Art. 7 
 
                 Norme urgenti in materia di lavoro 
                     e formazione professionale 
 
  1. Alla lettera b) del comma 27 dell'art. 12 della legge  regionale
30 dicembre 2008, n. 17 (Legge  finanziaria  2009),  dopo  le  parole
«lavoratori socialmente utili» sono aggiunte le seguenti: «,  nonche'
per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui art.  9,  commi  da
127 a 137, della legge regionale  31  dicembre  2012,  n.  27  (Legge
finanziaria 2013)». 
  2. Alla lettera b)  del  comma  28-bis  dell'art.  12  della  legge
regionale n. 17/2008 dopo le parole  «lavoratori  socialmente  utili»
sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  per  la  realizzazione  di
cantieri di lavoro di cui art. 9, commi da 127  a  137,  della  legge
regionale n. 27/2012». 
  3. Al punto 1 della lettera b) del  comma  16  dell'art.  13  della
legge regionale 30 dicembre 2009, n.  24  (Legge  finanziaria  2010),
dopo  la  parola  «utili»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  per  la
realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'art. 9, commi da 127 a
137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria
2013)». 
  4. Il comma 19 dell'art. 8 della  legge  regionale  n.  17/2008  e'
abrogato. 
  5. Dopo il primo  comma  dell'art.  53  della  legge  regionale  16
novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e'
aggiunto il seguente: 
  «1-bis. La Regione recepisce  con  regolamenti  gli  accordi  e  le
intese Stato-Regioni in  materia  di  accreditamento  degli  enti  di
formazione professionale.». 
  6. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo  1988,  n.
12 (Contributi agli istituiti di patronato e di assistenza  sociale),
le parole «secondo i criteri che saranno di anno in  anno  deliberati
dalla giunta regionale sentiti gli Istituti di cui sopra, sulla  base
di specifici progetti finalizzati alle attivita' di cui  all'art.  2,
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in  modo  da  assicurare  a
ciascuno degli specifici progetti presentati e  ritenuti  ammissibili
la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata».