(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 12 marzo 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione riconosce in ogni forma di violenza di genere una violazione dei diritti umani, dell'integrita' fisica e psicologica, della sicurezza, della liberta' e della dignita' della persona. 2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identita' di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza. 3. La Regione assicura alle vittime della violenza di genere e ai loro figli, minori o diversamente abili, tutela, protezione e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonoma individualita' e di riconquistare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.