Art. 7 Norme urgenti in materia di lavoro e formazione professionale 1. Alla lettera b) del comma 27 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole «lavoratori socialmente utili» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui art. 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)». 2. Alla lettera b) del comma 28-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 dopo le parole «lavoratori socialmente utili» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui art. 9, commi da 127 a 137, della legge regionale n. 27/2012». 3. Al punto 1 della lettera b) del comma 16 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo la parola «utili» sono aggiunte le seguenti: «e per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'art. 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)». 4. Il comma 19 dell'art. 8 della legge regionale n. 17/2008 e' abrogato. 5. Dopo il primo comma dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e' aggiunto il seguente: «1-bis. La Regione recepisce con regolamenti gli accordi e le intese Stato-Regioni in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale.». 6. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituiti di patronato e di assistenza sociale), le parole «secondo i criteri che saranno di anno in anno deliberati dalla giunta regionale sentiti gli Istituti di cui sopra, sulla base di specifici progetti finalizzati alle attivita' di cui all'art. 2, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata».