Art. 5 
 
Norme  urgenti  in  materia  di  attivita'  culturali,  ricreative  e
          sportive, relazioni internazionali e comunitarie 
 
  1. All'art. 6, comma 171, della legge regionale 25 luglio 2012,  n.
14 (Assestamento del  bilancio  2012),  le  parole  «cultura,  sport,
relazioni  internazionali  e  comunitarie»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «infrastrutture, mobilita', pianificazione  territoriale  e
lavori pubblici». 
  2. All'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge
finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma  224  dopo  le  parole  «restauro  e  promozione»  sono
inserite le seguenti: «, da realizzarsi nell'anno 2013»; 
  b) al comma 225 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Sono
ammesse a rendicontazione le spese  sostenute  sino  al  28  febbraio
2014.». 
  3. I commi 13, 14  e  15  dell'art.  41  della  legge  regionale  6
febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), sono abrogati. 
  4. Per le finalita' di cui alla legge regionale 8  settembre  1981,
n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo  e  la  diffusione  delle
attivita' culturali), e' autorizzata la  spesa  di  86.250  euro  per
l'anno 2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio  5.2.1.5048  e  del
capitolo 5340 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4  si  provvede
mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.2.1.5048  e
dal capitolo 5339 dello stato di previsione della spesa del  bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  6. I commi 307 e 308 dell'art. 6 della legge regionale 31  dicembre
2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati. 
  7.  L'amministrazione  regionale   e'   autorizzata   a   concedere
all'associazione Piccolo Teatro della Citta' di Udine, di  Udine,  un
contributo straordinario per il funzionamento della propria attivita'
istituzionale  e  per  la  realizzazione  di  eventi  correlati  agli
obiettivi dell'associazione medesima. 
  8. La domanda per la concessione del contributo di cui al  comma  7
e' presentata al servizio competente  in  materia  di  cultura  della
Direzione  centrale  cultura,  sport,  relazioni   internazionali   e
comunitarie, entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, corredata del relativo preventivo di  spesa.  Con  il
decreto di concessione e' disposta l'erogazione  e  sono  fissate  le
modalita' di rendicontazione delle spese. Il contributo  puo'  essere
erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. 
  9. Per le finalita' previste dal comma 7 e' autorizzata la spesa di
10.000  euro  per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
5.2.1.5051 e del capitolo 5989 di nuova istituzione  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del  bilancio  per  l'anno  2013,  con  la  denominazione
«Contributo  straordinario  all'Associazione  Piccolo  Teatro   della
citta' di Udine per l'attivita' istituzionale e la  realizzazione  di
eventi». 
  10. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 9 si  provvede
mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 5.2.1.5051  e
dal capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del  bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  11. L'amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere,  per
l'anno 2013, all'associazione Oikos  Onlus  di  Udine  un  contributo
straordinario di 5.000 euro, a copertura delle spese sostenute  dalla
stessa associazione  per  la  realizzazione  nel  2012  del  Progetto
Cooperfrutta.  Al  fine  della  concessione   del   contributo   sono
considerate ammissibili le spese gestionali e amministrative, nonche'
le spese per il personale dedicato al progetto. 
  12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11
e' presentata  alla  Direzione  centrale  cultura,  sport,  relazioni
internazionali  e  comunitarie  -  Servizio   integrazione   europea,
rapporti internazionali e  gestione  finanziaria,  entro  il  termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente   legge,   corredata   di   una    relazione    illustrativa
dell'iniziativa e della  documentazione  giustificativa  delle  spese
ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare  del
contributo previsto. 
  13. Il contributo di cui al comma 11 non e'  cumulabile  con  altri
contributi concessi per la realizzazione della medesima iniziativa. 
  14.  Il  procedimento  di  cui  al  comma  11  si  conclude   entro
centottanta giorni. 
  15. Per le finalita' previste dal comma 11 e' autorizzata la  spesa
di 5.000 euro per  l'anno  2013  a  carico  dell'unita'  di  bilancio
5.2.1.5051 e del capitolo 2069 di nuova istituzione  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del  bilancio  per  l'anno  2013,  con  la  denominazione
«Contributo straordinario all'Associazione Oikos  Onlus  di  Udine  a
copertura delle spese sostenute per la  realizzazione  nel  2012  del
Progetto Cooperfrutta». 
  16. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 15 si provvede
mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 10.1.1.1161 e
dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  17. L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
comitato regionale del CONI del Friuli-Venezia  Giulia  un  ulteriore
incentivo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione  del
progetto Movimento in 3S volto a promuovere l'attivita' motoria nella
scuola primaria. 
  18. Le risorse necessarie alla concessione dei contributi di cui al
comma  17  sono  trasferite   all'amministrazione   regionale   dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute  e
i contributi medesimi  sono  concessi  ed  erogati  con  le  seguenti
modalita': 
  a) una  prima  quota,  pari  al  50  per  cento  del  finanziamento
trasferito  all'amministrazione  regionale   dalla   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute e di importo  non
superiore a 250.000 euro, dietro presentazione al Servizio  attivita'
ricreative  e  sportive  di  domanda  di  concessione  di  contributo
corredata di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto  e
di  un  rendiconto  delle  spese  sostenute.  La  concessione  e   la
contestuale erogazione del 100 per cento della quota  del  contributo
di cui alla presente lettera e'  disposta  a  seguito  dell'effettivo
trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del Ministero della salute, delle risorse a cio' necessarie; 
  b) una seconda quota,  pari  al  30  per  cento  del  finanziamento
trasferito  all'amministrazione  regionale   dalla   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute e di importo  non
superiore a 150.000 euro, dietro presentazione al Servizio  attivita'
ricreative e sportive, entro il termine perentorio  di  venti  giorni
dalla scadenza  del  primo  semestre  di  attivita',  di  domanda  di
concessione di contributo corredata  di  un  rapporto  tecnico  sullo
stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto finanziario  che
riporti  le  spese  sostenute  redatto   utilizzando   esclusivamente
l'apposito modello predisposto dal Servizio  attivita'  ricreative  e
sportive, relativi al primo semestre di attivita'. La  concessione  e
la  contestuale  erogazione  del  100  per  cento  della  quota   del
contributo di cui alla presente lettera e' subordinata alla  positiva
valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e  del  Ministero
della salute dei citati  rapporto  e  rendiconto  finanziario  ed  e'
disposta a  seguito  dell'effettivo  trasferimento,  da  parte  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero  della  salute,
delle risorse a cio' necessarie; 
  c)  una  terza  quota  pari  al  20  per  cento  del  finanziamento
trasferito  all'amministrazione  regionale   dalla   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute e di importo  non
superiore a 100.000 euro, dietro presentazione al Servizio  attivita'
ricreative e sportive, entro il termine perentorio di  quarantacinque
giorni dalla scadenza dell'accordo tra la  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, il Ministero della salute e la Regione  di  domanda  di
concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico finale sui
risultati raggiunti nel periodo di svolgimento del progetto e  di  un
rendiconto  finanziario  finale  delle   spese   sostenute   per   la
realizzazione  del  progetto  utilizzando  esclusivamente  l'apposito
modello predisposto dal Servizio attivita' ricreative e sportive.  La
concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota
del contributo di cui  alla  presente  lettera  e'  subordinata  alla
positiva valutazione da parte della Presidenza del  Consiglio  e  del
Ministero della salute dei citati rapporto e  rendiconto  finanziario
ed e' disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero  della  salute,
delle risorse a cio' necessarie. 
  19. Al fine della rendicontazione degli incentivi di cui  al  comma
17, entro il termine perentorio del 30 settembre  2014,  il  comitato
regionale del CONI del Friuli-Venezia  Giulia  presenta  al  Servizio
attivita'  ricreative   e   sportive   una   relazione   illustrativa
dell'iniziativa  svolta  corredata  della   documentazione   prevista
dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7  (Testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso). 
  20. La mancata presentazione della documentazione di cui  ai  commi
18 e 19, entro i termini ivi indicati, o la mancata realizzazione del
progetto  Movimento  in  3S,  comportano  la  revoca  del  contributo
concesso e la restituzione delle somme erogate con  le  modalita'  di
cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000. 
  21. Alle finalita' previste dal comma 17 si provvede con le risorse
a tal fine trasferite dallo Stato e iscritte sull'unita' di  bilancio
2.1.272 e sul capitolo 2747 dello stato  di  previsione  dell'entrata
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013 e sull'unita' di bilancio 5.1.1.1088 e sul capitolo  6747
dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati. 
  22. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della  legge  regionale  3  aprile
2003, n. 8 (Testo unico in materia  di  sport  e  tempo  libero),  e'
inserito il seguente: 
  «3-bis. La misura dei contributi puo' essere pari al 100 per  cento
della spesa ammissibile.». 
  23. La disposizione  di  cui  al  comma  22  si  applica  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge. 
  24. Al comma 11-bis dell'art. 15 della legge regionale 30  dicembre
2008, n.  17  (Legge  finanziaria  2009),  la  parola:  «ammessa»  e'
sostituita dalla seguente: «ammissibile». 
