Allegato 
 
Regolamento  concernente  le  caratteristiche  dei   veicoli,   degli
  strumenti operativi, delle tessere personali  di  riconoscimento  e
  delle divise con i relativi elementi identificativi,  in  dotazione
  ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale,  in  attuazione  dell'art.
  25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale  29  aprile
  2009, n. 9 (Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e
  ordinamento della Polizia locale.). 
 
                               Capo I 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 25, comma  1,
lettere a), b) e c) della  legge  regionale  29  aprile  2009,  n.  9
(Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia locale), disciplina  le  caratteristiche  dei  veicoli,
degli strumenti operativi, delle tessere personali di  riconoscimento
e delle divise con i relativi elementi  identificativi  dell'Ente  di
appartenenza e  lo  stemma  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia
Giulia, in dotazione ai Corpi  e  ai  Servizi  della  Polizia  locale
operanti nella regione, di seguito denominati Corpi e Servizi. 
 
                               Art. 2. 
 
 
            Elementi identificativi della Polizia locale 
 
    1. Gli elementi identificativi della Polizia locale della Regione
sono la forma grafica dell'aquila, di seguito denominata  Simbolo,  e
il Logotipo POLIZIA LOCALE, di seguito denominato Logotipo. 
    2. Il Simbolo e' conforme alla figura grafica dell'aquila di  cui
all'allegato B, pagina 5, del decreto del Presidente della Regione n.
26 giugno  2006,  n.  0199/Pres.  (Regolamento  recante  disposizioni
sull'immagine coordinata della Regione). 
    3. Il Simbolo e il Logotipo sono disciplinati nell'Allegato A. 
    4. Il Simbolo e il Logotipo sono riprodotti su  veicoli,  divise,
placca e tessera  personale  di  riconoscimento,  bottoni,  strumenti
operativi, mostrine,  baveri  e  distintivi  di  riconoscimento  come
disciplinato negli Allegati B, C e D. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                  Denominazione e Stemma dell'Ente 
 
    1. La denominazione dell'Ente di appartenenza o la  denominazione
della forma  collaborativa  tra  gli  enti  locali  per  la  gestione
associata del servizio di polizia locale, di seguito denominata forma
collaborativa, e lo Stemma dell'Ente di appartenenza  o  della  forma
collaborativa sono riprodotti su: veicoli, tessera personale e placca
di  riconoscimento,   distintivi   e   capi   d'abbigliamento,   come
disciplinato negli allegati A, B, C e D. 
    2. Se la forma collaborativa non ha una denominazione, su veicoli
e placca di  riconoscimento  sono  riprodotte  le  parole  «Corpo  (o
Servizio) intercomunale di polizia locale». 
 
                               Art. 4. 
 
 
Elementi identificativi  della  Polizia  locale  nella  lingua  della
                    minoranza linguistica slovena 
 
    1. Nei Comuni della Regione nei quali  la  minoranza  linguistica
slovena e' tutelata, ai sensi dell'art. 4  della  legge  23  febbraio
2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della
Regione Friuli-Venezia Giulia), e' ammesso l'uso della lingua slovena
in aggiunta  a  quella  italiana  nella  Denominazione  dell'Ente  di
appartenenza e del Logotipo. 
 
                               Capo II 
 
 
                    Veicoli e strumenti operativi 
 
 
                               Art. 5. 
 
 
                               Veicoli 
 
    1. Le attivita' di Polizia locale vengono svolte con l'ausilio di
autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi di servizio. 
    2. Per i servizi marittimi, fluviali e per le  acque  interne,  i
Corpi e i Servizi possono essere dotati d'imbarcazioni e natanti. 
    3. Per particolari servizi connessi a specificita' del territorio
o ad eventi che presentano particolari criticita', il  personale  dei
Corpi e Servizi puo' essere dotato di veicoli per impieghi  speciali,
denominati veicoli speciali. 
    4. Alla conduzione dei veicoli e' adibito personale  in  possesso
dei titoli abilitativi richiesti. 
    5. Le caratteristiche dei veicoli in  dotazione  ai  Corpi  e  ai
Servizi sono disciplinati nell'Allegato B. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                  Livrea e allestimenti dei veicoli 
 
    1.  I   veicoli   sono   provvisti   di   elementi   grafici   di
riconoscimento, denominati livrea. 
    2. I  veicoli  sono  equipaggiati  con  allestimenti  interni  ed
esterni consistenti in apparecchiature e dotazioni che consentono  al
personale un utilizzo immediato  e  in  condizioni  di  stabilita'  e
sicurezza anche durante il movimento. 
    3. E' fatta salva la facolta' degli enti  locali  di  dotarsi  di
veicoli privi della livrea per particolari necessita' istituzionali. 
    4. Gli elementi grafici di riconoscimento e gli allestimenti sono
disciplinati nell'Allegato B. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                         Strumenti operativi 
 
    1. Gli strumenti operativi in dotazione a Corpi e  Servizi  hanno
lo scopo di consentire l'espletamento dei compiti  istituzionali  con
efficienza, efficacia e massima sicurezza per gli operatori. 
    2. Gli strumenti operativi in dotazione a Corpi  e  Servizi  sono
disciplinati nell'Allegato C. 
    3. Ciascun Ente di  appartenenza  individua,  tra  gli  strumenti
operativi facoltativi elencati nell'allegato C, in base alle  proprie
specifiche esigenze, quelli necessari per lo svolgimento dei  servizi
istituzionali. 
 
