Art. 12 Disposizione transitoria 1. In attesa della revisione della legge regionale n. 53/2009, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, la sede del centro antiviolenza rimane ubicata presso la consulta regionale per le pari opportunita' e gli oneri relativi a tale sede, nonche' quelli di funzionamento del centro stesso, rimangono a carico del bilancio del consiglio regionale.