  25. La disposizione  di  cui  al  comma  24  si  applica  anche  ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge. 
  26. All'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge
finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 34 la parola «perentorio» e' soppressa; 
  b) al comma 34 le parole  «il  cui  mancato  rispetto  comporta  la
revoca del contributo e la  conseguente  restituzione  del  medesimo»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, nel caso  in  cui  i  lavori
siano stati gia' ultimati, a fissare il  termine  di  rendicontazione
entro il 31 dicembre 2014»; 
  c) dopo il comma 34 e' inserito il seguente: 
  «34-bis.  I  nuovi  termini  di  inizio,  di   ultimazione   e   di
rendicontazione dei lavori, fissati ai sensi del  comma  34,  possono
essere prorogati un'unica volta per un periodo non  superiore  a  due
anni.». 
  27. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare, previa
deliberazione della giunta regionale, i contributi gia'  concessi  ai
seguenti beneficiari: 
  a) al comune di  Polcenigo,  ai  sensi  dell'art.  3,  della  legge
regionale n. 8/2003 e a valere sui fondi 2005, per  il  finanziamento
dell'intervento denominato Miglioramento dei servizi igienici e degli
spogliatoi della palestra della scuola media, gia' realizzato; 
  b) al comune di Sauris, ai sensi dell'art. 3, della legge regionale
n.  8/2003  e  a  valere  sui  fondi  2004,  per   il   finanziamento
dell'intervento  denominato   Costruzione   maneggio   provvisto   di
copertura; 
  c) all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi dell'art.
3, della legge regionale n. 8/2003 e a valere sui fondi 2006  per  il
finanziamento   dell'intervento   denominato   Recupero   adeguamento
spogliatoi, illuminazione, gradinata, rifacimento campi da gioco; 
  d) al comune di Zuglio ai sensi dell'art. 3, della legge  regionale
n.  8/2003  e  a  valere  sui  fondi  2008,  per   il   finanziamento
dell'intervento  denominato  Completamento  degli  impianti  sportivi
comunali. 
  28.  L'amministrazione  regionale  provvede   alla   conferma   dei
contributi di cui al comma 27 anche nel caso  in  cui  i  beneficiari
medesimi intendano realizzare  o  abbiano  gia'  realizzato  un'opera
diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato  al  decreto
di concessione, a condizione  che  tale  opera  abbia  a  oggetto  la
costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di  impianti  sportivi,
ivi  comprese  le  opere  accessorie,  nonche'  l'acquisizione  e  il
recupero di impianti in disuso. 
  29. Per le finalita' di cui al comma 27, i beneficiari ivi indicati
presentano  alla  struttura  regionale  competente  in   materia   di
attivita' ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere  la  conferma
del contributo. In  conformita'  a  quanto  deliberato  dalla  giunta
regionale, la struttura regionale competente in materia di  attivita'
ricreative e sportive conferma il contributo e  fissa  nuovi  termini
perentori   d'inizio   e   di   ultimazione   lavori,   nonche'    di
rendicontazione del contributo, ovvero, nel  caso  in  cui  i  lavori
siano gia' stati ultimati,  conferma  il  contributo  e  fissa  nuovi
termini perentori di rendicontazione del contributo. 
  30. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 29 comporta  la
revoca del  contributo  concesso  e  la  restituzione  del  medesimo,
secondo le modalita' di cui al capo II del  titolo  III  della  legge
regionale n. 7/2000. 
  31. Al comma 3 dell'art. 6-bis della legge regionale n.  8/2003  le
parole «dalla data di» sono sostituite dalle seguenti:  «dal  termine
fissato o prorogato per la». 
  32. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare, previa
deliberazione della giunta regionale, il contributo  annuo  decennale
assegnato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.  8/2003,  al
comune di Azzano Decimo con deliberazione della giunta  regionale  24
settembre 2004, n. 2451 (Contributi  per  l'impiantistica  sportiva),
per la realizzazione  di  un  intervento  di  impiantistica  sportiva
diverso da quello  ivi  previsto  e  denominato  Costruzione  di  una
palestra scolastica. 
  33. Per le finalita' di cui al comma 32, il comune di Azzano Decimo
presenta alla struttura regionale competente,  entro  novanta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  l'istanza  volta  a
ottenere la conferma del contributo corredata di: 
  a) relazione illustrativa dell'opera e  delle  sue  caratteristiche
tecniche; 
  b) preventivo di spesa. 
