Art. 11 
 
                               Rinvio 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, la Giunta regionale definisce, con propria  deliberazione,  da
pubblicare  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione,  ogni   altro
adempimento o aspetto procedimentale relativo alla disciplina di  cui
alla presente legge.