Art. 4 
 
             Norme urgenti in materia di infrastrutture, 
                lavori pubblici, edilizia e trasporti 
 
  1. Il comma 105 dell'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 27 (Legge finanziaria 2013), e' sostituito dal seguente: 
  «105. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e  di
interesse pubblico, in considerazione delle  limitazioni  alla  spesa
pubblica    imposte    dalla    grave     situazione     finanziaria,
l'amministrazione  regionale,  previa  deliberazione   della   giunta
regionale, e' autorizzata a confermare i contributi gia' assegnati  o
concessi al comune di Cordenons, fissando i nuovi termini di inizio e
fine lavori, nel caso  in  cui  il  beneficiario  intenda  realizzare
un'opera diversa o con una  destinazione  d'uso  diversa  rispetto  a
quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilita'  allegato
al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri  nelle
finalita' istituzionali dell'ente beneficiario. Per detti  interventi
trova applicazione l'art. 9,  comma  80,  della  legge  regionale  n.
14/2012.». 
  2. All'art. 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice
regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) la lettera f) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
  «f) superficie accessoria (Sa):  la  superficie  data  dalla  somma
delle superfici destinate a pertinenze o  cantine,  soffitte,  locali
comportanti volumi tecnici in genere e  locali  comuni,  vani  scala,
vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di
ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unita'  immobiliare
o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i  tramezzi,
le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre;»; 
  b) la lettera l) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
  «l)  altezza  utile  dell'unita'  immobiliare  (Hu):  la   distanza
verticale fra  il  piano  di  calpestio  e  il  soffitto  escluse  le
eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici;  nei  locali  con
pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla  porzione  di
pavimento a livello  piu'  elevato  se  superiore  al  30  per  cento
dell'area del locale;». 
  3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge  regionale  n.
19/2009 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le  opere  e
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti  strutturali
degli edifici, nelle  opere  per  lo  spostamento,  l'apertura  o  la
soppressione di  fori  esterni,  nonche'  per  realizzare  i  servizi
igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino
i volumi utili delle singole  unita'  immobiliari  e  non  comportino
modifiche delle destinazioni d'uso e aumento del numero delle  unita'
immobiliari esistenti;». 
  4. Dopo la  lettera  d)  del  comma  1  dell'art.  16  della  legge
regionale n. 19/2009 e' inserita la seguente: 
    «d-bis) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della
sabbia,  lungo  i  litorali   appartenenti   al   demanio   turistico
ricreativo, necessari a garantire l'uso della  spiaggia  mediante  il
ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata
dal mare;». 
  5. Dopo il comma 4 dell'art. 37 della legge regionale n. 19/2009 e'
aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le modalita' di computo di cui ai commi precedenti  trovano
applicazione anche per gli interventi realizzati precedentemente alla
data di entrata in vigore della presente legge.». 
  6. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 57 della  legge  regionale
n. 19/2009 la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «otto». 
  7. Ai commi 1 e 3 dell'art. 58 della  legge  regionale  n.  19/2009
dopo la parola «ampliamento» sono inserite  le  seguenti:  «anche  in
corpo distaccato». 
  8. Al comma 21 dell'art. 16 della legge regionale 15  maggio  2002,
n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002),  dopo  le
parole «acquisto dell'immobile» sono  inserite  le  seguenti:  «o  di
arredi e attrezzature,». 
  9. In via di interpretazione autentica dell'art. 40, comma 1, della
legge regionale  20  agosto  2007,  n.  23  (Attuazione  del  decreto
legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale  e
locale, trasporto merci, motorizzazione,  circolazione  su  strada  e
viabilita'), tra le competenze attribuite alla Regione dal 1° gennaio
2008 per la gestione  dei  servizi  ferroviari  regionali  e  locali,
rientrano anche quelle di cui all'art. 17, comma 7, lettera c), della
legge regionale stessa. 
  10. Il comma 118 dell'art. 9 della legge regionale  n.  27/2012  e'
sostituito dal seguente: 
  «118. Le domande per le erogazioni di cui al comma 117, lettera a),
vengono presentate nel periodo di sospensione dei mutui e,  comunque,
entro il 31 dicembre 2013, e le  istruttorie  sono  svolte  da  Banca
Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA entro i successivi novanta
giorni nell'ambito di accordi finalizzati a contenere al massimo  gli
oneri a carico delle famiglie e della pubblica amministrazione.». 