  34. In conformita' a quanto deliberato dalla giunta  regionale,  la
struttura regionale competente conferma il contributo e  fissa  nuovi
termini  perentori  d'inizio  e  di  ultimazione  lavori  nonche'  di
rendicontazione del contributo, il cui mancato rispetto  comporta  la
revoca del  contributo  concesso  e  la  restituzione  del  medesimo,
secondo le modalita' di cui al capo II del  titolo  III  della  legge
regionale n. 7/2000. 
  35. In via di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, della
legge regionale n. 8/2003, per investimenti realizzati da societa'  e
associazioni  sportive,   parrocchie,   gruppi   sportivi   aziendali
regolarmente costituiti, anche se privi  di  personalita'  giuridica,
soggetti privati appositamente convenzionati con enti locali, per  la
costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di  impianti  sportivi,
ivi  comprese  le  opere  accessorie,  si  intendono   anche   quelli
realizzati su impianti sportivi di proprieta' comunale. 
  36. Il comma 2 dell'art. 18 della  legge  regionale  n.  8/2003  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. L'amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a concedere
alle associazioni sportive  che  prevedono  specificatamente  tra  le
proprie  finalita'  statutarie,  l'organizzazione  di   attivita'   e
manifestazioni a favore di soggetti disabili e che  operano  in  modo
continuativo in tale ambito contributi sino al 100  per  cento  della
spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive  e
per l'acquisto di  mezzi  necessari  al  trasporto,  di  attrezzature
specializzate e di equipaggiamenti.». 
  37. In relazione al disposto di cui al  comma  36  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio  per  l'anno  2013  all'unita'  di  bilancio
5.1.1.1088 nella denominazione del  capitolo  6041  le  parole  «alle
associazioni sportive di cui ai commi  1  e  1-bis,  art.  18,  legge
regionale 3 aprile 2003, n. 8» sono sostituite dalle seguenti:  «alle
associazioni  sportive  di  soggetti  diversamente   abili   e   alle
associazioni sportive che prevedono specificatamente tra  le  proprie
finalita' statutarie l'organizzazione di attivita' e manifestazioni a
favore di soggetti disabili». 
  38. In relazione al disposto di cui al  comma  36  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2013-2015 e del bilancio  per  l'anno  2013  all'unita'  di  bilancio
5.1.2.1090 nella denominazione del  capitolo  6158  le  parole  «alle
associazioni sportive di cui ai commi  1  e  1-bis,  art.  18,  legge
regionale 3 aprile 2003, n. 8» sono sostituite dalle seguenti:  «alle
associazioni  sportive  di  soggetti  diversamente   abili   e   alle
associazioni sportive che prevedono specificatamente tra  le  proprie
finalita' statutarie l'organizzazione di attivita' e manifestazioni a
favore di soggetti disabili». 
  39. Alla legge regionale n.  27/2012  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  a) al comma 13 dell'art. 2 le parole  «sviluppo  sistema  turistico
regionale  della  Direzione  centrale  attivita'   produttive»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «beni  e  attivita'   culturali   della
direzione centrale competente in materia di cultura»; 
  b) al comma 12 dell'art. 4 le  parole  «cultura,  sport,  relazioni
internazionali  e  comunitarie»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«infrastrutture,  mobilita',  pianificazione  territoriale  e  lavori
pubblici»; 
  c) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
  1) al comma 16 le parole «cultura, sport, relazioni  internazionali
e   comunitarie»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «attivita'
produttive»; 
  2) al  comma  28  le  parole  «5.1.1.1090»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «5.1.2.1090»; 
  3) al comma 36 le parole «cultura, sport, relazioni  internazionali
e   comunitarie»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «attivita'
produttive»; 
  4) al comma 149 le parole «la realizzazione della doppia  copertura
dei campi da tennis» sono sostituite dalle seguenti: «la sostituzione
della copertura di due campi da tennis, nonche'  per  il  rifacimento
del campo di gioco in materiale  sintetico  e  per  la  realizzazione
della relativa copertura di un ulteriore campo da tennis»; 
  5) al comma 150 le parole «centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il  30  giugno
2013»; 
  6) i commi da 158 a 160 sono abrogati; 
  7) alla lettera o) del comma 222 le parole «anche nel caso in cui i
beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano  gia'  realizzato
un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato  al
decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia  a  oggetto
la  costruzione,  l'ampliamento  e  il  miglioramento   di   impianti
sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonche' l'acquisizione  e
il recupero di impianti in disuso» sono soppresse; 
  8) dopo il comma 222 e' inserito il seguente: 
  «222-bis. L'amministrazione regionale e' autorizzata a  confermare,
previa  deliberazione  della  giunta  regionale,  i  contributi  gia'
concessi ai beneficiari indicati al comma 222 anche nel caso in cui i
beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano  gia'  realizzato
un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato  al
decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia  a  oggetto
la  costruzione,  l'ampliamento  e  il  miglioramento   di   impianti
sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonche' l'acquisizione  e
il recupero di impianti in disuso.»; 
  9) al comma  223  le  parole  «al  comma  222,  i  beneficiari  ivi
indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 222 e 222-bis,  i
beneficiari indicati al comma 222»; 
  10) al comma 341 le parole «e al servizio competenti in materia  di
beni  e  attivita'  culturali»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«competente in materia di attivita' produttive»; 
  11)  al   comma   391   le   parole   «infrastrutture,   mobilita',
pianificazione territoriale e lavori pubblici» sono sostituite  dalle
seguenti: «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie». 