                               Art. 8. 
 
 
        Assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi 
 
    1.  I  veicoli  e  gli  strumenti  operativi  sono  assegnati  al
personale dei Corpi e Servizi e devono  essere  utilizzati  solo  per
ragioni di servizio. 
    2. L'assegnazione dei veicoli e degli strumenti  operativi  e  le
rispettive modalita' d'impiego e di utilizzo  sono  disciplinate  dai
regolamenti della polizia locale dell'Ente di appartenenza. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                   Deroghe per i veicoli speciali 
 
    1. La livrea e gli allestimenti  dei  veicoli  speciali,  di  cui
all'art. 5, comma 3, sono approvati dall'Ufficio regionale competente
in materia di polizia locale, su conforme parere del Comitato tecnico
regionale per la polizia  locale  di  cui  all'art.  22  della  legge
regionale n. 9/2009, di seguito denominato Comitato. 
 
                              Capo III 
 
 
            Tessera personale e Placca di riconoscimento 
 
 
                              Art. 10. 
 
 
Caratteristiche  della  tessera   personale   e   della   placca   di
                           riconoscimento 
 
    1. Il  personale  dei  Corpi  e  Servizi  e'  dotato  di  tessera
personale e placca di riconoscimento. 
    2. Il personale dei Corpi e Servizi durante il  servizio  sia  in
uniforme che in abito civile deve sempre portare la tessera personale
e la placca di riconoscimento assegnate dal Comandante  del  Corpo  o
dal Responsabile del Servizio dell'Ente di appartenenza. 
    3. La tessera personale di riconoscimento  ha  una  validita'  di
dieci anni. 
    4. La placca di riconoscimento  deve  essere  applicata  in  modo
visibile   e   riconoscibile   sulla   divisa,   come    disciplinato
nell'allegato D. La placca di riconoscimento  e'  altresi'  collocata
all'interno del portatessera. 
    5. In caso di cessazione, a qualunque  titolo,  dal  servizio  di
polizia locale presso l'Ente di appartenenza, la tessera personale  e
la placca di riconoscimento devono essere restituite. 
    6. La tessera  personale  e  la  placca  di  riconoscimento  sono
disciplinate nell'Allegato C. 
 
                               Capo IV 
 
 
           Divise e relativi distintivi di riconoscimento 
 
 
                              Art. 11. 
 
 
                               Divise 
 
    1. Il  personale  dei  Corpi  e  Servizi  e'  dotato  di  divise,
costituite da un insieme organico  di  capi  di  abbigliamento  e  di
strumenti operativi. Le divise dei Corpi e  Servizi  sono  costituite
da: 
      a) divisa ordinaria; 
      b) divise operative; 
      c) divisa da rappresentanza; 
      d) divisa da cerimonia. 
    2.  Per  ciascun  tipo  di  divisa  sono  previste  due  varianti
stagionali: estiva e  invernale.  L'uso  delle  divise  ordinaria  ed
operative, nelle varianti invernale ed estiva, e' indicato in base ai
cambiamenti stagionali  e  climatici  dal  Comandante  della  Polizia
locale del comune capoluogo di provincia per il personale in servizio
nella relativa provincia,  e  da  ciascun  Comandante  della  Polizia
locale della  Provincia  per  il  relativo  personale.  Sono  ammesse
deroghe per i Comuni litoranei e montani, per ordine di servizio  dei
rispettivi Comandanti e Responsabili. 
    3. La divisa da rappresentanza invernale  e'  utilizzata  dal  1°
novembre  al  30  aprile;  la  divisa  da  rappresentanza  estiva  e'
utilizzata dal 1° maggio al 31 ottobre. 
    4. I Comandanti dei Corpi della Polizia locale dei capoluoghi  di
Provincia sono dotati della divisa da cerimonia.  E'  facolta'  degli
altri enti dotare i Comandanti dei  Corpi  di  Polizia  locale  della
divisa da cerimonia. 
    5. I modelli, i colori, e le caratteristiche merceologiche  delle
divise sono disciplinati nell'Allegato D. 
    6.  Ciascun  Ente  di  appartenenza  individua,  tra  i  capi  di
abbigliamento  elencati  nell'allegato  D,  in  base   alle   proprie
specifiche esigenze, quelli necessari per lo svolgimento dei  servizi
istituzionali. 
 
