Art. 12 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. In attesa della revisione della legge regionale  n.  53/2009,  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2013,  la  sede  del   centro
antiviolenza rimane ubicata presso la consulta regionale per le  pari
opportunita' e gli oneri relativi a  tale  sede,  nonche'  quelli  di
funzionamento del centro stesso, rimangono a carico del bilancio  del
consiglio regionale.