  40. Sono fatte salve le domande gia' presentate ai sensi  dell'art.
2, comma 13, dell'art. 4, comma 12, dell'art. 6, commi 16, 36, 341  e
391, della legge regionale n. 27/2012. 
  41. In relazione al disposto di cui al comma 39, lettera c),  punto
4), nello stato di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013  all'unita'  di
bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 5848  le  parole
«per la realizzazione della doppia copertura  dei  campi  di  tennis»
sono sostituite dalle seguenti: «per la sostituzione della  copertura
di due campi da tennis nonche' per il rifacimento del campo di  gioco
e per la realizzazione della  copertura  di  un  ulteriore  campo  da
tennis». 
  42. La commissione di cui  all'art.  8  della  legge  regionale  16
novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela  della  minoranza
linguistica slovena), costituita con  decreto  del  presidente  della
regione 16 ottobre 2008, n. 270 (Commissione regionale consultiva per
la minoranza linguistica slovena. Costituzione), rimane in carica per
l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di
ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. 
  43. Il contributo ventennale assegnato alla Parrocchia  Abbazia  di
santa Maria di Sesto al Reghena ai sensi dell'art. 6, comma 87, della
legge regionale 11 agosto 2011,  n.  11  (Assestamento  del  bilancio
2011), e' determinato, fermo restando l'ammontare massimo  di  50.000
euro annui, nell'importo annuo  pari  al  7  per  cento  della  spesa
ritenuta ammissibile ai sensi dell'art.  59,  comma  1,  della  legge
regionale 31 maggio 2002,  n.  14  (Disciplina  organica  dei  lavori
pubblici). 
  44. Al comma 1 dell'art. 306  della  legge  regionale  21  dicembre
2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale  2012),
le parole «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)». 
  45. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale  n.  26/2007
e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La durata dei progetti di cui al comma 1 non puo'  superare
il periodo di un anno con decorrenza dalla data del provvedimento  di
liquidazione di un acconto  sino  all'80  per  cento  del  contributo
concesso, adottato all'atto della comunicazione  dell'avvenuto  avvio
delle iniziative progettuali finanziate.». 
  46. La Regione al fine di favorire  la  concertazione  tra  i  vari
soggetti coinvolti nella valorizzazione del sito  seriale  UNESCO  «I
Longobardi in Italia. Centri del  potere  (568-774  d.C.)»,  inserito
nella Lista del patrimonio mondiale  dell'UNESCO,  si  avvale  di  un
comitato composto da: 
  a) assessore regionale alla cultura o suo delegato, con funzioni di
presidente; 
  b) sindaco del comune di Cividale, con funzioni di vicepresidente; 
  c) assessore regionale al turismo, o suo delegato; 
  d) il direttore  dell'Istituto  per  il  patrimonio  culturale  del
Friuli-Venezia Giulia; 
  e) il direttore di Turismo FVG; 
  f) il parroco di S. Maria Assunta di Cividale, o suo delegato; 
  g) un rappresentante dei soggetti  interessati  all'attuazione  del
Piano di gestione del sito UNESCO,  scelto  dall'assessore  regionale
alla cultura. 
  47. Partecipano ai lavori del comitato, senza diritto  di  voto,  i
dirigenti regionali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 2 marzo
2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  in  materia  di  beni  culturali  e
paesaggistici). 
  48. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso
spese. Le funzioni di segreteria sono svolte da un  dipendente  della
direzione centrale competente in materia di cultura. Il  comitato  si
riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa  del  presidente  o
del vicepresidente. 
  49. Il comitato formula indirizzi e proposte: 
  a) sugli accordi di cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  n.
