Art. 5 Norme urgenti in materia di attivita' culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie 1. All'art. 6, comma 171, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici». 2. All'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 224 dopo le parole «restauro e promozione» sono inserite le seguenti: «, da realizzarsi nell'anno 2013»; b) al comma 225 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino al 28 febbraio 2014.». 3. I commi 13, 14 e 15 dell'art. 41 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), sono abrogati. 4. Per le finalita' di cui alla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivita' culturali), e' autorizzata la spesa di 86.250 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.2.1.5048 e dal capitolo 5339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 6. I commi 307 e 308 dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati. 7. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'associazione Piccolo Teatro della Citta' di Udine, di Udine, un contributo straordinario per il funzionamento della propria attivita' istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima. 8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 e' presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione e' disposta l'erogazione e sono fissate le modalita' di rendicontazione delle spese. Il contributo puo' essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. 9. Per le finalita' previste dal comma 7 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5989 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributo straordinario all'Associazione Piccolo Teatro della citta' di Udine per l'attivita' istituzionale e la realizzazione di eventi». 10. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.2.1.5051 e dal capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 11. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, per l'anno 2013, all'associazione Oikos Onlus di Udine un contributo straordinario di 5.000 euro, a copertura delle spese sostenute dalla stessa associazione per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta. Al fine della concessione del contributo sono considerate ammissibili le spese gestionali e amministrative, nonche' le spese per il personale dedicato al progetto. 12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 e' presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare del contributo previsto. 13. Il contributo di cui al comma 11 non e' cumulabile con altri contributi concessi per la realizzazione della medesima iniziativa. 14. Il procedimento di cui al comma 11 si conclude entro centottanta giorni. 15. Per le finalita' previste dal comma 11 e' autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 2069 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione «Contributo straordinario all'Associazione Oikos Onlus di Udine a copertura delle spese sostenute per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta». 16. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 17. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al comitato regionale del CONI del Friuli-Venezia Giulia un ulteriore incentivo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto Movimento in 3S volto a promuovere l'attivita' motoria nella scuola primaria. 18. Le risorse necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 17 sono trasferite all'amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute e i contributi medesimi sono concessi ed erogati con le seguenti modalita': a) una prima quota, pari al 50 per cento del finanziamento trasferito all'amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute e di importo non superiore a 250.000 euro, dietro presentazione al Servizio attivita' ricreative e sportive di domanda di concessione di contributo corredata di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto delle spese sostenute. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera e' disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della salute, delle risorse a cio' necessarie; b) una seconda quota, pari al 30 per cento del finanziamento trasferito all'amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute e di importo non superiore a 150.000 euro, dietro presentazione al Servizio attivita' ricreative e sportive, entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del primo semestre di attivita', di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto finanziario che riporti le spese sostenute redatto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attivita' ricreative e sportive, relativi al primo semestre di attivita'. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera e' subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed e' disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della salute, delle risorse a cio' necessarie; c) una terza quota pari al 20 per cento del finanziamento trasferito all'amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute e di importo non superiore a 100.000 euro, dietro presentazione al Servizio attivita' ricreative e sportive, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della salute e la Regione di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di svolgimento del progetto e di un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attivita' ricreative e sportive. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera e' subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed e' disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della salute, delle risorse a cio' necessarie. 19. Al fine della rendicontazione degli incentivi di cui al comma 17, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, il comitato regionale del CONI del Friuli-Venezia Giulia presenta al Servizio attivita' ricreative e sportive una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 20. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 18 e 19, entro i termini ivi indicati, o la mancata realizzazione del progetto Movimento in 3S, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme erogate con le modalita' di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000. 21. Alle finalita' previste dal comma 17 si provvede con le risorse a tal fine trasferite dallo Stato e iscritte sull'unita' di bilancio 2.1.272 e sul capitolo 2747 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 e sull'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e sul capitolo 6747 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati. 22. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e' inserito il seguente: «3-bis. La misura dei contributi puo' essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.». 23. La disposizione di cui al comma 22 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 24. Al comma 11-bis dell'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), la parola: «ammessa» e' sostituita dalla seguente: «ammissibile». 25. La disposizione di cui al comma 24 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 26. All'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 34 la parola «perentorio» e' soppressa; b) al comma 34 le parole «il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, nel caso in cui i lavori siano stati gia' ultimati, a fissare il termine di rendicontazione entro il 31 dicembre 2014»; c) dopo il comma 34 e' inserito il seguente: «34-bis. I nuovi termini di inizio, di ultimazione e di rendicontazione dei lavori, fissati ai sensi del comma 34, possono essere prorogati un'unica volta per un periodo non superiore a due anni.». 27. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare, previa deliberazione della giunta regionale, i contributi gia' concessi ai seguenti beneficiari: a) al comune di Polcenigo, ai sensi dell'art. 3, della legge regionale n. 8/2003 e a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento denominato Miglioramento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra della scuola media, gia' realizzato; b) al comune di Sauris, ai sensi dell'art. 3, della legge regionale n. 8/2003 e a valere sui fondi 2004, per il finanziamento dell'intervento denominato Costruzione maneggio provvisto di copertura; c) all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi dell'art. 3, della legge regionale n. 8/2003 e a valere sui fondi 2006 per il finanziamento dell'intervento denominato Recupero adeguamento spogliatoi, illuminazione, gradinata, rifacimento campi da gioco; d) al comune di Zuglio ai sensi dell'art. 3, della legge regionale n. 8/2003 e a valere sui fondi 2008, per il finanziamento dell'intervento denominato Completamento degli impianti sportivi comunali. 28. L'amministrazione regionale provvede alla conferma dei contributi di cui al comma 27 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano gia' realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonche' l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso. 29. Per le finalita' di cui al comma 27, i beneficiari ivi indicati presentano alla struttura regionale competente in materia di attivita' ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformita' a quanto deliberato dalla giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attivita' ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori, nonche' di rendicontazione del contributo, ovvero, nel caso in cui i lavori siano gia' stati ultimati, conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di rendicontazione del contributo. 30. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 29 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalita' di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000. 31. Al comma 3 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 8/2003 le parole «dalla data di» sono sostituite dalle seguenti: «dal termine fissato o prorogato per la». 32. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare, previa deliberazione della giunta regionale, il contributo annuo decennale assegnato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2003, al comune di Azzano Decimo con deliberazione della giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2451 (Contributi per l'impiantistica sportiva), per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso da quello ivi previsto e denominato Costruzione di una palestra scolastica. 33. Per le finalita' di cui al comma 32, il comune di Azzano Decimo presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo corredata di: a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche; b) preventivo di spesa. 34. In conformita' a quanto deliberato dalla giunta regionale, la struttura regionale competente conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori nonche' di rendicontazione del contributo, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalita' di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000. 35. In via di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 8/2003, per investimenti realizzati da societa' e associazioni sportive, parrocchie, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalita' giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, si intendono anche quelli realizzati su impianti sportivi di proprieta' comunale. 36. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2003 e' sostituito dal seguente: «2. L'amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a concedere alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalita' statutarie, l'organizzazione di attivita' e manifestazioni a favore di soggetti disabili e che operano in modo continuativo in tale ambito contributi sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.». 