  11. In via di interpretazione autentica  dell'art.  1  della  legge
regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali  in
materia di edilizia residenziale pubblica), gli obiettivi dell'azione
regionale  nell'edilizia  residenziale  pubblica  si  riferiscono  ad
alloggi aventi destinazione d'uso residenziale come determinata dagli
strumenti urbanistici comunali. 
  12. In via di  interpretazione  autentica,  il  requisito  previsto
dall'art. 12, comma 1-sexies, lettera a), della  legge  regionale  n.
6/2003 e'  richiesto  in  capo  ad  almeno  uno  dei  richiedenti  le
agevolazioni. 
  13. Il requisito previsto dall'art. 12, comma 1-sexies, lettera c),
della legge regionale  n.  6/2003  e'  richiesto  in  capo  anche  ai
richiedenti le agevolazioni a sostegno dei canoni di locazione. 
  14. Al comma 2 dell'art. 15 della  legge  regionale  n.  6/2003  e'
aggiunto  il  seguente  paragrafo:  «I  beneficiari   sono   altresi'
obbligati a non effettuare interventi che  comportino  una  riduzione
della superficie degli alloggi oggetto di contributo.». 
  15. All'art. 16 della legge regionale n. 6/2003 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 1 le parole «al momento del decesso  del  beneficiario»
sono soppresse; 
  b) al comma 2 le parole «o di trasferimento della residenza di  uno
dei cobeneficiari» sono soppresse; 
  c) il comma 3 e' abrogato. 
  16. All'art. 17 della legge regionale n. 6/2003 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'art. 15, comma  2,
comporta la decadenza dal  contributo  con  l'obbligo  di  restituire
quanto gia' percepito gravato dagli  interessi  legali  calcolati  ai
sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.»; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione,
intervenuti  successivamente  alla  scadenza  del  termine   indicato
all'art. 15, comma 2, comportano la revoca del contributo a decorrere
dal momento in cui si  e'  determinato  l'evento,  con  l'obbligo  di
restituire   quanto   eventualmente   percepito   e   non   spettante
successivamente  alla  data  di  determinazione  dell'evento  stesso,
gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 49  della
legge regionale n. 7/2000. 
  2-ter. Non rileva ai  fini  del  rispetto  degli  obblighi  di  cui
all'art. 15, comma 2, il trasferimento di residenza del  beneficiario
avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura  dello  stato
di salute del beneficiario stesso o  dei  componenti  il  suo  nucleo
familiare.». 
  17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano alle domande di
agevolazione presentate successivamente all'entrata in  vigore  della
presente legge. 
  18. L'amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, e' autorizzata a trasferire al comune
di Trieste  le  quote  di  propria  spettanza,  in  esecuzione  delle
sentenze del Tribunale di Trieste n. R.G. 479/2011 e n. R.G.  64/2012
inerenti l'applicazione delle  norme  in  materia  di  sostegno  alle
locazioni come definito dall'art. 6, comma 1, della  legge  regionale
n. 6/2003. 
  19. Per le finalita' previste dal comma 18 e' autorizzata la  spesa
di 35.000 euro a carico dell'unita'  di  bilancio  8.4.1.1142  e  del
capitolo 9697 di nuova istituzione nello stato  di  previsione  della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del  bilancio
per l'anno 2013, con la denominazione «Spese  derivanti  da  sentenze
del Tribunale di Trieste in  materia  di  applicazione  di  norme  in
materia di sostegno alle locazioni». 
  20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui  al  comma  19  si  fa
fronte mediante  storno  di  pari  importo  dall'unita'  di  bilancio
10.5.1.1176 e dal capitolo  9680  (Oneri  per  spese  obbligatorie  e
d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione  della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  21. Al fine di provvedere alla  reintegrazione  dell'accantonamento
previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge regionale  n.
21/2007 e' autorizzata la spesa di 35.000  euro  per  l'anno  2013  a
carico dell'unita' di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri
per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno  2013  mediante  storno  di  pari
importo dall'unita' di bilancio 8.4.2.1144 e dal  capitolo  9687  del
medesimo stato di previsione della spesa. 
  22. Al comma 117 dell'art. 6  della  legge  regionale  29  dicembre
2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «Beata Vergine  Maria
Addolorata» sono sostituite dalle seguenti: «Madonna Addolorata». 
  23. In relazione al disposto di cui al  comma  22  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio  per  l'anno  2013  all'unita'  di  bilancio
5.3.2.5053 nella denominazione del capitolo  3468  le  parole  «Beata
Vergine Maria Addolorata» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Madonna
Addolorata». 
  24. Il comma 99 dell'art. 6 della legge  regionale  n.  18/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  «99. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere: 
  a) alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di  Porpetto
un contributo straordinario per  complessivi  30.000  euro,  per  gli
oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio
parrocchiale; 
  b) alla parrocchia San Martino Vescovo  di  Passons  in  comune  di
Pasian di Prato un contributo straordinario  per  complessivi  30.000
euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti.». 
  25. Per le finalita' previste dall'art. 6, comma  99,  lettera  a),
della legge regionale n. 18/2011, come da ultimo modificato dal comma
24, e' autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013  a  carico
dell'unita' di bilancio 5.3.2.5053  e  del  capitolo  3417  di  nuova
istituzione nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio  per  l'anno  2013,
con la denominazione «Contributo straordinario  alla  parrocchia  San
Francesco di Assisi di Castello  di  Porpetto  per  gli  oneri  anche
pregressi   inerenti   le   spese   di   manutenzioni   dell'edificio
parrocchiale». 
  26. Per le finalita' previste dall'art. 6, comma  99,  lettera  b),
della legge regionale n. 18/2011, come da ultimo modificato dal comma
24, e' autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013  a  carico
dell'unita' di bilancio 5.3.1.5053  e  del  capitolo  3418  di  nuova
istituzione nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio  per  l'anno  2013,
con la denominazione «Contributo straordinario  alla  parrocchia  San
Martino Vescovo di Passons in comune di Pasian di Prato per gli oneri
anche pregressi inerenti le spese correnti». 
  27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui  al  comma  25  si  fa
fronte mediante  storno  di  pari  importo  dall'unita'  di  bilancio
5.3.2.2053 e dal capitolo 3453 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013, corrisponde a parte delle  somme  non  impegnate  al  31
dicembre  2012  e  trasferite  all'esercizio  successivo,  ai   sensi
dell'art. 31, comma 3, della  legge  regionale  n.  21/2007,  con  la
deliberazione della giunta regionale 23 gennaio 2013,  n.  77  (Legge
regionale n. 21/2007, art. 31, commi 2, 3 e 6 -  trasferimento  somme
non utilizzate e disponibili al 31 dicembre 2012 relative a  capitoli
regionali, mutuo e fondi del personale). 
  28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui  al  comma  26  si  fa
fronte mediante  storno  di  pari  importo  dall'unita'  di  bilancio
10.5.1.1176 e dal capitolo  9680  (Oneri  per  spese  obbligatorie  e
d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione  della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  29. Al fine di provvedere alla  reintegrazione  dell'accantonamento
previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge regionale  n.
21/2007, e' autorizzata la spesa di 30.000 euro  per  l'anno  2013  a
carico dell'unita' di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri
per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno  2013  mediante  storno  di  pari
importo dall'unita' di bilancio 5.3.2.2053 e dal  capitolo  3453  del
medesimo stato di previsione della spesa. 
  30. L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
comune di Fontanafredda un contributo per la  ristrutturazione  delle
scuole elementari e medie del comune. 
  31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30
e' presentata dal  comune  alla  Direzione  centrale  infrastrutture,
mobilita',  pianificazione  territoriale  e  lavori  pubblici   entro
novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge.  La
concessione e contestuale erogazione  del  contributo  avvengono  nei
modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina
organica dei lavori pubblici). 
  32. Per le finalita' previste dal comma 30 e' autorizzata la  spesa
di 500.000 euro per l'anno 2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
6.1.2.5059 e del capitolo 1421 di nuova istituzione  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del  bilancio  per  l'anno  2013,  con  la  denominazione
«Contributo al comune di Fontanafredda per la ristrutturazione  delle
scuole elementari e medie - ricorso al mercato finanziario». 