34/2007 che interessano il sito di cui al comma 46; 
  b) sugli interventi di valorizzazione del sito  UNESCO  di  cui  al
comma 46; 
  c) sulla stipula di accordi di programma,  da  parte  dei  soggetti
interessati all'attuazione del Piano di gestione del sito  UNESCO  di
cui al comma 46. 
  50. Le iniziative di valorizzazione del sito UNESCO di cui al comma
46  sono  curate  per  conto  della  Regione  dall'Istituto  per   il
patrimonio  culturale  del  Friuli-Venezia  Giulia  che  assicura  ai
soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano  di  gestione  del  sito
UNESCO di cui al comma 46, il supporto tecnico  scientifico,  nonche'
la consulenza per la realizzazione dei relativi interventi. 
  51. L'amministrazione regionale e' autorizzata a confermare, previa
deliberazione della giunta regionale, il contributo gia' concesso  al
comune di Villa Santina ai sensi della legge regionale n. 8/2003 e  a
valere su fondi 2004 per la realizzazione dell'intervento  denominato
Completamento palestra comunale  a  favore  della  realizzazione  del
diverso intervento denominato Miglioramento funzionale della palestra
comunale e relativa area di pertinenza, gia' parzialmente realizzato. 
  52. Per le finalita' di cui al comma 51, il comune di Villa Santina
presenta alla struttura regionale competente in materia di  attivita'
ricreative e sportive, entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge, l'istanza volta  a  ottenere  la  conferma  del
contributo.  In  conformita'  a  quanto   deliberato   dalla   giunta
regionale, la struttura regionale competente in materia di  attivita'
ricreative e sportive conferma il contributo e  fissa  nuovi  termini
perentori di  ultimazione  lavori,  nonche'  di  rendicontazione  del
contributo. 
  53. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 52 comporta  la
revoca del  contributo  concesso  e  la  restituzione  del  medesimo,
secondo le modalita' di cui al capo II del  titolo  III  della  legge
regionale n. 7/2000. 
  54. Al comma 325 dell'art. 6 della legge regionale  n.  27/2012  le
parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il  30  giugno
2013». 
  55. Al comma 16 dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2010, dopo
le parole «non si applicano» sono inserite  le  seguenti:  «al  Fondo
speciale per l'internazionalizzazione  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia istituito ai sensi dell'art. 9,  commi  7  e  8,  della  legge
regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002),». 
  56. L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  al
comitato Carnevale Carsico - Odbor  za  Kraški  Pust  di  Trieste  un
contributo di 15.000 euro per la realizzazione  della  manifestazione
Carnevale Carsico. 
  57. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 56  e'
presentata  alla  Direzione  centrale   cultura,   sport,   relazioni
internazionali e  comunitarie  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge  corredata  di  una  relazione
illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa.  Con
il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalita' di
erogazione e di rendicontazione del contributo. 
  58. Per le finalita' di cui al comma 56 e' destinata  la  spesa  di
15.000 euro  a  carico  dell'unita'  di  bilancio  5.2.1.5048  e  del
capitolo 5442 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  59. La rendicontazione dell'intervento di realizzazione di un nuovo
Palazzetto dello Sport  a  Prata  di  Pordenone,  finanziato  con  le
risorse  ASTER  stanziate  nel  bilancio  regionale  2008,   di   cui
all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009, fra la Regione e
i  comuni  di  Azzano  Decimo,  Chions,  Fiume  Veneto,  Pasiano   di
Pordenone,  Prata  di  Pordenone  e   Pravisdomini,   facenti   parte
dell'Associazione  intercomunale  Sile,  e'  fissata,  ai  fini   del
rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno, al 31  dicembre
2014. 
  60. Al comma 34 dell'art. 7 della legge regionale 23  luglio  2009,
n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), le parole «a  sollievo  degli
oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui  o  ad  altre
forme di ricorso al mercato  finanziario  che  il  predetto  soggetto
stipuli» sono soppresse. 
  61. Il comma 35 dell'art. 7 della legge  regionale  n.  12/2009  e'
sostituito dal seguente: 
  «35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi con l'osservanza
delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/2002.». 
  62. Al comma 32 dell'art. 7 della legge regionale n.  12/2009  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) le parole «Per promuovere la realizzazione  di  un  progetto  di
cooperazione scientifica internazionale del Dipartimento di lingue  e
civilta'  dell'Europa   Centro-orientale»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «Per la valorizzazione del patrimonio bibliografico»; 
  b) le parole «aventi a oggetto l'acquisizione, la  catalogazione  e
la valorizzazione del fondo bibliotecario e archivistico intitolato a
Andrzej  Litwornia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  per   il
completamento della catalogazione della  sezione  moderna  del  Fondo
Gaetano Perusini». 
  63. In relazione al disposto di cui all'art.  7,  comma  32,  della
legge regionale n. 12/2009, come modificato dal comma 62, nello stato
di previsione della spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2013-2015 e del bilancio  per  l'anno  2013  all'unita'  di  bilancio
5.3.2.5054 la denominazione del capitolo 5294 e'  sostituita  con  la
seguente: «Contributo straordinario all'Universita'  degli  studi  di
Udine per la valorizzazione del patrimonio  bibliografico  e  per  il
completamento della catalogazione della  sezione  moderna  del  Fondo
Gaetano Perusini». 
  64. L'amministrazione regionale e' autorizzata  a  confermare,  con
decreto del direttore centrale competente in materia di  cultura,  il
contributo  di  80.000  euro,  concesso  all'Universita'  di   Udine,
destinandolo alle finalita' di cui all'art. 7, comma 32, della  legge
regionale n. 12/2009, come modificato dal comma 62.  Il  decreto  del
direttore centrale  fissa  il  termine  per  la  presentazione  della
rendicontazione. 
  65.  Relativamente  alle  domande  di  contributo   per   attivita'
culturali accolte e finanziate nel 2012 ai sensi dell'art. 19,  comma
12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3  (Legge  finanziaria
1998), dell'art. 6, comma 40, della legge regionale n. 22/2010, della
legge regionale n. 68/1981, della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5
(Norme per il sostegno alle attivita' delle associazioni operanti per
il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per  la
realizzazione di monumenti celebrativi),  nonche'  quelle  presentate
dai soggetti per la prima volta individuati dalla legge regionale  n.
18/2011  e  dalla  legge  regionale  n.  14/2012   sono   ammesse   a
rendicontazione  le  spese  sostenute  sino  ai   30   giugno   2013.
Conseguentemente   il   termine   per    la    presentazione    della
rendicontazione della spesa sostenuta e' prorogato  al  30  settembre
2013. 
  66. Ai fini della razionalizzazione e del  migliore  impiego  della
spesa, le somme disponibili  o  prive  di  possibilita'  di  impegno,
destinate all'Obiettivo competitivita' regionale e  occupazione  FESR
2007-2013 e INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013 - IV e ultimo avviso
scorrimento graduatorie, come individuate e assegnate alle competenti
direzioni centrali,  con  deliberazione  della  giunta  regionale  15
giugno 2012, n. 1098 (Individuazione per l'anno 2012 delle  quote  di
ripartizione dei fondi per interventi a  finanziamento  comunitario),
per un importo  pari  a  1.924.180,10  euro,  al  fine  di  garantire
continuita', sono attribuite in deroga all'art. 19,  comma  4,  della
legge  regionale  8  agosto  2007,  n.  21  (Norme  in   materia   di
programmazione finanziaria e contabilita'  regionale),  al  Programma
operativo del Fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013  che  costituisce
un  rilevante  strumento  per  l'attuazione   delle   politiche   per
l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze  delle  risorse
umane tenuto conto  della  rilevanza  che  tali  attivita'  hanno  in
funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che
derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale. 
  67. Per le finalita' previste dal comma 66 e' autorizzata la  spesa
di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013 a carico dell'unita' di bilancio
6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  68. All'onere di  1.924.180,10  euro  per  l'anno  2013,  derivante
dall'autorizzazione di spesa disposta dal  comma  67,  si  fa  fronte
mediante  prelevamento  di  pari  importo  dall'unita'  di   bilancio
10.5.1.1176 e dal capitolo  9680  «Oneri  per  spese  obbligatorie  e
d'ordine - di parte corrente» dello stato di previsione  della  spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e  del  bilancio  per
l'anno 2013. 
  69. Al fine di provvedere alla  reintegrazione  dell'accantonamento
previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b), della legge regionale  n.
21/2007, e' autorizzata la spesa  di  1.924.180,10  euro  per  l'anno
2013, a carico dell'unita' di bilancio  10.5.2.1176  e  del  capitolo
9683 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine -  di  parte  capitale»
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno  di
pari importo, dall'unita' di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo  9600
del medesimo stato di previsione  della  spesa,  corrispondente  alla
quota non utilizzata al  31  dicembre  2012  e  trasferita  ai  sensi
dell'art. 31, commi 7 e 8, della  legge  regionale  n.  21/2007,  con
deliberazione  della  giunta  regionale  13  febbraio  2013,  n.  214
(Trasferimento  somme  non  utilizzate  al  31.12.2012  relative   ad
assegnazioni statali  e  a  cofinanziamenti  di  progetti  statali  e
comunitari). 