                              Art. 12. 
 
 
               Divise e relativi servizi istituzionali 
 
    1. Il  personale  dei  Corpi  e  Servizi,  durante  il  servizio,
utilizza la divisa. 
    2.   La   divisa   e'   indossata   nel   territorio    dell'Ente
d'appartenenza,  ovvero  degli  enti  che  fanno  parte  della  forma
collaborativa e nei casi previsti dal comma  2,  dell'art.  13  della
legge  regionale  n.  9/2009,  dal  regolamento  di  polizia   locale
dell'Ente  di  appartenenza,  dal  Comandante   del   Corpo   o   dal
Responsabile del Servizio. 
    3. I servizi in abiti civili vengono autorizzati  dal  Comandante
del Corpo o dal Responsabile del Servizio. 
    4. La  divisa  ordinaria  e'  indossata  nei  servizi  d'istituto
interni ed esterni. 
    5.  Le  divise  operative  nelle  appropriate  combinazioni  sono
indossate durante particolari servizi esterni indicati  nell'allegato
D e piu' specificamente individuati dal Comandante del  Corpo  o  dal
Responsabile del Servizio anche in  applicazione  delle  disposizioni
disciplinate nel regolamento dell'Ente d'appartenenza. 
    6. La divisa da rappresentanza e' indossata nelle  manifestazioni
civili, militari e religiose, individuate dall'Ente di appartenenza e
nei servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni. 
    7. La divisa da cerimonia e' indossata nei  trattenimenti  svolti
in occasione di ricorrenze civili e  militari  se  per  i  civili  e'
richiesto l'abito scuro. 
    8. In caso di cessazione, a qualunque  titolo,  dal  servizio  di
polizia locale  presso  l'Ente  di  appartenenza,  tutti  i  capi  di
abbigliamento  in  uso  costituenti  le  divise,   gli   oggetti   di
equipaggiamento e  gli  accessori  devono  essere  restituiti,  salvo
diversi accordi in caso di trasferimento temporaneo o  definitivo  di
personale tra enti, conformemente alla normativa vigente. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                    Modalita' d'uso delle divise 
 
    1. Il personale  dei  Corpi  e  Servizi  indossa  le  divise  con
proprieta', dignita' e  decoro  e,  per  soddisfare  le  esigenze  di
sicurezza,  non  indossa   orecchini,   collane   od   altri   monili
appariscenti ne' piercing. Il personale femminile dei Corpi e Servizi
puo' portare un unico orecchino non pendente per lobo. 
    2.  Non  e'  consentito  portare  sulle  divise   distintivi   di
riconoscimento non disciplinati nel presente regolamento. 
    3. Il personale dei Corpi e Servizi ha l'obbligo di mantenere  in
ordine le divise ricevute in dotazione. 
    4. Non e' consentito al personale dei Corpi e Servizi  l'utilizzo
di capi di abbigliamento delle divise  tra  loro  non  appropriati  o
congiuntamente ad abiti civili. 
    5. Il controllo della  corrispondenza  delle  divise  ai  modelli
prescritti spetta al Comandante  del  Corpo  o  al  Responsabile  del
Servizio ai quali spetta, inoltre, il compito di verificare  in  ogni
momento lo stato di conservazione e le modalita' con le quali vengono
indossate le divise, tenuto conto  anche  del  regolamento  dell'Ente
d'appartenenza. 
 
                              Art. 14. 
 
 
Fornitura e rinnovo dei  capi  di  abbigliamento  e  degli  strumenti
                              operativi 
 
    1. L'Ente di appartenenza provvede alla fornitura  e  al  rinnovo
dei capi di abbigliamento e degli strumenti  operativi  necessari  al
personale dei Corpi e Servizi per l'espletamento del servizio. 
    2. Le modalita' e le tempistiche per il rinnovo  ordinario  e  la
sostituzione straordinaria per precoce logorio e  deterioramento  per
comprovati motivi di servizio  dei  capi  di  abbigliamento  e  degli
strumenti operativi in dotazione al personale  dei  Corpi  e  Servizi
sono disciplinate dal regolamento dell'Ente di appartenenza. 
    3. In mancanza di norme regolamentari dell'Ente d'appartenenza il
Comandante del Corpo o il  Responsabile  del  Servizio  stabilisce  i
tempi e i modi per la sostituzione dei capi di abbigliamento e  degli
strumenti operativi. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                    Distintivi di riconoscimento 
 
