Allegato Regolamento concernente le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi, in dotazione ai Corpi e ai Servizi di Polizia locale, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale.). Capo I Disposizioni generali Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), disciplina le caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali di riconoscimento e delle divise con i relativi elementi identificativi dell'Ente di appartenenza e lo stemma della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in dotazione ai Corpi e ai Servizi della Polizia locale operanti nella regione, di seguito denominati Corpi e Servizi. Art. 2. Elementi identificativi della Polizia locale 1. Gli elementi identificativi della Polizia locale della Regione sono la forma grafica dell'aquila, di seguito denominata Simbolo, e il Logotipo POLIZIA LOCALE, di seguito denominato Logotipo. 2. Il Simbolo e' conforme alla figura grafica dell'aquila di cui all'allegato B, pagina 5, del decreto del Presidente della Regione n. 26 giugno 2006, n. 0199/Pres. (Regolamento recante disposizioni sull'immagine coordinata della Regione). 3. Il Simbolo e il Logotipo sono disciplinati nell'Allegato A. 4. Il Simbolo e il Logotipo sono riprodotti su veicoli, divise, placca e tessera personale di riconoscimento, bottoni, strumenti operativi, mostrine, baveri e distintivi di riconoscimento come disciplinato negli Allegati B, C e D. Art. 3. Denominazione e Stemma dell'Ente 1. La denominazione dell'Ente di appartenenza o la denominazione della forma collaborativa tra gli enti locali per la gestione associata del servizio di polizia locale, di seguito denominata forma collaborativa, e lo Stemma dell'Ente di appartenenza o della forma collaborativa sono riprodotti su: veicoli, tessera personale e placca di riconoscimento, distintivi e capi d'abbigliamento, come disciplinato negli allegati A, B, C e D. 2. Se la forma collaborativa non ha una denominazione, su veicoli e placca di riconoscimento sono riprodotte le parole «Corpo (o Servizio) intercomunale di polizia locale». Art. 4. Elementi identificativi della Polizia locale nella lingua della minoranza linguistica slovena 1. Nei Comuni della Regione nei quali la minoranza linguistica slovena e' tutelata, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), e' ammesso l'uso della lingua slovena in aggiunta a quella italiana nella Denominazione dell'Ente di appartenenza e del Logotipo. Capo II Veicoli e strumenti operativi Art. 5. Veicoli 1. Le attivita' di Polizia locale vengono svolte con l'ausilio di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi di servizio. 2. Per i servizi marittimi, fluviali e per le acque interne, i Corpi e i Servizi possono essere dotati d'imbarcazioni e natanti. 3. Per particolari servizi connessi a specificita' del territorio o ad eventi che presentano particolari criticita', il personale dei Corpi e Servizi puo' essere dotato di veicoli per impieghi speciali, denominati veicoli speciali. 4. Alla conduzione dei veicoli e' adibito personale in possesso dei titoli abilitativi richiesti. 5. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione ai Corpi e ai Servizi sono disciplinati nell'Allegato B. Art. 6. Livrea e allestimenti dei veicoli 1. I veicoli sono provvisti di elementi grafici di riconoscimento, denominati livrea. 2. I veicoli sono equipaggiati con allestimenti interni ed esterni consistenti in apparecchiature e dotazioni che consentono al personale un utilizzo immediato e in condizioni di stabilita' e sicurezza anche durante il movimento. 3. E' fatta salva la facolta' degli enti locali di dotarsi di veicoli privi della livrea per particolari necessita' istituzionali. 4. Gli elementi grafici di riconoscimento e gli allestimenti sono disciplinati nell'Allegato B. Art. 7. Strumenti operativi 1. Gli strumenti operativi in dotazione a Corpi e Servizi hanno lo scopo di consentire l'espletamento dei compiti istituzionali con efficienza, efficacia e massima sicurezza per gli operatori. 2. Gli strumenti operativi in dotazione a Corpi e Servizi sono disciplinati nell'Allegato C. 3. Ciascun Ente di appartenenza individua, tra gli strumenti operativi facoltativi elencati nell'allegato C, in base alle proprie specifiche esigenze, quelli necessari per lo svolgimento dei servizi istituzionali. Art. 8. Assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi 1. I veicoli e gli strumenti operativi sono assegnati al personale dei Corpi e Servizi e devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio. 2. L'assegnazione dei veicoli e degli strumenti operativi e le rispettive modalita' d'impiego e di utilizzo sono disciplinate dai regolamenti della polizia locale dell'Ente di appartenenza. Art. 9. Deroghe per i veicoli speciali 1. La livrea e gli allestimenti dei veicoli speciali, di cui all'art. 5, comma 3, sono approvati dall'Ufficio regionale competente in materia di polizia locale, su conforme parere del Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'art. 22 della legge regionale n. 9/2009, di seguito denominato Comitato. Capo III Tessera personale e Placca di riconoscimento Art. 10. Caratteristiche della tessera personale e della placca di riconoscimento 1. Il personale dei Corpi e Servizi e' dotato di tessera personale e placca di riconoscimento. 2. Il personale dei Corpi e Servizi durante il servizio sia in uniforme che in abito civile deve sempre portare la tessera personale e la placca di riconoscimento assegnate dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio dell'Ente di appartenenza. 3. La tessera personale di riconoscimento ha una validita' di dieci anni. 4. La placca di riconoscimento deve essere applicata in modo visibile e riconoscibile sulla divisa, come disciplinato nell'allegato D. La placca di riconoscimento e' altresi' collocata all'interno del portatessera. 5. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio di polizia locale presso l'Ente di appartenenza, la tessera personale e la placca di riconoscimento devono essere restituite. 6. La tessera personale e la placca di riconoscimento sono disciplinate nell'Allegato C. Capo IV Divise e relativi distintivi di riconoscimento Art. 11. Divise 1. Il personale dei Corpi e Servizi e' dotato di divise, costituite da un insieme organico di capi di abbigliamento e di strumenti operativi. Le divise dei Corpi e Servizi sono costituite da: a) divisa ordinaria; b) divise operative; c) divisa da rappresentanza; d) divisa da cerimonia. 2. Per ciascun tipo di divisa sono previste due varianti stagionali: estiva e invernale. L'uso delle divise ordinaria ed operative, nelle varianti invernale ed estiva, e' indicato in base ai cambiamenti stagionali e climatici dal Comandante della Polizia locale del comune capoluogo di provincia per il personale in servizio nella relativa provincia, e da ciascun Comandante della Polizia locale della Provincia per il relativo personale. Sono ammesse deroghe per i Comuni litoranei e montani, per ordine di servizio dei rispettivi Comandanti e Responsabili. 3. La divisa da rappresentanza invernale e' utilizzata dal 1° novembre al 30 aprile; la divisa da rappresentanza estiva e' utilizzata dal 1° maggio al 31 ottobre. 4. I Comandanti dei Corpi della Polizia locale dei capoluoghi di Provincia sono dotati della divisa da cerimonia. E' facolta' degli altri enti dotare i Comandanti dei Corpi di Polizia locale della divisa da cerimonia. 5. I modelli, i colori, e le caratteristiche merceologiche delle divise sono disciplinati nell'Allegato D. 6. Ciascun Ente di appartenenza individua, tra i capi di abbigliamento elencati nell'allegato D, in base alle proprie specifiche esigenze, quelli necessari per lo svolgimento dei servizi istituzionali. Art. 12. Divise e relativi servizi istituzionali 1. Il personale dei Corpi e Servizi, durante il servizio, utilizza la divisa. 2. La divisa e' indossata nel territorio dell'Ente d'appartenenza, ovvero degli enti che fanno parte della forma collaborativa e nei casi previsti dal comma 2, dell'art. 13 della legge regionale n. 9/2009, dal regolamento di polizia locale dell'Ente di appartenenza, dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio. 3. I servizi in abiti civili vengono autorizzati dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio. 4. La divisa ordinaria e' indossata nei servizi d'istituto interni ed esterni. 5. Le divise operative nelle appropriate combinazioni sono indossate durante particolari servizi esterni indicati nell'allegato D e piu' specificamente individuati dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio anche in applicazione delle disposizioni disciplinate nel regolamento dell'Ente d'appartenenza. 6. La divisa da rappresentanza e' indossata nelle manifestazioni civili, militari e religiose, individuate dall'Ente di appartenenza e nei servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni. 7. La divisa da cerimonia e' indossata nei trattenimenti svolti in occasione di ricorrenze civili e militari se per i civili e' richiesto l'abito scuro. 8. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio di polizia locale presso l'Ente di appartenenza, tutti i capi di abbigliamento in uso costituenti le divise, gli oggetti di equipaggiamento e gli accessori devono essere restituiti, salvo diversi accordi in caso di trasferimento temporaneo o definitivo di personale tra enti, conformemente alla normativa vigente. Art. 13. Modalita' d'uso delle divise 1. Il personale dei Corpi e Servizi indossa le divise con proprieta', dignita' e decoro e, per soddisfare le esigenze di sicurezza, non indossa orecchini, collane od altri monili appariscenti ne' piercing. Il personale femminile dei Corpi e Servizi puo' portare un unico orecchino non pendente per lobo. 2. Non e' consentito portare sulle divise distintivi di riconoscimento non disciplinati nel presente regolamento. 3. Il personale dei Corpi e Servizi ha l'obbligo di mantenere in ordine le divise ricevute in dotazione. 4. Non e' consentito al personale dei Corpi e Servizi l'utilizzo di capi di abbigliamento delle divise tra loro non appropriati o congiuntamente ad abiti civili. 5. Il controllo della corrispondenza delle divise ai modelli prescritti spetta al Comandante del Corpo o al Responsabile del Servizio ai quali spetta, inoltre, il compito di verificare in ogni momento lo stato di conservazione e le modalita' con le quali vengono indossate le divise, tenuto conto anche del regolamento dell'Ente d'appartenenza. Art. 14. Fornitura e rinnovo dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi 1. L'Ente di appartenenza provvede alla fornitura e al rinnovo dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi necessari al personale dei Corpi e Servizi per l'espletamento del servizio. 2. Le modalita' e le tempistiche per il rinnovo ordinario e la sostituzione straordinaria per precoce logorio e deterioramento per comprovati motivi di servizio dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi in dotazione al personale dei Corpi e Servizi sono disciplinate dal regolamento dell'Ente di appartenenza. 3. In mancanza di norme regolamentari dell'Ente d'appartenenza il Comandante del Corpo o il Responsabile del Servizio stabilisce i tempi e i modi per la sostituzione dei capi di abbigliamento e degli strumenti operativi. Art. 15. Distintivi di riconoscimento 1. I distintivi di riconoscimento del personale dei Corpi e Servizi sono: i fregi, gli alamari, le mostrine, i bottoni, i distintivi di specialita' e le decorazioni, come disciplinati nell'allegato D. 2. Il distintivo di specialita' indica una particolare competenza riconosciuta dall'Ente di appartenenza all'operatore della Polizia locale o indica lo svolgimento presso l'Ente di appartenenza di particolari tipologie di servizi, in relazione all'organizzazione dei Corpi e Servizi, come definita nei regolamenti dell'Ente d'appartenenza. 3. In caso di piu' distintivi di specialita' rilasciati dal Comandante o dal Responsabile del Servizio deve essere utilizzato solo quello della specialita' prevalente e attuale. 4. Ogni decorazione e' costituita da un nastrino e da una medaglia. I nastrini vengono apposti centralmente sopra il taschino sinistro della giacca o della camicia a maniche corte della divisa ordinaria. Le medaglie vengono apposte nella stessa posizione dei nastrini sulla giacca della divisa di rappresentanza, quando previsto. In caso di piu' decorazioni, i nastrini e le medaglie sono contigui e vengono posizionati centralmente. 5. Ad ogni benemerenza conferita per anzianita' di servizio e per merito di lungo comando dal legale rappresentante dell'Ente di appartenenza, e per merito di servizio dal Presidente della Regione, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale n. 9/2009 o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, in attuazione dei rispettivi ordinamenti, corrisponde una decorazione come disciplinato nell'allegato D. 6. Le decorazioni di cui al comma 5 sono apposte nel seguente ordine: anzianita' di servizio, merito di lungo comando, merito di servizio. 7. Il personale dei Corpi e Servizi puo' fregiarsi delle decorazioni concesse da Autorita' nazionali, da Autorita' estere, da organismi od enti di diritto pubblico esteri riconosciuti da Autorita' estere e da organismi internazionali, soprannazionali o nazionali non territoriali, secondo quanto disposto dalla normativa statale. Capo V Norme finali e transitorie Art. 16. Disposizioni speciali 1. E' consentito al Corpo della Polizia locale del Capoluogo di Regione mantenere le peculiarita' storiche e culturali proprie nel realizzare le divise, fatto salvo l'obbligo di utilizzare gli elementi identificativi, i colori ed i distintivi di riconoscimento della polizia locale disciplinati negli allegati A, B, C e D al presente regolamento. 2. Nel rispetto delle specifiche tradizioni storiche dei Corpi e Servizi, le divise storiche appartenenti ai rispettivi enti di appartenenza, non disciplinate dal presente Regolamento, possono essere indossate dal personale dei Corpi e Servizi nel corso di manifestazioni, cerimonie pubbliche e di servizi d'onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni. 3. Per specifiche attivita' sul territorio e' ammesso il servizio a cavallo. Art. 17. Norma finale e transitoria 1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e stradale, gli enti locali danno attuazione alle disposizioni del presente regolamento relative ai veicoli, ai capi di abbigliamento e agli strumenti operativi, all'atto della loro prima sostituzione, ordinaria o straordinaria, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 9/2009, fino all'emanazione del regolamento concernente la disciplina dei gradi e delle caratteristiche dei relativi distintivi di cui all'art. 25, comma 1, lettera d, della medesima legge regionale, continua ad applicarsi la relativa disciplina prevista dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (Legge regionale n. 13/2002, art. 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia). Art. 18. Abrogazioni 1. Sono abrogati in particolare il comma 4, dell'art. 2 e l'allegato C del decreto del Presidente della Regione n. 0197/Pres./2003. Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.