(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
        della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 12 marzo 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione riconosce in ogni forma di  violenza  di  genere  una
violazione dei diritti umani, dell'integrita' fisica  e  psicologica,
della sicurezza, della liberta' e della dignita' della persona. 
  2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si  intende
qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado  di  violenza
sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di  violenza,
di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le  persone
in  ragione  della  loro  identita'  di   genere,   indipendentemente
dall'orientamento politico, religioso, sessuale  o  dall'etnia  delle
persone coinvolte, vittime o artefici della violenza. 
  3. La Regione assicura alle vittime della violenza di genere  e  ai
loro  figli,  minori  o  diversamente  abili,  tutela,  protezione  e
sostegno per consentire  loro,  nel  rispetto  della  riservatezza  e
dell'anonimato, di recuperare la propria autonoma individualita' e di
riconquistare la propria autonomia e indipendenza personale,  sociale
ed economica.