37. In relazione al disposto di cui al comma 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unita' di bilancio 5.1.1.1088 nella denominazione del capitolo 6041 le parole «alle associazioni sportive di cui ai commi 1 e 1-bis, art. 18, legge regionale 3 aprile 2003, n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili e alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalita' statutarie l'organizzazione di attivita' e manifestazioni a favore di soggetti disabili». 38. In relazione al disposto di cui al comma 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unita' di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 6158 le parole «alle associazioni sportive di cui ai commi 1 e 1-bis, art. 18, legge regionale 3 aprile 2003, n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili e alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalita' statutarie l'organizzazione di attivita' e manifestazioni a favore di soggetti disabili». 39. Alla legge regionale n. 27/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 13 dell'art. 2 le parole «sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «beni e attivita' culturali della direzione centrale competente in materia di cultura»; b) al comma 12 dell'art. 4 le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici»; c) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 16 le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' produttive»; 2) al comma 28 le parole «5.1.1.1090» sono sostituite dalle seguenti: «5.1.2.1090»; 3) al comma 36 le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' produttive»; 4) al comma 149 le parole «la realizzazione della doppia copertura dei campi da tennis» sono sostituite dalle seguenti: «la sostituzione della copertura di due campi da tennis, nonche' per il rifacimento del campo di gioco in materiale sintetico e per la realizzazione della relativa copertura di un ulteriore campo da tennis»; 5) al comma 150 le parole «centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2013»; 6) i commi da 158 a 160 sono abrogati; 7) alla lettera o) del comma 222 le parole «anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano gia' realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonche' l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso» sono soppresse; 8) dopo il comma 222 e' inserito il seguente: «222-bis. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare, previa deliberazione della giunta regionale, i contributi gia' concessi ai beneficiari indicati al comma 222 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano gia' realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonche' l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.»; 9) al comma 223 le parole «al comma 222, i beneficiari ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 222 e 222-bis, i beneficiari indicati al comma 222»; 10) al comma 341 le parole «e al servizio competenti in materia di beni e attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di attivita' produttive»; 11) al comma 391 le parole «infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie». 40. Sono fatte salve le domande gia' presentate ai sensi dell'art. 2, comma 13, dell'art. 4, comma 12, dell'art. 6, commi 16, 36, 341 e 391, della legge regionale n. 27/2012. 41. In relazione al disposto di cui al comma 39, lettera c), punto 4), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unita' di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 5848 le parole «per la realizzazione della doppia copertura dei campi di tennis» sono sostituite dalle seguenti: «per la sostituzione della copertura di due campi da tennis nonche' per il rifacimento del campo di gioco e per la realizzazione della copertura di un ulteriore campo da tennis». 42. La commissione di cui all'art. 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), costituita con decreto del presidente della regione 16 ottobre 2008, n. 270 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Costituzione), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. 43. Il contributo ventennale assegnato alla Parrocchia Abbazia di santa Maria di Sesto al Reghena ai sensi dell'art. 6, comma 87, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e' determinato, fermo restando l'ammontare massimo di 50.000 euro annui, nell'importo annuo pari al 7 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 44. Al comma 1 dell'art. 306 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), le parole «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)». 45. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 26/2007 e' inserito il seguente: «2-bis. La durata dei progetti di cui al comma 1 non puo' superare il periodo di un anno con decorrenza dalla data del provvedimento di liquidazione di un acconto sino all'80 per cento del contributo concesso, adottato all'atto della comunicazione dell'avvenuto avvio delle iniziative progettuali finanziate.». 46. La Regione al fine di favorire la concertazione tra i vari soggetti coinvolti nella valorizzazione del sito seriale UNESCO «I Longobardi in Italia. Centri del potere (568-774 d.C.)», inserito nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, si avvale di un comitato composto da: a) assessore regionale alla cultura o suo delegato, con funzioni di presidente; b) sindaco del comune di Cividale, con funzioni di vicepresidente; c) assessore regionale al turismo, o suo delegato; d) il direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia; e) il direttore di Turismo FVG; f) il parroco di S. Maria Assunta di Cividale, o suo delegato; g) un rappresentante dei soggetti interessati all'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO, scelto dall'assessore regionale alla cultura. 