  33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui  al  comma  32  si  fa
fronte mediante  storno  di  pari  importo  dall'unita'  di  bilancio
3.9.2.1070 e dal capitolo 4148 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  34. Al fine di favorire l'acquisizione della prima casa da parte di
soggetti acquirenti di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica
realizzati da cooperativa  edilizia,  nei  cui  confronti  sia  stato
assunto  un  provvedimento  di  revoca  dell'anticipazione  regionale
concessa ai sensi dell'allora vigente art. 94 della  legge  regionale
1° settembre 1982, n.  75  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in
materia  di  edilizia  residenziale  pubblica),  con  obbligo   degli
acquirenti di restituzione del contributo medesimo, l'amministrazione
regionale e' autorizzata a definire i contenziosi con gli obbligati e
accettare, in via di transazione, un rimborso pari all'85  per  cento
dell'importo dovuto in linea capitale, a fronte di formale  richiesta
di definizione da parte  degli  interessati  medesimi.  La  richiesta
degli interessati deve pervenire entro il  20  maggio  2013,  termine
ultimo per la proposizione  dell'appello,  alla  struttura  regionale
competente in materia di edilizia, che  vi  provvede  nei  successivi
novanta giorni. 
  35. L'amministrazione regionale rinuncia ai propri residui  diritti
di credito derivanti dal mancato recupero di anticipazioni concesse a
imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata,
ai sensi  dell'allora  vigente  art.  94  della  legge  regionale  n.
75/1982, alle seguenti condizioni: 
  a) che le anticipazioni siano gia' state frazionate  in  capo  agli
acquirenti degli alloggi; 
  b) che sia stato dichiarato il fallimento dell'impresa beneficiaria
dell'anticipazione originaria; 
  c) che  gli  alloggi  siano  oggetto  di  pignoramenti  immobiliari
promossi  da  terzi  per  il  recupero  di  crediti   nei   confronti
dell'impresa fallita, garantiti da ipoteche iscritte  sugli  immobili
stessi. 
  36. Entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge i soggetti obbligati alla restituzione delle  anticipazioni  di
cui al comma 35, presentano alla struttura  regionale  competente  in
materia di edilizia la documentazione attestante  il  rispetto  delle
condizioni per la rinuncia dei diritti di credito. 
  37. Le disposizioni dei commi 35 e 36  trovano  applicazione  anche
nei casi di intervenuta revoca delle anticipazioni. 
  38.  I  termini  di   ultimazione   lavori,   nonche'   quelli   di
rendicontazione   dei   contributi   assegnati   dall'amministrazione
regionale a favore degli enti locali per la  realizzazione  di  opere
pubbliche,  si  intendono  automaticamente  prorogati  per  tutto  il
periodo di vigenza delle  disposizioni  dettate  dall'art.  14  della
legge regionale n. 27/2012, in materia di concorso del sistema  delle
autonomie locali della Regione al raggiungimento degli  obiettivi  di
finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e  dai  principi
di coordinamento della finanza pubblica,  come  definito  nell'ambito
dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'art. 32, commi 11, 13 e  14,
della legge 12 novembre 2011, n.  183  (Legge  di  stabilita'  2012),
nonche' della normativa  statale  vigente  in  materia  di  patto  di
stabilita' interno per le Regioni a statuto speciale. 
  39. Dopo la  lettera  d)  del  comma  2  dell'art.  4  della  legge
regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per  il  trasporto  di  persone
mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), e'  aggiunta
la seguente: 
    «d-bis) i termini temporali massimi inibenti il rilascio di nuova
autorizzazione che non possono eccedere il triennio per la  decadenza
di precedente licenza e il quinquennio per la  revoca  di  precedente
licenza.». 
  40. Il comune di Sutrio e' autorizzato a modificare la destinazione
d'uso di una parte  dell'immobile  adibito  a  scuola  dell'infanzia,
realizzato con contributo concesso ai sensi dell'art. 4, commi 95, 96
e 97, della legge regionale n. 1/2005, e dell'art. 4, commi 26, 27  e
28, della legge regionale n. 15/2005, al fine di poterla destinare ad
asilo nido. 
  41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa tabella D.