Art. 2 Norme urgenti in materia di tutela ambientale e difesa del territorio 1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo la parola «realizzazione» sono inserite le seguenti: «o per la sola progettazione,». 2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unita' di bilancio 2.3.1.1049 nella denominazione del capitolo 1836 dopo la parola «realizzazione» sono aggiunte le seguenti: «o per la sola progettazione». 3. Dopo il comma 10 dell'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), e' inserito il seguente: «10-bis. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile nonche' autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attivita', compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano, con esclusione di quelle concernenti il deflusso minimo vitale, sono definite con la deliberazione della giunta regionale di adozione del progetto del Piano.». 4. Al comma 8 dell'art. 17 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «ai fini dell'approvvigionamento di energia» sono soppresse. 5. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), dopo le parole «province, comuni, amministrazioni statali, consorzi di bonifica o comunita' montane» sono aggiunte le seguenti: «e altri enti pubblici». 6. All'art. 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; b) al comma 2 le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»; c) al comma 3 le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». 7. La progettazione e la realizzazione delle opere di protezione di un edificio di proprieta' comunale in localita' Pian di Thaina del costo complessivo di 300.000 euro, gia' affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva al comune di Cimolais in base alla deliberazione della giunta regionale n. 2678 del 21 ottobre 2005, sono sostituite dalla progettazione e dalla realizzazione dell'intervento per la difesa del centro abitato del comune di Cimolais, di cui lo studio del dissesto geologico in localita' Crep de Savath, ha evidenziato la priorita' assoluta. 8. In attuazione a quanto disposto dal comma 7 l'amministrazione regionale e' autorizzata a sostituire l'intervento previsto nel decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva n. ALP/2392-Pn/lg/12 del 25 ottobre 2005, a integrazione dell'intervento relativo al completamento delle opere paramassi a lato della strada statale 251 presso il centro abitato del comune di Cimolais, gia' affidato in delegazione amministrativa intersoggettiva al comune medesimo con il decreto n. ALP/2395-Pn/lg/11 del 25 ottobre 2005 e fermi restando l'impegno della somma di 300.000 euro a valere sull'unita' di bilancio 2.4.2.1052 e sul capitolo di spesa 2541, nonche' l'erogazione a titolo di acconto del 10 per cento del finanziamento, a favore del comune di Cimolais per le spese sostenute e documentate per la progettazione delle opere di protezione di un edificio di proprieta' comunale in localita' Pian di Thaina. 9. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Consorzio artigiano e piccole imprese di Cividale srl un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, necessari alla realizzazione della variante aerea dell'attuale tracciato, della linea elettrica da 132 KV, interferente con il progetto di lottizzazione del consorzio medesimo. 10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 e' presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda e' corredata della relazione tecnica illustrativa, nonche' del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalita' di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. 11. Per le finalita' previste dal comma 9 e' autorizzato il limite di impegno ventennale di 6.500 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 19.500 euro relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unita' di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 1804 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unita' di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi. 12. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 1.5.2.1030 e dal capitolo 1804 limite 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 13. Il contributo di cui al comma 9 e' concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis». 14. I commi 51, 52 e 53 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/2012 sono abrogati. 15. Nelle attivita' di recupero e ripristino di siti e aree degradate da attivita' antropiche che comportano significative alterazioni della morfologia del suolo, deve essere privilegiato il ripristino morfologico delle forme del paesaggio preesistenti l'intervento. I procedimenti riguardanti il rilascio di pareri, permessi e autorizzazioni che prevedono il recupero e il ripristino del suolo devono tener conto della fattibilita' tecnica ed economica del ripristino morfologico, da considerarsi come migliore tecnica possibile sovraordinata alle diverse alternative ammissibili. La disposizione non si applica nel caso l'attivita' antropica abbia originato, o dia origine a corpi idrici di superficie, ovvero non produca significative alterazioni morfologiche del suolo, oppure comporti costi non compatibili a carico del proponente. La disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge e a quelli di revisione, riesame, o variante di progetti gia' valutati alla medesima data. 16. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera j) del comma 2 dell'art. 16, dopo le parole «del tipo di conduttori» sono aggiunte le seguenti: «, dei sostegni»; b) alla lettera g) del comma 1 dell'art. 41, le parole «impianti attualmente attivi» sono sostituite dalle seguenti: «impianti attualmente esistenti». 17. Al comma 48 dell'art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole «all'Associazione culturale e sportiva del Corpo forestale regionale» sono aggiunte le seguenti: «e all'Associazione nazionale forestali sezione del Friuli-Venezia Giulia». 18. In relazione al disposto di cui all'art. 8, comma 48, della legge regionale n. 4/2001, come modificato dal comma 17, all'unita' di bilancio 2.1.1.5030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 2800 dopo le parole «Corpo forestale regionale» sono aggiunte le seguenti: «e all'Associazione nazionale forestali sezione del Friuli-Venezia Giulia». 19. Al comma 3-bis dell'art. 28 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' agli impianti di tipo a) e b) se di societa' a partecipazione pubblica». 20. Al comma 58 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dopo le parole «del relativo canone» sono aggiunte le seguenti: «e all'emissione o adeguamento della relativa concessione di derivazione e uso plurimo». 21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.