le parole «del relativo  canone»
sono aggiunte le  seguenti:  «e  all'emissione  o  adeguamento  della
relativa concessione di derivazione e uso plurimo». 
  21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa tabella B.