47. Partecipano ai lavori del comitato, senza diritto di voto, i dirigenti regionali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici). 48. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della direzione centrale competente in materia di cultura. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del presidente o del vicepresidente. 49. Il comitato formula indirizzi e proposte: a) sugli accordi di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 34/2007 che interessano il sito di cui al comma 46; b) sugli interventi di valorizzazione del sito UNESCO di cui al comma 46; c) sulla stipula di accordi di programma, da parte dei soggetti interessati all'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO di cui al comma 46. 50. Le iniziative di valorizzazione del sito UNESCO di cui al comma 46 sono curate per conto della Regione dall'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia che assicura ai soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO di cui al comma 46, il supporto tecnico scientifico, nonche' la consulenza per la realizzazione dei relativi interventi. 51. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare, previa deliberazione della giunta regionale, il contributo gia' concesso al comune di Villa Santina ai sensi della legge regionale n. 8/2003 e a valere su fondi 2004 per la realizzazione dell'intervento denominato Completamento palestra comunale a favore della realizzazione del diverso intervento denominato Miglioramento funzionale della palestra comunale e relativa area di pertinenza, gia' parzialmente realizzato. 52. Per le finalita' di cui al comma 51, il comune di Villa Santina presenta alla struttura regionale competente in materia di attivita' ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformita' a quanto deliberato dalla giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attivita' ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di ultimazione lavori, nonche' di rendicontazione del contributo. 53. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 52 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalita' di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000. 54. Al comma 325 dell'art. 6 della legge regionale n. 27/2012 le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013». 55. Al comma 16 dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2010, dopo le parole «non si applicano» sono inserite le seguenti: «al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli-Venezia Giulia istituito ai sensi dell'art. 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002),». 56. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški Pust di Trieste un contributo di 15.000 euro per la realizzazione della manifestazione Carnevale Carsico. 57. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 e' presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalita' di erogazione e di rendicontazione del contributo. 58. Per le finalita' di cui al comma 56 e' destinata la spesa di 15.000 euro a carico dell'unita' di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 59. La rendicontazione dell'intervento di realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport a Prata di Pordenone, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009, fra la Regione e i comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini, facenti parte dell'Associazione intercomunale Sile, e' fissata, ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno, al 31 dicembre 2014. 60. Al comma 34 dell'art. 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), le parole «a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario che il predetto soggetto stipuli» sono soppresse. 61. Il comma 35 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2009 e' sostituito dal seguente: «35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/2002.». 62. Al comma 32 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «Per promuovere la realizzazione di un progetto di cooperazione scientifica internazionale del Dipartimento di lingue e civilta' dell'Europa Centro-orientale» sono sostituite dalle seguenti: «Per la valorizzazione del patrimonio bibliografico»; b) le parole «aventi a oggetto l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo bibliotecario e archivistico intitolato a Andrzej Litwornia» sono sostituite dalle seguenti: «e per il completamento della catalogazione della sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini». 63. In relazione al disposto di cui all'art. 7, comma 32, della legge regionale n. 12/2009, come modificato dal comma 62, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unita' di bilancio 5.3.2.5054 la denominazione del capitolo 5294 e' sostituita con la seguente: «Contributo straordinario all'Universita' degli studi di Udine per la valorizzazione del patrimonio bibliografico e per il completamento della catalogazione della sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini». 64. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, il contributo di 80.000 euro, concesso all'Universita' di Udine, destinandolo alle finalita' di cui all'art. 7, comma 32, della legge regionale n. 12/2009, come modificato dal comma 62. Il decreto del direttore centrale fissa il termine per la presentazione della rendicontazione. 65. Relativamente alle domande di contributo per attivita' culturali accolte e finanziate nel 2012 ai sensi dell'art. 19, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dell'art. 6, comma 40, della legge regionale n. 22/2010, della legge regionale n. 68/1981, della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attivita' delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi), nonche' quelle presentate dai soggetti per la prima volta individuati dalla legge regionale n. 18/2011 e dalla legge regionale n. 14/2012 sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino ai 30 giugno 2013. Conseguentemente il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta e' prorogato al 30 settembre 2013. 66. Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, le somme disponibili o prive di possibilita' di impegno, destinate all'Obiettivo competitivita' regionale e occupazione FESR 2007-2013 e INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013 - IV e ultimo avviso scorrimento graduatorie, come individuate e assegnate alle competenti direzioni centrali, con deliberazione della giunta regionale 15 giugno 2012, n. 1098 (Individuazione per l'anno 2012 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), per un importo pari a 1.924.180,10 euro, al fine di garantire continuita', sono attribuite in deroga all'art. 19, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilita' regionale), al Programma operativo del Fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013 che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attivita' hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale. 67. Per le finalita' previste dal comma 66 e' autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 68. All'onere di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 67, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unita' di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 69. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 21/2007, e' autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, a carico dell'unita' di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo, dall'unita' di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 9600 del medesimo stato di previsione della spesa, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'art. 31, commi 7 e 8, della legge regionale n. 21/2007, con deliberazione della giunta regionale 13 febbraio 2013, n. 214 (Trasferimento somme non utilizzate al 31.12.2012 relative ad assegnazioni statali e a cofinanziamenti di progetti statali e comunitari). 70. Al fine di dare sollievo alla grave emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica nel territorio regionale, la somma di 300.000 euro relativa al decreto di impegno del 23 agosto 2012, n. 1667, del direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali gia' assegnata al fondo POR FESR 2007-2013 per lo sviluppo competitivo delle PMI - azione 1.2.A), e' destinata alle finalita' previste dal Programma operativo del Fondo sociale europeo per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo o sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. 71. In relazione al disposto di cui al comma 70 sono previste entrate per 300.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'unita' di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione «Rientri dal Fondo POR FESR 2007-2013 - fondi regionali». 72. Ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'entrate previste dal comma 71 il direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali effettua il pagamento delle somme relative al decreto di impegno di cui al comma 70, con commutazione in entrata a valere sull'unita' di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 73. Per le finalita' del Programma operativo 2007-2013 del Friuli-Venezia Giulia - Fondo sociale europeo, obiettivo 2 - Competitivita' regionale e occupazione, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007, modificato con decisione della Commissione europea C(2012) 1889 del 21 marzo 2012, che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attivita' hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 74. Dopo il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 21/2007 e' inserito il seguente: «6-bis. In deroga alla procedura di cui al comma 4, in caso di urgenza, al fine di garantire il corretto e tempestivo utilizzo dei finanziamenti comunitari, la giunta regionale ammette a finanziamento e individua le quote di cui alle lettere da a) a d) del comma 5, dandone comunicazione successiva alla competente commissione consiliare.». 75. Relativamente alle domande di contributo per attivita' sportive accolte e finanziate nel 2012 ai sensi della legge regionale n. 8/2003, dell'art. 15, commi da 8 a 11, della legge regionale n. 17/2008, nonche' quelle presentate dai soggetti per la prima volta individuati dalla legge regionale n. 18/2011 e dalla legge regionale n. 14/2012, il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta e' prorogato al 30 aprile 2013. 76. All'art. 15 della legge regionale n. 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 23 le parole «dal 2012 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2015»; b) al comma 24 le parole «l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2013»; c) al comma 24 la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro». 77. La tabella Q relativa all'art. 6, comma 65, della legge regionale 27/2012 e' sostituita con la seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 78. La tabella R relativa all'art. 6, comma 69, della legge regionale 27/2012 e' sostituita con la seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 79. Relativamente agli interventi in materia di attivita' culturali di cui alla tabella E di cui al comma 80 per i contributi che costituiscono integrazione di contributo assegnato con la legge regionale n. 27/2012, in alternativa all'inoltro di nuova domanda da far pervenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' possibile presentare, entro lo stesso termine, integrazione alla precedente domanda e ai relativi allegati. 80. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E. 81. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unita' di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.