  70. Al fine di dare sollievo  alla  grave  emergenza  occupazionale
conseguente alla crisi economica nel territorio regionale,  la  somma
di 300.000 euro relativa al decreto di impegno del 23 agosto 2012, n.
1667, del direttore  del  Servizio  risorse  finanziarie  e  gestione
partecipazione regionali gia' assegnata al fondo POR  FESR  2007-2013
per lo sviluppo competitivo delle PMI - azione 1.2.A),  e'  destinata
alle finalita' previste dal Programma  operativo  del  Fondo  sociale
europeo per il periodo  2007-2013  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio  dell'11  luglio  2006  recante  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo o sul Fondo di coesione che abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1260/1999. 
  71. In relazione al disposto di  cui  al  comma  70  sono  previste
entrate per 300.000 euro per l'anno  2013  a  valere  sull'unita'  di
bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 di nuova istituzione nello stato
di previsione dell'entrata del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2013-2015 e  del  bilancio  per  l'anno  2013  con  la  denominazione
«Rientri dal Fondo POR FESR 2007-2013 - fondi regionali». 
  72. Ai fini  dell'accertamento  e  della  riscossione  dell'entrate
previste dal comma 71 il direttore del Servizio risorse finanziarie e
gestione partecipazione regionali effettua il pagamento  delle  somme
relative al decreto di impegno di cui al comma 70,  con  commutazione
in entrata a valere sull'unita' di bilancio 3.2.144  e  sul  capitolo
1389 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  73.  Per  le  finalita'  del  Programma  operativo  2007-2013   del
Friuli-Venezia  Giulia  -  Fondo  sociale  europeo,  obiettivo  2   -
Competitivita' regionale e occupazione, approvato  dalla  Commissione
europea con decisione C(2007) 5480 del 7  novembre  2007,  modificato
con decisione della Commissione europea C(2012)  1889  del  21  marzo
2012, che costituisce un rilevante strumento per  l'attuazione  delle
politiche per l'occupazione e per il rafforzamento  delle  competenze
delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che  tali  attivita'
hanno in funzione  anticrisi  e  per  dare  necessario  seguito  agli
adempimenti che  derivano  da  recenti  innovazioni  della  normativa
nazionale, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013  a
carico dell'unita' di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo  5961  dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. 
  74. Dopo il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale  n.  21/2007
e' inserito il seguente: 
  «6-bis. In deroga alla procedura di cui al  comma  4,  in  caso  di
urgenza, al fine di garantire il corretto e tempestivo  utilizzo  dei
finanziamenti comunitari, la giunta regionale ammette a finanziamento
e individua le quote di cui alle lettere da a)  a  d)  del  comma  5,
dandone  comunicazione   successiva   alla   competente   commissione
consiliare.». 
  75. Relativamente alle domande di contributo per attivita' sportive
accolte e finanziate nel 2012  ai  sensi  della  legge  regionale  n.
8/2003, dell'art. 15, commi da 8  a  11,  della  legge  regionale  n.
17/2008, nonche' quelle presentate dai soggetti per  la  prima  volta
individuati dalla legge regionale n. 18/2011 e dalla legge  regionale
n. 14/2012, il termine per  la  presentazione  della  rendicontazione
della spesa sostenuta e' prorogato al 30 aprile 2013. 
  76. All'art. 15 della legge regionale n. 18/2011 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) al comma 23 le parole «dal 2012 al 2014» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 2012 al 2015»; 
  b) al comma 24  le  parole  «l'anno  2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'anno 2013»; 
  c) al comma 24 la parola «cinque»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«quattro». 
  77. La tabella  Q  relativa  all'art.  6,  comma  65,  della  legge
regionale 27/2012 e' sostituita con la seguente tabella: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  78. La tabella  R  relativa  all'art.  6,  comma  69,  della  legge
regionale 27/2012 e' sostituita con la seguente tabella: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  79. Relativamente agli interventi in materia di attivita' culturali
di cui alla tabella E di  cui  al  comma  80  per  i  contributi  che
costituiscono integrazione  di  contributo  assegnato  con  la  legge
regionale n. 27/2012, in alternativa all'inoltro di nuova domanda  da
far pervenire  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, e' possibile presentare,  entro  lo  stesso  termine,
integrazione alla precedente domanda e ai relativi allegati. 
  80. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa tabella E. 
  81. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale
per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte
le variazioni alle unita' di bilancio  e  ai  capitoli  di  cui  alla
annessa tabella F.