    1. I distintivi di  riconoscimento  del  personale  dei  Corpi  e
Servizi sono: i  fregi,  gli  alamari,  le  mostrine,  i  bottoni,  i
distintivi  di  specialita'  e  le  decorazioni,  come   disciplinati
nell'allegato D. 
    2. Il distintivo di specialita' indica una particolare competenza
riconosciuta dall'Ente di appartenenza  all'operatore  della  Polizia
locale o indica lo  svolgimento  presso  l'Ente  di  appartenenza  di
particolari tipologie di servizi, in relazione all'organizzazione dei
Corpi  e   Servizi,   come   definita   nei   regolamenti   dell'Ente
d'appartenenza. 
    3. In caso di  piu'  distintivi  di  specialita'  rilasciati  dal
Comandante o dal Responsabile del  Servizio  deve  essere  utilizzato
solo quello della specialita' prevalente e attuale. 
    4. Ogni decorazione  e'  costituita  da  un  nastrino  e  da  una
medaglia. I nastrini vengono apposti centralmente sopra  il  taschino
sinistro della giacca o della camicia a maniche  corte  della  divisa
ordinaria. Le medaglie vengono apposte  nella  stessa  posizione  dei
nastrini  sulla  giacca  della  divisa  di   rappresentanza,   quando
previsto. In caso di piu' decorazioni, i nastrini e le medaglie  sono
contigui e vengono posizionati centralmente. 
    5. Ad ogni benemerenza conferita per anzianita' di servizio e per
merito di  lungo  comando  dal  legale  rappresentante  dell'Ente  di
appartenenza, e per merito di servizio dal Presidente della  Regione,
in attuazione dell'art. 23 della legge  regionale  n.  9/2009  o  dal
Presidente  della  Provincia  o  dal  Sindaco,  in   attuazione   dei
rispettivi ordinamenti, corrisponde una decorazione come disciplinato
nell'allegato D. 
    6. Le decorazioni di cui al comma 5  sono  apposte  nel  seguente
ordine: anzianita' di servizio, merito di lungo  comando,  merito  di
servizio. 
    7.  Il  personale  dei  Corpi  e  Servizi  puo'  fregiarsi  delle
decorazioni concesse da Autorita' nazionali, da Autorita' estere,  da
organismi  od  enti  di  diritto  pubblico  esteri  riconosciuti   da
Autorita' estere e da  organismi  internazionali,  soprannazionali  o
nazionali non territoriali, secondo quanto disposto  dalla  normativa
statale. 
 
                               Capo V 
 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
 
                              Art. 16. 
 
 
                        Disposizioni speciali 
 
    1. E' consentito al Corpo della Polizia locale del  Capoluogo  di
Regione mantenere le peculiarita' storiche e  culturali  proprie  nel
realizzare  le  divise,  fatto  salvo  l'obbligo  di  utilizzare  gli
elementi identificativi, i colori ed i distintivi  di  riconoscimento
della polizia locale disciplinati negli allegati  A,  B,  C  e  D  al
presente regolamento. 
    2. Nel rispetto delle specifiche tradizioni storiche dei Corpi  e
Servizi, le  divise  storiche  appartenenti  ai  rispettivi  enti  di
appartenenza, non  disciplinate  dal  presente  Regolamento,  possono
essere indossate dal personale dei  Corpi  e  Servizi  nel  corso  di
manifestazioni, cerimonie pubbliche e di servizi d'onore e di  scorta
alle bandiere, labari e gonfaloni. 
    3. Per specifiche attivita' sul territorio e' ammesso il servizio
a cavallo. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                     Norma finale e transitoria 
 
    1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in  materia
di sicurezza sul lavoro e stradale, gli enti locali danno  attuazione
alle disposizioni del presente regolamento relative  ai  veicoli,  ai
capi di abbigliamento e agli strumenti operativi, all'atto della loro
prima sostituzione, ordinaria o straordinaria, successiva all'entrata
in vigore del presente regolamento. 
    2. Ai sensi dell'art. 26,  comma  4,  della  legge  regionale  n.
9/2009, fino all'emanazione del regolamento concernente la disciplina
dei gradi e delle caratteristiche  dei  relativi  distintivi  di  cui
all'art. 25, comma 1, lettera  d,  della  medesima  legge  regionale,
continua ad applicarsi la relativa disciplina  prevista  dal  decreto
del Presidente della Regione 17 giugno  2003,  n.  0197/Pres.  (Legge
regionale  n.  13/2002,  art.  3,  comma  15.  Regolamento   per   la
determinazione delle caratteristiche dei distintivi  di  grado  degli
appartenenti ai  Corpi  ed  ai  Servizi  di  polizia  municipale  nel
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia). 
 
                              Art. 18. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogati  in  particolare  il  comma  4,  dell'art.  2  e
l'allegato  C  del  decreto   del   Presidente   della   Regione   n.
0197/Pres./2003. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino  ufficiale
della Regione.